Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13536 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. II, 20/06/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 20/06/2011), n.13536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA OSTIA, VIA DEI PESCHERECCI 1, presso lo studio dell’avvocato

TIBERIO PIERLUIGI, rappresentato e difeso da se medesimo e

dall’avvocato DOTTO GUERRA ELVIRA ANNA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS) C.F. (OMISSIS),

in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato TURCO

IGOR, rappresentato e difeso dall’avvocato DE GERONIMO FEDERICO;

SOCIETA’ A.I.A. COSTRUZIONI S.P.A., IN LIQUIDAZIONE, P. IVA

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE PORTA PIA 121,

presso lo studio dell’avvocato NAVARRA GIANCARLO, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ALIQUO’ IRENE, ALIQUO1 GIUSEPPE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 307/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato G.G. difensore di se medesimo che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FEDERICO DE GERONIMO difensore del CONDOMINIO DI VIA

(OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 24/12/1994 G.G. impugnava la delibera (di esecuzione di lavori alle parti comuni) adottata in data 7/11/1994 dal Condominio di via (OMISSIS) per pretesa difformità della delibera rispetto all’ordine del giorno e per mancanza di un capitolato di spesa, nonchè sotto altri profili attinenti alla presenza in assemblea del contitolare della ditta che si poneva come esecutrice dei lavori e alle deleghe al consiglio di condominio.

Si costituiva il Condominio e interveniva il condomino A.I.A. Costruzioni S.p.A. per chiedere il rigetto dell’impugnazione.

Con citazione del 14/4/1995 G.G. impugnava, con altri condomini, la Delib. 7 marzo 1995 dello stesso condominio con la quale era stato approvato il capitolato dei lavori deliberati il 7/11/1994.

Il Condominio chiedeva il rigetto dell’impugnazione.

Il GOA del Tribunale di Catania, decidendo nei procedimenti riuniti, rigettava entrambe le impugnazioni (la prima nel merito e la seconda perchè la delibera impugnata era stata sostituita da altra delibera contro la quale era stata proposta impugnazione poi rigettata) con la condanna degli impugnanti al pagamento delle spese sia a favore del condominio che a favore del condomino intervenuto.

Proponeva appello il solo G. insistendo in principalità nella richiesta di nullità o annullamento delle delibere e chiedendo, in subordine, la declaratoria di sopravvenuta, carenza di interesse con la condanna degli appellati alle spese di entrambi i gradi in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Resistevano all’impugnazione sia il Condominio che il condomino intervenuto.

La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 19/3/2005, dichiarava improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le impugnazioni aventi ad oggetto.

Le Delib. condominiali del 7 novembre 1994 e del 7 marzo 1995, confermava quanto alle restanti statuizioni la sentenza appellata e condannava il G. a rifondere agli appellati le spese del grado.

La Corte territoriale decideva sull’addebito delle spese processuali applicando il principio della soccombenza virtuale (come richiesto dallo stesso appellante) e individuando proprio nell’appellante la parte virtualmente soccombente sulla base dei seguenti argomenti: – l’impugnazione della Delib. del 7 novembre 1994 era infondata perchè dalla semplice lettura della convocazione risultava evidente che non sussisteva la lamentata difformità (con riferimento alla deliberazione di lavori non urgenti) tra quanto deliberato e l’oggetto della convocazione;

– la censura, formulata in appello, per la quale sarebbero stati deliberati lavori più ampi (perchè riguardanti parti condominiali diversi dalla facciata condominiale) rispetto a quelli indicati nell’avviso di convocazione era inammissibile in appello perchè nuova rispetto a quanto dedotto con l’impugnazione ella delibera assembleare;

– non sussisteva il lamentato vizio di eccesso di potere in quanto il recupero della facciata e le altre opere nell’interesse del condominio non concretavano alcuno sviamento rispetto ai fini ai quali il deliberato assembleare può essere indirizzato;

– era parimenti infondata l’impugnazione della Delib. del 7 marzo 1995 in quanto non erano state riproposte in appello le censure proposte in primo grado con l’impugnazione del G. avverso la delibera e comunque l’infondatezza dell’impugnazione si poteva desumere dall’intervenuto rigetto dell’impugnazione, fondata su censure analoghe, avverso la Delib. 29 maggio 1995 che aveva sostituito la decisione impugnata.

G.G. propone ricorso fondato su due motivi. Resistono con due distinti controricorsi il condominio ci via (OMISSIS) e la condomina soc. A.I.A. Costruzioni che preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto (con notifica del 25/10/2005) oltre il termine dei 60 giorni dalla notifica della impugnata sentenza, che era stata notificata da essa interveniente in data 30/5/2005 a G.G. personalmente in quanto in giudizio senza il ministero di altro procuratore, essendo nel possesso dei requisiti richiesti per stare in giudizio di persona.

Il ricorrente ha depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La intervenuta controricorrente (che, in quanto condomina, ha svolto intervento autonomo) preliminarmente deduce l’inammissibilità, nei suoi confronti, dei ricorso per Cassazione per tardività; la deduzione è fondata sull’assunto per il quale essa interveniente aveva notificato la sentenza di appello a controparte (sia pure insieme a precetto e al fine di eseguire coattivamente le statuizioni di condanna alle spese) in data 30/5/2005, mentre il ricorso per Cassazione veniva notificato in data 25/10/2005.

L’eccezione è fondata; questa Corte, con orientamento qui condiviso e ribadito, ha già affermato il principio per il quale la notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per :’impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto a norma dell’art. 479 cod. proc. civ. (Cass. 3/5/2000 n. 15176; Cass. 7/12/1972 n. 3541).

Il ricorso per Cassazione del G. è stato notificato (in data 25/10/2005) all’AIA Costruzioni S.p.A. oltre il termine breve di giorni 60, stabilito dall’art. 325 c.p.c. e decorrente, ai sensi dell’art. 326 c.p.c. dalla notifica della sentenza impugnata da parte della stessa AIA S.p.A., avvenuta, come detto, in data 30/5/2005.

Pertanto deve essere dichiarata .l’inammissibilità del ricorso nei confronti della parte intervenuta per decadenza dall’impugnazione e il ricorrente deve essere condannato a pagare alla controricorrente AIA Costruzioni le spese di questo giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

E’, invece, ammissibile, il ricorso nei confronti dei condominio e deve essere esaminato nel merito.

2. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., censura il regolamento delle spese del doppio grado per motivazione illogica e contraddittoria sotto i seguenti profili:

– il motivo di appello, diretto all’affermazione dell’improcedibilità dell’impugnazione della delibera era stato accolto;

– non era stata motivata l’affermazione di soccombenza virtuale dell’appellante.

La censura è del tutto destituita di fondamento: il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio per il quale, al fine di individuare la parte soccombente occorre fare riferimento all’esito finale della lite; la lite si era conclusa con la declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione del G. per sopravvenuta carenza di interesse, ma il giudice, dovendo provvedere alla regolazione delle spese, ha individuato altresì proprio nel G. la parte virtualmente soccombente in ragione dell’infondatezza della sua impugnazione; conseguentemente all’esito finale del giudizio era solo il G. l’unica parte soccombente, legittimamente condannata al pagamento delle spese processuali.

La censura di vizio di motivazione in ordine alla ritenuta soccombenza è altresì infondata in quanto, come emerge da quanto riferito nella parte espositiva (v. le motivazioni della Corte di appello che sono sinteticamente esposte nella parte di questa sentenza dedicata allo svolgimento del processo), il giudice di appello ha dato conto in modo esauriente, non illogico e non contraddittorio, delle ragioni per le quali le impugnazioni proposte dal G. avverso le delibere impugnate dovevano ritenersi infondate nel merito, “avvisando

PQM

per questo motivo

la sua soccombenza virtuale.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deducendo .la violazione dell’art. 2377 c.c., comma 8, assume che il giudice di appello non avrebbe applicato la suddetta disposizione, applicabile analogicamente anche alle impugnazioni di delibere condominiali, a tenore della quale l’annullamento della deliberazione impugnata non può avere luogo se la deliberazione è sostituita con ai tra presa in conformità della legge, ma in tale caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole, di norma, a carico della società (e, quindi, secondo il ricorrente, a carico del condominio nella analoga fattispecie). La censura è infondata.

la norma dell’art. 2377 c.c., comma 8, pur applicabile analogicamente (v., con riferimento alla previgente formulazione della norma, Cass. 9/12/1997 n. 12439) quanto all’impossibilità di pronunciare l’annullamento della delibera illegittima se sostituita, non è applicabile nella parte relativa al regolamento de Le spese processuali in quanto la norma sul. regolamento delle spese processuali è stata introdotta con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e per l’art. 223 sexies disp. att. tali modifiche non si applicano se l’azione di annullamento della delibera e stata proposta (come nella specie) prima dell’1/1/2004.

Inoltre, la censura non coglie la ratio deciderteli della decisione impugnata perchè il giudice di appello avendo accertato, ai fini delle spese processuali, l’infondatezza delle impugnazioni, non avrebbe comunque potuto regolare diversamente le spese processuali, posto che la richiamata norma presuppone che la delibera sostituita sia invalida o consente di presumerne l’invalidità e comunque, stabilendo che l’ente deliberante deve, di norma, essere condannato alle spese, non introduce un automatismo tra la sostituzione della delibera e la condanna alle spese.

Il ricorso nei confronti del condominio deve pertanto essere rigettato; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del G..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso nei confronti del condominio di via (OMISSIS) e lo dichiara inammissibile nei confronti di AIA Costruzioni S.p.A.; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione che liquida a favore del condominio di via (OMISSIS) in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e a favore di AIA Costruzioni S.p.A. in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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