Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13537 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12847-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE

28, presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELA GABRIELLA NOCCO;

– ricorrente –

contro

ALTHEA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso

lo studio dell’avvocato MARCO SAPONARA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13/2013 della COMM.TRIB. PROV. di BARI,

depositata il 16/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2020 dal Consigliere Dott.ssa CIRESE MARINA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

la società Althea s.r.l., a mezzo del proprio amministratore unico, proponeva ricorso in ottemperanza dinanzi alla CTP di Bari alla sentenza emessa dalla stessa CTP in data 30.11.2011 sostenendo che, nonostante la stessa fosse passata in giudicato, l’Equitalia non vi avesse dato esecuzione. Chiedeva quindi che la CTP fissasse un termine per il rimborso a favore del ricorrente della somma risultata dovuta a seguito del giudizio da cui era scaturita la succitata sentenza oltre alle spese legali. In caso di mancato rispetto del termine chiedeva di delegare un componente della Commissione o nominare un commissario ad acta affinchè provvedesse all’emissione dei provvedimenti amministrativi attuativi della sentenza.

Si costituiva l’Equitalia Sud s.p.a. deducendo l’inammissibilità della domanda atteso che la sentenza de qua era stata regolarmente e tempestivamente impugnata dinanzi alla CTR e già discussa.

La CTP di Bari con sentenza in data 16.1.2013 accoglieva il ricorso ritenendo la sentenza passata in giudicato ed assegnava termine di giorni 120 per darvi esecuzione.

Avverso detta pronuncia la Equitalia Sud s.p.a proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la Althea s.r.l.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 (art. 360 c.p.c., n. 3), in quanto la pronuncia impugnata aveva erroneamente affermato che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione fosse passata in giudicato mentre in realtà era stata tempestivamente impugnata. Inoltre la CTP si pronunciava anche sulla tardività dell’appello proposto. Peraltro la sentenza della CTP di Bari era stata annullata dalla CTR che aveva rimesso gli atti al giudice di primo grado del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 59.

2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduceva la violazione dell’art. 295 c.p.c. e del principio ne bis in idem (art. 360 c.p.c., n. 3) in quanto la CTP di Bari, in pendenza dell’appello, avrebbe dovuto sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c..

Con riguardo all’ammissibilità del presente gravame, va premesso che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 – a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per “violazione delle norme del procedimento” – deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro “error in procedendo” nel quale sia incorso il giudice dell’ottemperanza ed, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il “dictum” costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata o l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede (Cass., Sez. 5, n. 23487/2018).

Peraltro, il ricorso per cassazione è ammesso anche quando tali decisioni non siano di accoglimento ma di rigetto o d’inammissibilità, atteso che, non essendo l’appello compatibile con le pronunce della commissione tributaria regionale, una diversa interpretazione creerebbe un sistema processuale disarmonico (Cass., Sez. 5, n. 20639/15).

La prima censura è fondata.

Va premesso che i presupposti per esperire il giudizio di ottemperanza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, sono: 1) l’inutile decorso del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento o, in mancanza, il decorso di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario; 2) una sentenza la cui esecuzione richieda una specifica attività non posta in essere dall’ufficio soccombente. Sul punto va precisato che, nonostante il tenore letterale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 prescriva, quale ulteriore requisito, il passaggio in giudicato della sentenza, il ricorso per ottemperanza può essere esperito anche nelle ipotesi di sentenze non definitive, per il combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 67,68 e 69.

Il D.Lgs. n. 156 del 2015 ha invero innovato l’art. 69 (“Condanna dell’ufficio al rimborso”) del D.Lgs. n. 546 del 1992 a partire dalla sua rubricazione. Infatti, non è più rubricato “Condanna dell’ufficio al rimborso”, bensì “Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente”.

Il primo periodo del nuovo comma 1 dispone l’immediata esecutività delle sentenze e ciò anche se oggetto della sentenza sono atti relativi ad operazioni catastali.

Tale modifica decorre, tuttavia, dal 1 giugno 2016 sicchè per le sentenze pronunciate fino al 31 maggio 2016, valgono ancora le regole previste dal predetto D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 69 nella sua previgente formulazione.

In particolare, in base alla formulazione originaria del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 69, nell’ambito del contenzioso tributario, “se la commissione condanna l’ufficio del Ministero delle Finanze o l’ente locale al pagamento di somme dovute e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell’art. 475 c.p.c., applicando per le spese l’art. 25, comma 2”.

Dunque, sulla base di tale disposto, la condanna diventa esecutiva solo in seguito al “passato in giudicato” della sentenza.

Nella specie, essendo acclarato che la sentenza della CTP di Bari in data 30.11.2011 non era al momento dell’introduzione del giudizio di ottemperanza ancora passata in giudicato, essendo stata oggetto di appello (come risulta dal procedimento R.G.R. 28200/13 trattato nella stessa udienza) non ricorrevano i presupposti per l’accoglimento del ricorso.

Il secondo motivo è assorbito.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., va rigettato l’originario ricorso proposto dal contribuente.

Le spese relative ai giudizi di merito vanno compensate in ragione del diverso esito dei giudizi.

La regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa tra le parti le spese relative ai giudizi di merito.

Condanna Althea s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 2 luglio 2020

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