Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13537 del 20/05/2019

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 20/05/2019), n.13537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17564-2014 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GLORIOSO

13, presso lo studio degli avvocati ANDREA BUSSA, LIVIO BUSSA, che

lo rappresentano e difendono unitamente all’avvocato SERGIO

ACQUILINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 683/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 27/12/2013 R.G.N. 702/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza del 27 dicembre 2013 la Corte di Appello di Genova confermava la decisione del Tribunale di Savona di accoglimento della domanda proposta da L.G. nei confronti del Ministero della Difesa e di condanna di quest’ultimo al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 154.000,00 oltre accessori, ai sensi della L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 5, commi 1 e 5 e del D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, art. 2 per aver riportato il L. menomazioni invalidanti a causa dell’esposizione all’uranio impoverito, o a materiale bellico di natura simile, nel periodo tra il 29 settembre 2003 ed il 20 marzo 2004 quando aveva partecipato, con mansioni operative presso un reggimento dei Carabinieri, a missioni internazionali in Bosnia Erzegovina e Kossovo;

2. ad avviso della Corte territoriale, per quello ancora di rilievo in questa sede, stante la non contestazione del Ministero tanto dell’allegazione del ricorrente relativa all’essere stato esposto a particelle di materiali pesanti e, in particolare, di uranio impoverito nel corso delle menzionate missioni, che del nesso causale tra siffatta esposizione e la malattia da cui il L. era affetto (melanoma nodulare infiltrante), andavano disattesi i motivi di appello relativi e al fatto che la predetta esposizione era inesistente alla luce delle dichiarazioni rese dai superiori dell’appellato e da quanto emergente dalle relazioni parlamentari oltre che dalle critiche mosse alla consulenza tecnica espletata in primo grado;

3. per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Ministero affidato a due motivi cui resiste il L. con controricorso; indi, si è costituita G.C. con memoria ex art. 380 bis c.p.c., vedova del L. deceduto nelle more in data 24 aprile 2018, insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. è ammissibile la costituzione della G. alla luce del principio secondo cui “Nel caso di morte della parte durante il giudizio di legittimità, avvenuta dopo la sua costituzione in giudizio mediante deposito del ricorso o del controricorso, il successore ha facoltà di intervenire nel giudizio, con un atto avente natura sostanziale di atto di intervento (nel quale può essere rilasciata la procura a difensore iscritto nell’albo speciale) che deve essere notificato alla controparte, in vista dell’assicurazione del contraddittorio sulla nuova manifesta legittimazione, non potendo l’intervento detto aver luogo con il mero deposito di un atto nella cancelleria della S.C. e stante l’esigenza di assicurare a tale atto una forma simile a quella del ricorso e del controricorso. Tuttavia, la nullità derivante dall’omissione della notificazione è sanata se le controparti costituite accettino il contraddittorio senza eccezioni” (Cass. n. 3471 del 22/02/2016; Cass. n. 7441 del 31/03/2011, tra le varie). Ed infatti, il Ministero ricorrente non ha sollevato alcuna eccezione a detta costituzione dimostrando così di accettare il contraddittorio;

5. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto erroneamente la Corte d’Appello di Genova ha ritenuto non contestate l’esposizione all’uranio impoverito e la ricorrenza del nesso causale tra tale esposizione e la malattia da cui il L. era affetto omettendo di prendere in considerazione le articolate deduzioni del Ministero appellante circa l’inesistenza della predetta esposizione e del nesso di causalità tra quest’ultima e la malattia del militare ciò anche sulla scorta del decreto n. 263/2013 con il quale l’Amministrazione aveva ribadito il diniego del beneficio invocato sulla base della esclusione della dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata da controparte. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 603,D.P.R. n. 15 marzo 2010 n. 90, art. 1078,comma 1, lett. d) ed e), art. 1079, comma 1, art. 1081, comma 1 e del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, art. 11 evidenziando come la Corte territoriale avesse violato le predette disposizioni che riservavano al Comitato di verifica per le cause di servizio l’accertamento della sussistenza dei presupposti per l’elargizione richiesta dal L.;

5. il primo motivo è inammissibile in quanto non viene trascritto neppure nei passi salienti – il contenuto della memoria di costituzione in primo grado in cui il Ministero avrebbe contestato specificamente le allegazioni in punto di fatto contenuto nel ricorso introduttivo del giudizio circa l’esposizione all’uranio impoverito e sulla circostanza che da tale esposizione fosse derivata la malattia da cui era affetto (melanoma nodulare infiltrante); anzi, nel motivo il Ministero fa riferimento unicamente alle contestazioni contenute nell’atto di appello ma nulla dice su quelle asseritamente sollevate innanzi al tribunale e, inoltre, neppure indica le risultanze istruttorie da cui il giudice avrebbe potuto accertare ex officio l’infondatezza delle allegazioni del ricorrente. Quanto al nesso di causalità nulla è riportato in ricorso circa le censure mosse alla consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado nè vengono riportati i passi salienti della medesima, consulenza che aveva concluso per il probabile ruolo concausale dell’esposizione all’uranio impoverito, o a materiale bellico di natura simile, e la malattia denunciata dal L.;

6. il secondo motivo è infondato in quanto la circostanza che il diritto al beneficio richiesto fosse stata negato dal Comitato di verifica per le cause di servizio, (nel caso de quo, peraltro, solo per la ritenuta tardività della domanda) eviddntemente non poteva essere ostativa alla proposizione del ricorso in sede giurisdizionale per ottenere il riconoscimento di quel diritto negato in sede amministrativa;

7. pertanto, il ricorso va rigettato;

8. le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo;

9. non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2019

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