Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13539 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 24/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15538-2013 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo

studio dell’Avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

assieme all’Avvocato SERAFINO BASSANETTI giusta procura speciale

estesa in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis

– controricorrente

avverso la sentenza n. 31/8/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata l’1/3/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO

Fatto

RILEVATO

CHE:

V.G. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 20/17/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRPEF 2011 per maggiori redditi costituiti da una quota della plusvalenza correlata a vendita di un terreno;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con unico mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. b e art. 68” avendo la CTR erroneamente ritenuto che la contribuente non avesse adempiuto all’onere probatorio, sulla stessa gravante, per “superare la corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro mostrando di aver venduto ad un prezzo inferiore”;

1.2. le censure vanno accolte;

1.3. questa Corte aveva reiteratamente affermato che l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro (con conseguente onere della prova incombente sul contribuente, volta a dimostrare di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore: cfr. tra le molte Cass. nn. 16254 del 2015, 14485 del 2009);

1.4. detto principio risulta ormai superato alla stregua dello ius superveniens costituito dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3, in quanto a tenore della norma indicata, “gli artt. 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5,5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347”;

1.5. la presunzione, prima affermata in via giurisprudenziale circa la corrispondenza del valore definito ai fini dell’imposta di registro, non è pertanto più valida alla stregua della nuova disposizione normativa, che ponendosi espressamente quale norma d’interpretazione autentica, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, è applicabile retroattivamente;

1.6. l’accertamento dell’omessa dichiarazione di plusvalenza, la cui validità è stata confermata dalla C.T.R., non è pertanto più legittimo, secondo il disposto del D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5 cit., comma 3, solo sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (cfr. Cass. nn. 12131 del 2019, 9513 del 2018, 6135 del 2016, 11543 del 2016);

1.7. come precisato da Cass. 30/01/2019, n. 2610, l’automatica trasposizione del valore dato al cespite ai fini dell’imposta di registro in sede di accertamento della plusvalenza per la tassazione IRPEF, non trova, infatti, più ingresso in sede di valutazione della prova, nel senso che non è possibile ricondurre a quel solo dato il fondamento dell’accertamento, dovendo invece provvedere l’Ufficio a individuare ulteriori indizi, dotati di precisione, gravità e concordanza, che supportino adeguatamente il diverso valore della cessione rispetto a quanto dichiarato dal contribuente;

1.8. allegate le prove, anche presuntive, spetterà poi a quest’ultimo, con prova contraria, contraddire alle risultanze probatorie offerte dall’Agenzia;

1.9. la decisione della CTR non si è attenuta ai suddetti principi, essendo stato affermato, con inversione dell’onere della prova a favore dell’Ufficio, che la contribuente non aveva prodotto alcuna idonea prova di aver venduto il terreno ad un prezzo inferiore di quello accertato in sede di applicazione dell’imposta di registro, essendosi “limitat(a)… a delle mere affermazioni di stile assolutamente inidonee a vincere le presunzioni di un maggior prezzo conseguito, base di commisurazione della plusvalenza di cui si discute”;

2. la sentenza va quindi cassata ed il ricorso va accolto;

3. non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la sentenza può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente;

4. vanno compensate le spese dell’intero processo, essendo stata la

causa decisa in base allo ius superveniens.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente;

compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 24 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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