Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13537 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 18/05/2021), n.13537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9757-2016 proposto da:

G.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APULEIO, 9,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO ARICO’, rappresentato e difeso

dall’avvocato ARMANDO PACIONE;

– ricorrenti –

contro

ACEA ATO 5 S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA DI FRANCESCO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5358/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/10/2015 r.g.n. 545/2012.

 

Fatto

RILEVATO

che G.U. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Cassino, nei confronti della S.p.A. ACEA ATO 5, rappresentando che: con decreto n. 334/2003, a firma del Presidente della Giunta regionale, era stato disposto che, a partire dall’1.10.2003, tutto il personale in servizio presso il C.A.R.A. fosse trasferito all’ATO 5 di (OMISSIS) (ora ACEA ATO 5 S.p.A.), quale nuovo gestore del Servizio Idrico integrato; “attesa l’elevata esperienza professionale” maturata dal G., la ACEA ATO aveva manifestato l’intenzione di mantenerlo in servizio, chiedendogli di prestare la propria opera anche successivamente alla data del 6.10.2004, “termine previsto dalla Delib. n. 559 del 2002, con la quale il C.A.R.A. aveva deciso il trattenimento in servizio del dirigente oltre il 65 anno di età”; le assicurazioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro erano state esternate dal direttore dell’ACEA ATO anche alla presenza di numerose persone; pertanto, il medesimo aveva continuato a prestare la propria opera, senza interruzione, presso il proprio ufficio nella sede dell’ACEA ATO 5 S.p.A. di (OMISSIS), senza ricevere lo stipendio per alcuni mesi, nonostante la richiesta di vedere regolarizzata la propria posizione; in data 28.1.2005, l’ACEA ATO S.p.A. gli aveva inviato una lettera con la quale era stato formalizzato un incarico di consulenza semestrale, a partire dal 6.10.2004 – senza alcun riferimento all’aspetto retributivo -, con la richiesta contestuale di rendere disponibile la postazione di lavoro occupata in precedenza e di restituire il telefono cellulare aziendale in dotazione; non gli erano stati corrisposti gli stipendi relativi ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2004 e gennaio 2005, nè la retribuzione variabile incentivante per l’anno 2004, nè le ferie non godute per quest’ultimo anno; chiedeva, quindi, che venisse accertata la fondatezza delle richieste economiche formulate e che l’ACEA ATO 5 S.p.A. venisse condannata al pagamento della somma di Euro 160.869,55, nonchè al versamento dei contributi previdenziali, oltre alla somma dovuta a titolo di TFR; la società resistente aveva contestato tutti gli assunti del G., chiedendo il rigetto del ricorso;

che, con la sentenza n. 122/2011, resa in data 20.1.2011, il Tribunale di Cassino, in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la società al pagamento della somma di Euro 1.491,84 a titolo di indennità di ferie non godute, pari a cinque giorni (come da documentazione prodotta dalla società datrice di lavoro e solo genericamente contestata), rigettando le altre pretese, in quanto “al compimento del biennio si è prodotta automaticamente la cessazione del rapporto senza alcuna necessità del preavviso” e non essendo rimasta delibata “la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato dopo il pensionamento”;

che, con sentenza pubblicata in data 13.10.2015, la Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame interposto da G.U. avverso la detta pronunzia;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il G. articolando due motivi, cui la ACEA ATO 5 S.p.A. ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (trasferimento ai sensi dell’art. 2112 c.c. del dirigente G. dal C.A.R.A. ad ACEA ATO 5 S.p.A. e conseguente normativa applicabile al rapporto di lavoro), e si deduce che “la motivazione appare insufficiente perchè non ha preso in considerazione un fatto decisivo per la corretta applicazione della normativa di riferimento al caso di specie e, cioè, il passaggio dell’Ing. G.U. da dirigente del Consorzio degli Acquedotti Riuniti degli Aurunci a dirigente di ACEA ATO 5 S.p.A. (già ATO 5 (OMISSIS) S.p.A.) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2112 c.c.”, non avendo la Corte di merito considerato, nella propria motivazione, tale evento e non avendo, pertanto, risolto il problema sollevato in merito all’applicabilità della normativa nei casi di specie e che faceva parte integrante del secondo motivo di impugnazione della sentenza di primo grado; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la “nullità della sentenza di appello in relazione al mancato esame delle risultanze istruttorie di primo grado, nonchè di un documento decisivo ai fini dell’accoglimento del terzo motivo di impugnazione. Violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1”, per la mancata valutazione, da parte dei giudici di seconda istanza, di tutti i mezzi di prova offerti in comunicazione, ad eccezione delle dichiarazioni rese dal teste I.A., poste a fondamento della decisione impugnata; che il primo motivo è inammissibile, in primo luogo, perchè deduce una questione (quella relativa alla normativa, privata o pubblica, applicabile al caso di specie) riguardo alla quale il ricorrente non specifica se sia stata proposta in primo grado e ribadita dinanzi alla Corte di merito; e, dunque, appare nuova nel presente giudizio; non risulta, peraltro, che la parte ricorrente abbia prodotto (nè trascritto, nè indicato tra i documenti offerti in comunicazione unitamente al ricorso), in violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, l’atto di gravame (ed in particolare “il secondo motivo” che la Corte di merito avrebbe “omesso di esaminare”): e ciò, appunto, in violazione del principio, più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013). Pertanto, fatte queste premesse, è altresì superfluo soffermarsi sul fatto che la censura – che, nella sostanza, denunzia la “motivazione insufficiente” della sentenza impugnata: v. pag. 10 del ricorso – sarebbe stata comunque inammissibile per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 13.10.2015;

che il secondo motivo è inammissibile, innanzitutto, perchè teso, all’evidenza, ad ottenere un nuovo esame del merito. Inoltre, censura la motivazione della sentenza per la “non corretta valutazione dei mezzi di prova” da parte dei giudici di seconda istanza, ma non fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare”, in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della pronunzia per mancanza di motivazione”, non potendosi configurare, nella fattispecie, un caso di motivazione apparente o di mancanza di motivazione, da cui conseguirebbe la non idoneità della sentenza a consentire il controllo delle ragioni poste a fondamento della stessa, dato che la Corte di merito è pervenuta alla decisione oggetto del giudizio di legittimità con argomentazioni analitiche e del tutto condivisibili e scevre da vizi logico-giuridici;

che, peraltro, in ordine alla valutazione degli elementi probatori, posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (nella fattispecie, peraltro, del tutto congrua, condivisibile e scevra da vizi logici), alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, qualora il ricorrente denunzi, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti fondamentali, al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (cfr., ex multis, Cass. nn. 17611/2018; 13054/2014; 6023/2009); nel caso di specie, invero, la contestazione, del tutto generica, sulla pretesa errata valutazione delle dichiarazioni dei testi addotti da entrambe le parti, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame di elementi di fatto e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr. Cass. nn. 24958/2016; 4056/2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronunzia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014);

che, per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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