Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13538 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27633-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GORIZIA 52, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO LEGGIO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2018/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2020 dal Consigliere Dott.ssa CIRESE MARINA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

con ricorso in data 21.1.2010 B.G. proponeva opposizione all’atto di diniego della definizione dei carichi di ruolo post riforma effettuata su richiesta del concessionario per la riscossione per la provincia di Roma ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12 notificatogli in data 27.11.2009 eccependo di aver integralmente e tempestivamente pagato gli importi dovuti.

Rilevava inoltre di aver dovuto versare nuovamente parte delle stesse somme in seguito al ricevimento di preavviso di fermo veicolo relativo tra gli altri anche al ruolo contenuto nella cartella esattoriale precedentemente condonata.

La CTP di Roma con sentenza in data 16.10.2012 accoglieva il ricorso ordinando la restituzione di quanto già assolto in sede di condono.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR di Roma con sentenza in data 31.3.2014 rigettava l’appello ritenendo che l’importo del condono era stato integralmente versato prima della decorrenza del termine.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo cui la controparte resisteva con controricorso.

Parte resistente depositava altresì memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduceva la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 atteso che la CTR aveva ritenuto il versamento effettuato dal contribuente il 15.5.2003 conforme alle disposizioni di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12. Deduceva che nella specie le iscrizioni a ruolo potevano essere oggetto di definizione solo a far data dal 12.8.2003 e che pertanto i versamenti effettuati dal debitore non potevano ritenersi validi ai fini della definizione agevolata cosicchè legittimamente l’ufficio si era limitato ad effettuare lo sgravio parziale della cartella.

La censura è infondata.

Ed invero la L. n. 289 del 2002, art. 12, comma 2 – come sostituito dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5 bis, introdotto dalla L. n. 27 del 2003 – fissava per il versamento della prima rata il termine del 16 aprile 2003 e per il versamento del residuo il termine del 16 aprile 2004.

Il primo di tali termini fu differito, fermo restando il secondo, al 16.5.03 con il D.L. n. 59 del 2003, art. 1, non convertito. Il successivo D.L. n. 143 del 2003, convertito con la L. n. 212 del 2003, ha poi differito il primo termine dal 16 aprile 2003 al 16 ottobre 2003 (data poi ulteriormente spostata, con il D.L. n. 269 del 2003, convertito con la L. n. 326 del 2003, al 16 marzo 2004 e ancora, con il D.L. n. 335 del 2003, convertito con la L. n. 47 del 2004, al 16 aprile 2004) e ha rimesso al Ministro dell’Economia e delle Finanze la rideterminazione, tra gli altri, del secondo termine.

Va inoltre considerato che la legge di conversione del D.L. n. 143 del 2003, articolo unico, comma 2, fece salvi gli effetti del già menzionato D.L. n. 59 del 2003, non convertito, e, inoltre, stabilì espressamente: “Sono utili i versamenti, effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini delle definizioni di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 4, artt. 12,15 e 16 e art. 17, comma 1”..

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, pertanto, la disciplina di cui alla L. 29 dicembre 2002, n. 289, art. 12 opera anche per coloro che avevano pagato la prima rata in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2003, n. 143 (conv. nella L. 1 agosto 2003, n. 212 e contenente un primo differimento).

Infatti, il D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2 e il D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g) – che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del predetto D.L. n. 143 del 2003, non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all’art. 12 (tra gli altri) della L. n. 289 del 2002 – vanno interpretati nel senso che per versamenti “utili” devono intendersi quelli immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati “in unica soluzione”. Nella fattispecie, risulta dalla sentenza impugnata che il pagamento effettuato il 15.05.2003 costituiva il primo atto di definizione.

Peraltro, questa Corte (vedi Cass.396/2015; Cass.2101/2015; Cass.11224/2016; Cass.1637/2016; Cass. N. 3443/2017) ha già chiarito che la disciplina introdotta con la L. n. 289 del 2002, art. 12, comma 2 ter, non si differenzia in nulla – salvo che per l’estensione del beneficio ai ruoli consegnati al concessionario nel periodo dal primo gennaio al 30 giugno 2001 – dalla disciplina emergente dello stesso art. 12, commi 1 e 2.

Ora, dal ricorso per cassazione e dalla stessa decisione impugnata, si evince che i carichi di ruolo oggetto di definizione da parte del contribuente, con il versamento effettuato il 15/05/2003, riguardavano gli anni 1996 e 1997 ed erano stati consegnati al competente Concessionario, tra il primo giugno 2001 ed il 30 giugno 2001.

In considerazione del contrasto giurisprudenziale in atto al momento della proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il nell’adunanza camerale, il 19 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 2 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA