Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13536 del 30/05/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 13536 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma,1375/
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

13

Data pubblicazione: 30/05/2013

CT 42682/10 – Avv. D’ascia
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CORTE DI CASSAZIONE
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
NEL RICORSO N.

21791/11

l’Agenzia delle Entrate (C.F. 06363391001), in persona del Direttore
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
(C.F. 80224030587; per il ricevimento degli atti: FAX 06/96514000 e PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastatolt ) presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi 12, è domiciliata per legge
contro

COM. ER. S.p.A.
nel giudkio di cassazione avverso
la sentenza n. 77/44/2010 della CTR di Milano
PREMESSO
che con nota prot. 22395 del 27.06.12, la Direzione Provinciale di
Sondrio ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute
SI FA ISTANZA

affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari
l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 L. 289/2002.
Si allega comunicazione di regolarità.
Roma, 23 ottobre 2012

Per

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