Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13538 del 30/05/2017

Cassazione civile, sez. I, 30/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.30/05/2017),  n. 13538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3587/2014 proposto da:

S.G. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di socio della

S.o.r.e.m. S.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Emilio Faà Di Bruno n. 4, presso l’avvocato Scicchitano

Sergio, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Savorelli n. 11, presso

l’avvocato Chiozza Anna, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Fusco Roberto, Vergani Marco, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento Società (OMISSIS) – S.o.r.e.m. S.r.l. in Liquidazione, in

persona del curatore fallimentare prof. avv. M.F.,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Barberini n. 12, presso

l’avvocato De Sensi Vincenzo, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma,

Società (OMISSIS) – S.o.r.e.m. S.r.l. in Liquidazione;

– intimate –

avverso la sentenza n. 6968/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/03/2017 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale SOLDI Anna Maria, che conclude per il rigetto

del ricorso.

Fatto

RILEVATO

l’ing. S.G. proponeva reclamo avverso il fallimento della Sorem s.r.l., in liquidazione, della quale era socio;

il fallimento era stato dichiarato previa declaratoria di inammissibilità di una proposta di concordato preventivo;

la corte d’appello di Roma, con sentenza in data 30-12-2013, rigettava il reclamo condividendo il giudizio d’inammissibilità del concordato, atteso che la documentazione prodotta dalla società non era idonea a fornire ai creditori elementi attendibili di giudizio sulla concreta fattibilità della proposta; invero le disponibilità attive di conto corrente erano state sottoposte a sequestro penale in funzione di confisca e il piano, per quanto evidenziante l’intenzione di chiedere il dissequestro, nulla aveva detto sull’aleatorietà della previsione di futura disponibilità delle somme in rapporto al successo dell’iniziativa, non essendo stata la relazione accompagnata da un parere pro veritate di un avvocato penalista; inoltre anche i crediti vantati verso la Protezione civile, per asseriti danni da illegittima risoluzione di un appalto e per altre prestazioni, erano aleatori siccome dipendenti, da un lato, dagli esiti del relativo giudizio civile instaurato da Sorem e, dall’altro, da iniziative non sufficientemente documentate;

avverso la sentenza lo S.G. ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi, illustrati da memoria;

hanno replicato con controricorso il fallimento e il creditore istante (OMISSIS) s.r.l.;

il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte;

Diritto

CONSIDERATO

il primo motivo, denunziando l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 5, quanto alla valutazione dello stato di insolvenza, è inammissibile perchè si risolve in un generico sindacato di fatto in ordine agli elementi, in vero testualmente riferiti nell’impugnata sentenza, dello sbilancio patrimoniale della società; peraltro la sentenza è altresì soggetta al nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, in rapporto al quale non rilevano le omissioni attinenti alle risultanze istruttorie (v. Cass. Sez. U n. 8053-14);

il secondo motivo, denunziando l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 6, 7 e 162, censura la sentenza in quanto il fallimento era stato dichiarato su istanza del p.m. di cui, però, non v’era traccia nel fascicolo della fase prefallimentare;

il motivo è inammissibile poichè dalla sentenza risulta che anche la (OMISSIS) s.r.l. aveva chiesto il fallimento della Sorem;

il terzo motivo, denunziando l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 162 e 182, censura la sentenza per aver esorbitato dai limiti del sindacato giurisdizionale sul piano concordatario e sulla relazione del professionista attestatore;

il motivo è manifestamente infondato, avendo la corte d’appello dato conto dei limiti intrinseci della proposta e del piano nel contesto di un sindacato mantenuto entro i confini del giudizio di fattibilità concreta (v. Cass. Sez. U n. 1521-13);

come questa Corte ha già affermato, in tema di concordato preventivo, la fattibilità del piano è un presupposto di ammissibilità della proposta; il giudice deve quindi pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista;

il sindacato è esprimibile sia in ordine alla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, sia in ordine alla fattibilità economica, per quanto nei limiti della manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati (v. tra le altre, dopo, Cass. n. 11497-14);

le spese eguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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