Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13537 del 30/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 30/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.30/05/2017),  n. 13537

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21235/2011 proposto da:

L.C.G., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, Piazza Vescovio n.21, presso l’avvocato Manferoce Tommaso, che

lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Consorzio Etruria S.c.a.r.l., in Concordato Preventivo, in persona

dei Commissari Giudiziali Q.S., S.A. e

C.M., anche in proprio, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Attilio Friggeri n.106, presso l’avvocato Tamponi Michele,

rappresentato e difeso dall’avvocato C.M., giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il

04/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

il dr. L.C.G. redigeva la relazione di cui all’art. 161, terzo comma, della legge fall. in merito alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano concordatario proposto dalla società Consorzio Etruria;

il tribunale di Firenze, con decreto in data 4-7-2011, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo ma nulla stabiliva relativamente alla prededucibilià del compenso del professionista attestatore;

il tribunale osservava che la previsione di prededucibilità di cui alla L. Fall., art. 182 quater, era “sottoposta alla valutazione del collegio” e che il collegio, attesa la complessità della fattispecie, non disponeva “prima della relazione del commissario giudiziale degli elementi idonei per la valutazione di esaustività della relazione di asseverazione”;

il dr. L.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico mezzo col quale denunzia la violazione della suddetta norma, stante che il legislatore ha stabilito che il riconoscimento della prededuzione deve avvenire col decreto di ammissione, senza che alcun ruolo possa essere affidato al commissario giudiziale;

hanno replicato con controricorso i commissari giudiziali;

Considerato che:

il ricorso è stato proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., sul rilievo che il decreto in oggetto sarebbe in parte qua impugnabile solo per cassazione, in quanto decisorio e definitivo;

peraltro il ricorrente ha anche depositato una memoria, nella quale ha messo in evidenza di non aver più interesse al ricorso avendo ricevuto, nelle more, il compenso dalla società Consorzio Etruria;

il ricorso è dunque inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

la questione dei rimedi avverso il provvedimento del tribunale che, ammettendo l’impresa al concordato preventivo, neghi all’attestatore la prededuzione, o comunque non si risolva a pronunciare sulla relativa domanda, non ha precedenti nella giurisprudenza della Corte ed è questione rilevante pur dopo il D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012;

l’art. 33, del citato D.L. ha infatti abrogato il quarto comma della L. Fall., art. 182 quater; tuttavia la previsione è rimasta operante nel riferimento ai crediti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all’art. 160, o dall’accordo di ristrutturazione;

anche in tal caso i crediti sono assistiti da prededuzione “purchè la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato”;

in guisa dell’importanza del tema, suscettibile di riproporsi in altri casi, e della mancanza di precedenti, la Corte reputa di affrontare egualmente la questione giuridica sottesa, onde enunciare nell’interesse della legge il principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c.;

in questa prospettiva è da negare al decreto di ammissione al concordato preventivo qualsivoglia definitiva incidenza sul rango del credito di cui si tratta;

la statuizione sulla prededuzione, assunta nel contesto del decreto di ammissione, si mantiene nell’ambito delle statuizioni accessorie, e come tale non può reputarsi lesiva di diritti;

la ragione sta nel fatto che la decisione (di qualsivoglia segno) adottata nella sede di ammissione può sempre essere ridiscussa in sede di omologazione o in caso di successivo fallimento;

una parte della dottrina ha contraddetto la prima affermazione in base all’argomento secondo cui nel procedimento di omologazione del concordato non v’è spazio per l’accertamento del credito o del relativo rango;

in verità la circostanza che nel concordato non esista la fase procedimentale di accertamento dei crediti non assume rilevanza quanto al tema in argomento;

quel che in effetti importa è che i crediti di cui si discute – sia quello dell’attestatore, nella vigenza della norma ratione temporis, sia quelli dei finanziatori – si riflettono sul piano di risanamento, e quindi finiscono per incidere, in connessione col profilo della prededucibilità, sulla condizione di fattibilità del concordato, da risolvere al momento dell’omologazione;

il giudizio sulla prededucibilità ex art. 182 quater, di crediti che sarebbero altrimenti chirografari, solo in apparenza non è scindibile dal giudizio di ammissibilità della proposta di concordato, giacchè l’omologazione può essere pronunciata o negata anche sulla base della questione della prededucibilità dei crediti detti; ed è logico inferire che ogni valutazione al riguardo è sempre suscettibile di essere rivisitata all’atto dell’omologazione, perchè il provvedimento col quale è disposta l’apertura della procedura di concordato preventivo ha natura solo ordinatoria ed è privo del carattere di definitività, avendo il fine di delibare le condizioni di ammissibilità del concordato, le quali restano tutte riesaminabili, senza alcuna preclusione e senza alcun pregiudizio giuridicamente rilevante sulle posizioni soggettive degli interessati;

al tempo stesso la decisione sulla prededucibilità dei crediti di cui si tratta incide sul calcolo delle maggioranze ai fini dell’approvazione del concordato (art. 182 quater, u.c.);

anche da questo punto di vista va affermata l’incidentalità e la strumentalità della questione della prededuzione, a fronte dei profili direttamente condizionanti il successivo giudizio di omologazione;

l’essere poi la norma fondamentale in materia rinvenibile nella L. Fall., art. 111, che dichiara prededucibili i crediti sorti “in occasione o in funzione delle procedure”, coi limiti connessi alle singole previsioni, porta a confermare la conclusione appena indicata: che cioè l’esito della prededucibilità dei crediti di cui alla L. Fall., art. 182 quater, non è vincolante ove semplicemente delibato al momento dell’ammissione al concordato preventivo;

la soluzione trova riscontro in quanto recentemente affermato da questa Corte in ordine al problema dei mezzi di gravame esperibili avverso le decisioni assunte in materia;

invero è il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, che possiede carattere decisorio, poichè emesso all’esito di un procedimento di natura contenziosa; così da essere idoneo al giudicato e tuttavia reclamabile ai sensi della L. Fall., art. 183, comma 1, e quindi non definitivo e non soggetto, quanto alle sue complessive statuizioni, a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.; ricorso che invece resta proponibile contro il solo provvedimento della corte d’appello conclusivo del giudizio sull’eventuale reclamo (v. Cass. Sez. U n. 27073-16);

può dunque essere affermato nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., il seguente principio: il provvedimento con cui il tribunale, in sede di ammissione al concordato preventivo, neghi la natura prededucibile al credito del professionista che ha attestato la fattibilità della proposta di concordato non è ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111 cost. perchè privo dei requisiti di decisorietà e di definitività;

stante la novità della questione giuridica, le spese processuali meritano integrale compensazione.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA