Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13537 del 01/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 01/07/2016), n.13537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13163-2014 proposto da:

I.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO, 40, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

VITTUCCI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 67/29/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 25/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Roma ha accolto parzialmente (nei limiti di cui in motivazione) sia l’appello principale di M.F. che quello incidentale del Comune di Roma, appelli proposti contro la sentenza n. 14/46/2010 della CTP di Roma che aveva già parzialmente accolto il ricorso proposto dalla predetta contribuente contro avvisi di accertamento per ICI anni 2001-2003.

L’anzidetta CTR – dopo avere evidenziato che l’Amministrazione aveva “diminuito la rendita imponibile rettificandola, anche se in relazione a tali atti pende tuttora il giudizio” e dopo avere evidenziato che con sentenza n. 269/30/2009 (confermata dalla CTR Lazio con la sentenza n. 25/01/2012 e passata in cosa giudicata) la CTP di Roma aveva ridono la classe di assegnazione alla ottava, in riferimento all’immobile di cui al foglio 971, n.449, sub 2/502 e 458 sub 2 – ha ritenuto che siffatta nuova “determinazione della rendita scaturente dal nuovo classamento” determina “L’accoglimento parziale di entrambi i ricorsi, nel senso di definire una rendita maggiore di quella di cui alla pretesa del ricorso di primo grado, ma minore di quella di cui agli avvisi di liquidazione”. E ciò con decorrenza (retroattiva) sin dall’anno 2001, sicchè l’ICI “deve essere applicata sulla rendita catastale effettivamente attribuita all’immobile”, a prescindere dalla data in cui essa sia stata definitivamente acclarata.

La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

L’Amministrazione non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Il ricorso appare inammissibile e se ne propone il rigetto.

Infatti, con l’unico motivo di impugnazione (privo di rubrica) la parte qui ricorrente si duole della “illegittimità” della sentenza impugnata “nella parte in cui non appalesa i contenuti della decisione”, così che non è in alcun modo comprensibile la volontà della commissione giudicante. Ancora più grave è l’avere la commissione omesso di decidere in merito agli anni 2002 e 2003, così come richiesto in appello. Perciò, la sentenza “viola la legge quando non annulla gli avvisi di accertamento in mancanza della notifica della rendita (L. n. 488 del 2009, art. 30, comma 11); “viola la legge quando omette la motivazione su di un fatto controverso come l’accertamento si due degli anni accertati”; “la sentenza è nulla quando non indica in nessuna parte il contenuto della decisione, rinviando ad atti solo accennati in motivazione”.

Siffatto modo di articolare la censura nei confronti della decisione impugnata (nel difetto di qualsivoglia coordinamento con le fattispecie di vizio tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c. e nella confusione indistinta di una serie di doglianze vaghe e appena accennate) non è rispettoso del sistema processuale vigente, in relazione alla formula prevista per il ricorso per cassazione, così come inveratasi nella norma dell’art. 360 c.p.c..

A tal proposito, basta qui richiamare il noto principio giurisprudenziale secondo cui: “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, anche prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito” (tra le molte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008).

In ogni caso, non guasta rilevare – in aggiunta a quanto già si è detto – che la pronuncia impugnata non ha affatto omesso di decidere a riguardo degli anni 2002 e 2003, avendo identificato la data di decorrenza della nuova rendita dall’anno 2001, e perciò -implicitamente – con effetto anche per gli anni successivi oggetto della lite.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 5 dicembre 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA