Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1354 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/01/2017, (ud. 29/09/2016, dep.19/01/2017),  n. 1354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Valerio Freda, con

domicilio eletto presso il dott. Daniel De Vito in Roma, via Anton

Giulio Barrili, n. 49;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, con domicilio presso gli Uffici di questa in Roma, via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1925/14 in

data 2 maggio 2014;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 29

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi l’Avvocato Valerio Freda e l’Avvocato dello Stato Fabio

Tortora;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto

dei ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso iscritto al n. 143/10 R.G., C.G. proponeva opposizione avverso l’ordinanza n. 74904, notificata il 14 gennaio 2010, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 5.592 per avere effettuato con la Cassa Arianese di Mutualità transazioni finanziarie in contanti, senza il tramite di intermediari abilitati, in violazione del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 1 convertito in L. 5 luglio 1991, n. 197.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Ariano Irpino, con sentenza n. 13/11, disattese tutte le eccezioni di carattere procedurale, riteneva meritevole di accoglimento l’eccezione di prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni, per essere decorso il termine quinquennale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28 atteso che, a fronte della prima interruzione della prescrizione avvenuta con la notifica a mani del processo verbale di contestazione in data 13 gennaio 2005, il procedimento amministrativo era stato definito solo il 14 gennaio 2010, data di notifica mediante consegna al destinatario dell’ordinanza ingiunzione opposta.

2. – Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero dell’economia e delle finanze, chiedendone l’integrale riforma.

Si costituiva il C. che insisteva per la conferma della sentenza appellata, proponendo a sua volta appello incidentale per l’ipotesi di accoglimento dei motivi di appello principale.

3. – La Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 2 maggio 2014, in accoglimento del primo motivo dell’appello principale, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi dell’appello principale e dell’appello incidentale, e per l’effetto, pronunciando sull’opposizione proposta dal C., l’ha rigettata, e ha compensato tra le parti le spese del doppio grado.

La Corte d’appello ha accolto il primo motivo dell’appello principale, con cui il Ministero si era doluto che il giudice a quo gli avesse illegittimamente precluso la difesa tecnica, dichiarando inammissibile la sopravvenuta costituzione dell’Avvocatura dello Stato in luogo della difesa diretta, di cui aveva originariamente scelto di avvalersi, L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 4, delegandola ad un proprio funzionario. La Corte d’appello ha rilevato che, così decidendo, il Tribunale aveva leso l’esercizio del diritto di difesa del Ministero, risultando illogica ed illegittima la statuizione di non ammettere la costituzione dell’Avvocatura e di far prevalere la difesa diretta su quella tecnica. Non vi è motivo – ha affermato la Corte di Napoli – per negare all’Amministrazione una facoltà consentita al privato e, cioè, re melius perpensa, di avvalersi della difesa tecnica, abbandonando quella personale.

La Corte d’appello ha escluso la fondatezza delle contestazioni formali avanzate dall’opponente per l’omessa notifica del verbale di accertamento e contestazione degli addebiti, per l’omessa audizione dell’ingiunto nonchè per la violazione del termine di durata del procedimento amministrativo ex art. 14 cit. Legge.

La Corte di Napoli ha poi disatteso l’eccezione di prescrizione, in particolare considerando, quale atto interrutti-vo, la convocazione del trasgressore per il 2 ottobre 2009, anticipata attraverso un’email del 24 settembre 2009, finalizzata alla audizione del C..

Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la prova delle violazioni contestate.

Infatti, le operazioni in contanti eseguite presso CAM, della quale il C. era socio, erano state accertate dalla polizia tributaria in base alla documentazione rinvenuta presso la sede sociale, e d’altronde l’opponente ed altri soggetti coinvolti si erano limitati solo a contestare l’applicabilità alla fattispecie della normativa antiriciclaggio, senza però discutere circa l’effettivo compimento delle operazioni. La contestazione, sollevata solo con la comparsa di risposta in appello, della inidoneità delle risultanze della “prima nota cassa”, appariva inammissibile, in quanto proposta solo in appello, oltre che infondata, atteso che le violazioni erano state confortate anche dalle registrazioni effettuate sul libro giornale e con gli altri documenti della cassa.

Quanto alla violazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 1 la sentenza impugnata ha osservato che la CAM non rientra tra i soggetti abilitati ex lege ad esercitare attività di trasferimento di contante sopra la soglia legale ed in ogni caso non ha richiesto al Ministero la specifica abilitazione. La Corte d’appello ha sottolineato che dalla lettura congiunta delle norme si ricava che, sebbene si consenta agli intermediari di poter continuare, alla data di entrata in vigore della disciplina normativa in esame, l’attività di erogazione di credito al consumo nei confronti dei propri soci ovvero di locazione finanziaria, purchè ne diano comunicazione all’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, in ogni caso essi, non rientrando tra i soggetti abilitati ex lege al trasferimento di contanti ex art. 1, avrebbero dovuto richiedere l’abilitazione al compimento di tali attività al Ministero. Nel caso in esame CAM aveva comunicato all’UIC il proprio intento di esercitare l’attività di raccolta del risparmio e di concessione prestiti esclusivamente tra i soci; ed ancorchè la CAM sia stata poi iscritta nell’elenco di cui all’art. 6, ciò non determina automaticamente l’abilitazione al compimento delle operazioni in denaro contante, che sono invece riservate in via esclusiva agli intermediari abilitati ex lege ovvero a quelli che abbiano richiesto apposita abilitazione al Ministero.

Quanto al profilo soggettivo, ribadito che la L. n. 689 del 1981, art. 3 pone una presunzione di colpa, la sentenza ha precisato che nella fattispecie non vi erano elementi idonei ad ingenerare un’errata convinzione sul significato della norma e sulla liceità del comportamento, nè poteva reputarsi che la condotta dell’appellato fosse dovuta ed errore scusabile. La finalità della normativa violata non giustificava la pretesa ignoranza della violazione contestata, non potendo avere efficacia esimente nè gli esiti di controlli effettuati in sede ispettiva dalla Banca d’Italia nel 1997 (trattandosi di ispezione effettuata ad altri fini, al fine di verificare l’effettiva solidità patrimoniale della cooperativa) nè l’archiviazione in sede penale disposta dal GIP del Tribunale di Ariano Irpino, posto che il reato contestato concerneva una fattispecie (esercizio abusivo di attività bancaria) diversa da quella di cui all’ordinanza opposta, nè la nota dell’UIC del 13 febbraio 1992, con la quale si comunicava l’iscrizione della CAM nell’elenco di cui all’art. 6. In definitiva, tutte le circostanze addotte a giustificazione dell’errore scusabile apparivano di equivoca lettura di modo che la convinzione del C. era conseguenza di errori ed omissioni che avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

Infine, quanto alla misura della sanzione irrogata, la Corte di Napoli ha ritenuto che, a fronte di un massimo edittale pari al 40% della somma oggetto di transazione illecita, la sanzione applicata nella percentuale del 5% appariva proporzionale ed equa, considerata la gravità soggettiva (nella specie modesta) della violazione, sviluppatasi attraverso tre operazioni eccedenti la soglia, di Euro 12.500, considerata dal legislatore.

4. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il C., articolandolo su sei motivi.

Il Ministero ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo del ricorso principale (violazione dell’art. 2943 c.c.) ci si duole che la Corte distrettuale abbia ascritto efficacia interruttiva alla missiva di convocazione prot. 72734 del 22 settembre 2009. Il ricorrente censura che la Corte d’appello, pur avendo riconosciuto che la convocazione prot. (OMISSIS) è stata indirizzata ad M.A., ossia a soggetto diverso da C., abbia poi ritenuto di ascrivere efficacia interruttiva della prescrizione anche nei confronti di quest’ultimo, sull’assunto che alla missiva sarebbe allegato un elenco recante anche il numero identificativo della posizione del C., il quale a sua volta sarebbe venuto a conoscenza della convocazione, come dimostrato dal verbale di audizione in data 2 ottobre 2009, prodotto in giudizio dal Ministero. Il ricorrente lamenta che la Corte distrettuale abbia ascritto valenza interruttiva alla lettera di invito del Ministero, ma indirizzata appunto a tale M. e non già al ricorrente, ossia ad un atto che non è stato portato a conoscenza del ricorrente e che, non essendo stato indirizzato a quest’ultimo, non può contenere la manifestazione inequivoca della volontà del Ministero di agire contro il ricorrente medesimo. Nè – prosegue il ricorrente – alcuna efficacia interruttiva può essere ascritta ad un presunto verbale privo di sottoscrizione del C., in relazione al quale il MEF non ha dimostrato neanche la convocazione.

1.1. – Il motivo è infondato.

In punto di diritto, la sentenza impugnata è conforme al principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, l’audizione del trasgressore, prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18 e la relativa convocazione, sono idonei a costituire in mora il debitore, ai sensi dell’art. 2943 c.c., atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria (Cass., Sez. 2, 26 ottobre 2008, n. 28238).

Di questo indirizzo la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione, dopo avere rilevato – con congruo e motivato apprezzamento di merito delle risultanze documentali, qui non ulteriormente sindacabile – che il corso della prescrizione, già interrotto dalla notificazione il 13 gennaio 2005 del processo verbale di constatazione, è stato ulteriormente interrotto dalla rituale convocazione per il 2 ottobre 2009 del trasgressore C. e di altri titolari di analoghe posizioni, con missiva di convocazione che, ancorchè indirizzata a tale M.A. presso l’Avv. Valerio Freda (estensore delle deduzioni difensive recanti la richiesta di audizione), fa esplicito riferimento, nella intestazione, al numero di posizione riferibile al C..

Il ricorrente, in ogni caso, ha posto con il primo motivo soltanto una questione di violazione dell’art. 2943 c.c. (così la rubrica del motivo), ed è noto come il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, consista nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implichi necessariamente un problema interpretativo della stessa; per converso, le argomentazioni contenute nella censura allegano un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ovvero un profilo esterno all’esatta interpretazione dell’art. 2943 c.c., in quanto appunto inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., Sez. I, 22 febbraio 2007, n. 4178).

2. – Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tre la parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,. Si deduce che con uno specifico motivo di appello incidentale il C. aveva dedotto che il giudice di primo grado non si era pronunciato sul motivo di opposizione concernente la prova delle violazioni, posto che la Guardia di finanza aveva fondato il proprio accertamento esclusivamente sulle risultanze della “prima nota cassa”, documento che non costituisce scrittura contabile obbligatoria e che non contiene la prova che le somme ivi registrate siano state trasferite in contanti e, dunque, in violazione della normativa antiriciclaggio. Tale doglianza, la cui attualità è stata riproposta in grado di appello, sarebbe stata però disattesa dalla sentenza gravata con una motivazione che, secondo il ricorrente, deve di fatto reputarsi omessa. Infatti, si afferma che l’opponente non avrebbe mai messo in discussione la circostanza che le operazioni oggetto di contestazione siano effettivamente avvenute, trascurando il fatto storico che nel ricorso introduttivo si era invece contestato che le operazioni potessero integrare un trasferimento di denaro in contante. Inoltre, pur affermandosi che le operazioni in contanti eseguite dalla CAM erano state accertate dalla polizia tributaria sulla base della documentazione rinvenuta presso la stessa società (libri sociali, registri cartacei ed archivio informatico), si era omesso di considerare il fatto storico per cui agli atti non risultava acquisita la documentazione de qua. Inoltre, sarebbe erronea la valutazione, operata dalla Corte d’appello, di novità, e quindi di inammissibilità, della contestazione circa l’inidoneità della risultanze della “prima nota cassa” a costituire prova del trasferimento in contanti delle somme ivi registrate.

2.1. – Il motivo è infondato.

Lo stesso ricorrente non ignora che alla fattispecie sia applicabile, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza gravata, il nuovo dettato dell’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo richiamato nella rubrica del motivo la nuova lettera della legge.

Proprio a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., ed al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che, con la sentenza del 7 aprile 2014, n. 8053, hanno affermato che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4.

Nella specie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione.

Ed, infatti, la censura non si appunta su di un’omessa disamina (che in realtà vi è stata), quanto sulla condivisibilità o meno della medesima, ipotesi che, però, esula dal novero delle censure motivazionali oggi suscettibili di essere portate all’attenzione di questa Corte.

Così come parimenti inidoneo a configurare l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è il rilievo circa la valenza probatoria della sola “prima nota cassa”, avendo la Corte di appello evidenziato che in realtà quanto emergeva da tale registro trovava conforto anche negli altri documenti contabili.

Appare quindi evidente che la sentenza gravata ha ritenuto che il verbale di contestazione trovava adeguato supporto non solo nel registro di cui si contesta l’idoneità probatoria, ma anche negli altri documenti contabili che la Guardia di finanza aveva avuto modo di verificare.

E’ evidente che lungi dal prospettare un’omessa disamina di un fatto decisivo, il motivo mira piuttosto a contestare la valutazione di idoneità probatoria dei mezzi di prova che il giudice di merito ha ritenuto di porre a fondamento della propria decisione, risolvendosi in una censura che, anche alla luce della vecchia formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, era preclusa in sede di legittimità (in tal senso si veda il constante principio per il quale i vizi di motivazione denunciabili in cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, cfr. Cass., 28 luglio 2008, n. 20518; Cass., 11 novembre 2005, n. 22901; Cass., 12 agosto 2004, n. 15693; Cass. 7 agosto 2003, n. 11936).

In questo contesto, appare non decisiva l’ulteriore ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata, fondata sulla inammissibilità per tardività della doglianza (per avere solo tardivamente, nella comparsa di costituzione in appello, l’opponente asserito che le risultanze della “prima nota cassa” non costituiscono prova del trasferimento in contante delle somme ivi registrate). Diventa pertanto ininfluente la censura formulata al riguardo con il ricorso per cassazione.

3. – Il terzo motivo denuncia la violazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1, art. 4, commi 1 e 2, e art. 6, commi 1 e 4-bis, in relazione al disposto di cui all’art. 106 TUB. Assume il ricorrente in via principale che la costituzione di CAM risale al 1 marzo 1989, anteriormente all’entrata in vigore della Legge antiriciclaggio n. 197 del 1991, di conversione del D.L. n. 143 del 1991. A tal fine evidenzia che l’art. 1 legge ora citata vieta il trasferimento di contante o di titoli al portatore eccedente la soglia prevista, se non avvalendosi degli intermediari di cui all’art. 4, comma 1 (intermediari abilitati ex lege) e di cui allo stesso art. 4, comma 2 (intermediari abilitati previo rilascio di provvedimento da parte del Ministero, sentite la Banca d’Italia e la Consob). Il successivo art. 6 poi prevede al comma 1 che l’esercizio in via prevalente di una o più delle attività di cui all’art. 4, comma 2, è riservato agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell’Ufficio italiano dei cambi, il quale dà comunicazione dell’iscrizione alla Banca d’Italia e alla CONSOB, previsione questa poi abrogata e sostituita con il disposto di cui all’art. 106 TUB. Infine, con una norma chiaramente di diritto intertemporale, il comma 4-bis dell’art. 6 prevede che “Gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis esercenti l’attività alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad esercitarla a condizione che ne diano comunicazione all’Ufficio italiano dei cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Il quadro normativo ora riportato è stato interpretato dalla Corte partenopea nel senso che non rientrando la CAM tra i soggetti di cui all’art. 4, comma 1 e pur essendo stata inserita nell’elenco di cui all’art. 6, svolgendo una delle attività di cui all’art. 4, comma 2, per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro contante era necessario comunque richiedere un’apposita abilitazione al Ministero. La conclusione secondo cui l’avvenuta iscrizione di CAM nell’elenco di cui all’art. 6 era finalizzata esclusivamente alla prosecuzione della pregressa attività, ma con esclusione della possibilità di trasferire denaro contante, è contestata dal ricorrente, il quale, facendo leva sulla preesistenza della società rispetto alla novella del 1991, ritiene che tale condizione le consentiva, oltre alla possibilità di beneficiare dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 6, anche di poter compiere le attività di cui all’art. 1, e ciò sempre a seguito di semplice comunicazione all’UIC.

3.1. – La tesi di parte ricorrente è priva di fondamento, ritenendo il Collegio di dover condividere l’interpretazione della disciplina così come effettuata dalla Corte distrettuale.

La soluzione cui mira il ricorrente risulta chiaramente contrastare con il dato letterale delle norme in esame.

Ed, infatti, posto che l’elenco di cui all’art. 6, comma 1 serve a designare i soggetti che possono giovarsi della qualifica di intermediari di cui all’art. 4, comma 2 l’inserzione in tale elenco, concessa con criteri semplificati a coloro che già prima dell’entrata in vigore della legge esercitavano l’attività di cui all’art. 6, commi 2 e 2-bis come si ricava dalla piana lettura dell’art. 4, comma 2, non implica l’automatico riconoscimento della possibilità di effettuare operazioni di trasferimento di contante. Invero, per gli intermediari in oggetto, la legittimità delle operazioni di cui all’art. 1 presuppone una richiesta di abilitazione indirizzata al Ministero del Tesoro con la successiva emanazione del provvedimento abilitativo, di guisa che deve escludersi che il regime di favore previsto per gli intermediari già operanti alla data di entrata in vigore del decreto-legge possa estendersi anche alla possibilità di negoziare in contanti senza la previa abilitazione del Ministero, richiedendo la legge ai fini in esame il concorso di entrambe le condizioni. Nè, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, la richiesta inoltrata all’UIC per l’iscrizione nell’elenco ai sensi dell’art. 6, comma 4 bis può ritenersi contenere un’implicita richiesta di abilitazione ex art. 4, comma 2, essendo diversi i soggetti destinatari delle due richieste (per la seconda è infatti previsto che il provvedimento di abilitazione debba essere rilasciato dal Ministero del tesoro). Ancora, il dettato dell’art. 4, comma 2, lascia chiaramente intendere che vi possano essere intermediari, non abilitati ex lege al trasferimento del contante, che pur essendo inseriti nell’elenco oggi previsto dall’art. 106 TUB, non siano altresì abilitati al trasferimento del contante, il che inficia ab Imis le premesse del ragionamento del ricorrente, secondo cui l’iscrizione per le società già operanti determina l’abilitazione anche alle operazioni di cui all’art. 1, non potendosi escludere che anche prima della novella vi fossero soggetti svolgenti attività di cui all’art. 6, commi 2 e 2-bis che però operassero senza effettuare trasferimento di contanti.

Infine, depone in senso contrario alla tesi sostenuta dal ricorrente anche l’interpretazione teleologica delle norme, in quanto, essendo la finalità del legislatore quella di porre un freno all’utilizzo del contante in vista del contrasto alle operazioni di riciclaggio del denaro di provenienza illecita, aumentando di conseguenza le garanzie di trasparenza e tracciabilità delle operazioni di movimentazione del contante, il prevedere per un presumibilmente cospicuo numero di intermediari già operanti alla data di entrata in vigore della legge, la possibilità di continuare ad effettuare operazioni di trasferimento di denaro contante, senza una previa abilitazione da parte del Ministero, vanificherebbe le stesse finalità sottese all’emanazione della legge.

Il motivo pertanto deve essere rigettato.

4. – Con il quarto motivo si denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione al mancato riconoscimento della carenza dell’elemento soggettivo ovvero della sussistenza di un errore scusabile. L’errore scusabile sarebbe da individuarsi nel possesso in capo alla CAM della qualità di intermediario abilitato, che costituisce un errore sul fatto, piuttosto che un errore di diritto. L’incertezza circa la corretta qualificazione soggettiva sarebbe poi avvalorata da varie pronunce emesse dal Tribunale di Ariano Irpino che avevano condiviso la tesi del ricorrente circa la possibilità di poter effettuare trasferimenti di denaro contante oltre soglia. Inoltre sarebbe omessa la disamina di vari fatti storici, quali l’elevato numero di operazioni effettuate da CAM, che non avevano destato alcuna osservazione in sede ispettiva da parte della Banca d’Italia, nonchè la circostanza che CAM aveva comunque osservato la normativa antiriciclaggio allorchè aveva eseguito le numerose operazioni oggetto della contestazione. Ancora lo stesso UIC, all’esito del processo verbale per cui è causa, aveva contestato la violazione dell’art. 116 TUB, per l’assenza nei locali della Cassa degli avvisi e/o dei fogli informativi, e dell’art. 133 TUB in quanto la denominazione sociale era idonea a trarre in inganno circa la legittimazione allo svolgimento dell’attività.

4.1. – Anche tale motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non si conforma alla novellata previsione della norma in esame, dovendosi escludere che la motivazione della Corte di merito abbia omesso di prendere in considerazione un fatto decisivo.

Ed, infatti, nel caso in esame, il fatto valutato è proprio la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito contestato, e la sentenza impugnata, lungi dal limitarsi a far riferimento alla sola conoscenza della norma da parte della generalità dei consociati, ha valutato, escludendone l’idoneità in chiave esimente per la responsabilità del ricorrente, proprio alcuni dei fatti che nel motivo si assume essere stati non esaminati, quali la rilevanza dell’attività ispettiva compiuta dalla Banca d’Italia, gli accertamenti compiuti in sede penale, ovvero la concreta conoscenza o conoscibilità degli atti dell’UIC, fornendosi altresì delle diffuse considerazioni in merito all’incidenza che sulla conoscenza di tali eventi poteva rivestire la qualità di socio.

Va rimarcato che le Sezioni Unite (Cass. 8054/2014) hanno sottolineato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie, di modo che, avendo la sentenza gravata fornito ampia e coerente motivazione in ordine agli elementi in base ai quali reputava sussistere l’elemento soggettivo dell’illecito, il fatto che alcuni elementi siano stati invece trascurati o ritenuti irrilevanti, non determina la fondatezza della doglianza proposta.

Emerge pertanto un’ampia ed articolata disamina degli elementi fattuali, connotata da logicità e coerenza argomentati-va, che pone la motivazione della sentenza impugnata al riparo dalla articolata censura.

5. – L’ampiezza della congrua ed analitica motivazione evidenzia altresì la palese infondatezza del quinto motivo di ricorso con il quale si denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 la nullità della sentenza per motivazione apparente, avendo la Corte distrettuale esaminato, come detto, i vari elementi addotti dal ricorrente a giustificazione della tesi circa la carenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, dovendosi radicalmente escludere che ricorra il vizio denunziato.

6. – Con il sesto mezzo si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in quanto il ricorrente con un motivo di appello incidentale aveva reiterato la richiesta di riduzione della sanzione, per l’ipotesi di accoglimento dell’appello. La Corte di appello ha disatteso la doglianza ritenendo proporzionata ed equa la sanzione nella misura del 5% rispetto alle somme oggetto di trasferimento, assumendo che, tenuto conto dell’entità massima della sanzione (40%), nel caso di specie era corretta la misura percentuale applicata. Si deduce che la sentenza gravata sarebbe illegittima in quanto non ha preso in considerazione che in tal modo sarebbe stata applicata al C. la medesima percentuale applicata anche per la sanzione irrogata alla CAM, autrice di oltre mille violazioni, a fronte di solo tre operazioni contestate al ricorrente. Inoltre l’art. 11 prevede che, quali parametri di valutazione dell’entità della sanzione, debba tenersi conto della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione delle conseguenze della violazione, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche, elementi questi del tutto omessi nella valutazione della Corte partenopea.

6.1. – Il motivo è infondato.

Costituisce orientamento pacifico nella giurisprudenza della Corte quello per il quale (Cass. n. 2406 del 2016; Cass. n. 6778 del 2015; Cass. n. 9255 del 2013) in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, nè la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta.

Ne consegue che avendo il giudice di merito applicato la sanzione nel rispetto dei limiti edittali, ed avendo anche dato conto, con il riferimento alla equità e proporzionalità, ed alla gravità soggettiva della violazione, di aver compiuto una valutazione legata ai criteri previsti per legge per la graduazione della sanzione, la doglianza non può trovare accoglimento, e ciò sempre alla luce della novella di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 dovendosi escludere che vi sia stata l’omessa disamina di fatti decisivi.

Nè d’altra parte può ravvisarsi una pretesa illogicità della motivazione per l’applicazione al C. della medesima percentuale rispetto alle infrazioni contestate alla società, posto che proprio il ben più rilevante importo delle operazioni poste in essere dalla società, pur in presenza di un coefficiente uguale per tutti i soggetti coinvolti, è in grado di assicurare la maggiore afflittività della sanzione irrogata alla società.

7. – Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. nella parte in cui la sentenza gravata, pur avendo accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale, ha tuttavia compensato le spese di lite, richiamando la particolarità della fattispecie esaminata e l’oscillare delle decisioni nei casi consimili esaminati dal giudice di primo grado.

7.1. – Il motivo si appalesa infondato, essendo la statuizione sulla compensazione delle spese basata su una valutazione, congruamente motivata, della complessità e della novità della questione trattata.

8. – Il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono rigettati.

L’esito delle contrapposte impugnazioni e la complessità della questione trattata giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

9. – Poichè il ricorso principale del C. è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi DELLA L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater AL testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

L’obbligo di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis non può aver luogo nei confronti del Ministero, trattandosi di soggetto istituzionalmente esonerato, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale C.G., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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