Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13538 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30096/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 64/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di FIRENZE del 25/09/07, depositata il 23/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione risulta notificato a norma dell’art. 139 c.p.c., al portiere e non risulta depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata relativa all’adempimento previsto dall’ultima parte della disposizione.

Al riguardo, deve essere ribadito il principio di diritto affermato dalle S.U. di questa Corte, secondo cui “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. (estensibile anche all’ipotesi di cui all’art. 139 c.p.c., comma 4, per quanto si dirà in seguito), è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1” (Cass. 10 aprile 2008 n. 9342; Cass. S.U. 14 gennaio 2008 n. 627).

Nel caso di specie, non avendo il ricorrente depositato l’avviso di ricevimento mancante della raccomandata inviata alla parte sopra indicata e non avendo neppure dedotto, a mezzo del difensore delegato, di avere richiesto il duplicato di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, dall’amministrazione postale, manca la prova del perfezionamento di tutte le formalità previste dall’indicato art. 139 c.p.c. la cui mancata osservanza determina la nullità della notificazione, secondo costante giurisprudenza di questa corte (Cass. N. 7667/09; 17915/08). Il ricorso per cassazione, quindi deve dichiararsi inammissibile.

Non vi è ragione di provvedere in ordine alle spese del presente grado, non essendosi costituito l’intimato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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