Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13538 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 18/05/2021), n.13538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26005-2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAGLIVI

GIORGIO 8, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BROZZI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.S., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato NICOLA CEA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 716/2016 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 01/07/2016 R.G.N. 495/2015.

 

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1389/2008, depositata il 2.11.2008, ha accolto parzialmente il ricorso proposto da C.G., nei confronti di G.S., diretto ad ottenere, previo riconoscimento dell’esistenza di una impresa familiare, la dichiarazione del proprio diritto alla liquidazione della quota parte dell’incremento apportato all’azienda di proprietà della moglie, nonchè il risarcimento del danno per l’ingiustificata esclusione dalla stessa, asseritamente spettante per il contributo sostanziale e determinante apportato alla crescita economico-finanziaria della predetta azienda agricola;

che il Tribunale ha condannato la G. a corrispondere al C. la somma di Euro 279.276,70, oltre accessori;

che la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 26.8.2013, ha accolto il gravame della G., rigettando integralmente le domande del C., “non avendo quest’ultimo fornito la prova dell’esistenza di un’impresa familiare con la coniuge”; il C. ha, quindi, proposto ricorso per cassazione;

che la Suprema Corte, con la sentenza n. 7278/2015, depositata il 10.4.2015, ha accolto il ricorso, con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria, dinanzi alla quale, con ricorso del 3.7.2015, il C. ha riassunto il giudizio;

che, con sentenza pubblicata in data 1.7.2016, la predetta Corte di merito ha disatteso le domande del C.;

che per la cassazione della sentenza C.G. ha proposto ricorso affidato ad un motivo;

che G.S. ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 1, “in riferimento all’interpretazione delle testimonianze per l’accertamento dell’apporto del ricorrente all’impresa familiare di cui all’art. 230 c.c.. Contraddittorietà della motivazione”, e si deduce, in sostanza, la erronea valutazione delle risultanze istruttorie in merito alla configurazione del rapporto di lavoro, ed in particolare, la non corretta valutazione delle dichiarazioni di alcuni testimoni; che il motivo è inammissibile, poichè, in ordine alla valutazione degli elementi probatori, posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (nella fattispecie, peraltro, del tutto congrua, condivisibile e scevra da vizi logici), alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, qualora il ricorrente denunci, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (cfr., ex multis, Cass. nn. 17611/2018; 13054/2014; 6023/2009);

che, nel caso di specie, invero, la contestazione, peraltro del tutto generica, sulla pretesa errata valutazione dei testi addotti da entrambe le parti, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame di elementi di fatto e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr. Cass. nn. 24958/2016; 4056/2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronunzia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014);

che, ciò premesso, va altresì ribadito che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutti, Cass., SS.UU., 15486/2017), “La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli. A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (tra le varie, Cass. n. 24434/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante” – come nella fattispecie – “l’omesso esame di elementi probatori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053/2014)”;

che, fatte queste premesse, è infine superfluo soffermarsi sul fatto che la censura sollevata in ordine alla “contraddittorietà della motivazione” sarebbe stata comunque inammissibile per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, in data 1.7.2016;

che, per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese – liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del difensore della G., avv. Nicola Cea, dichiaratosi antistatario – seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5500 di cui Euro 5300 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge da distrarre in favore dell’avvocato Nicola crea.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA