Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13538 del 30/05/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 13538 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
(DEPOSITATO IN CANCELLERIA
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Data pubblicazione: 30/05/2013

Ct. 44141/2010 (Avv. GIORDANO)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI

nel ricorso n. 26222/2010
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del

dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcertavvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
BERISSO ROSSANNA
ricorrente
in punto
annullamento della sentenza n. 118/11/2009 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di GENOVA
PREMESSO
Che con nota 141340/2012 la Direzione Provinciale di GENOVA ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affmché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 15/11/2012

Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

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