Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13536 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2021, (ud. 05/02/2020, dep. 18/05/2021), n.13536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2801-2017 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 209, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVESTRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO MARIA VALERIO RIGI LUPERTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8232/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/01/2016, R.G.N. 1241/2011.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa il 15.12.2010, il Tribunale di Napoli, accogliendo il ricorso proposto da R.C., nei confronti di Telecom Italia S.p.A., ha riconosciuto il diritto del dipendente all’inquadramento nel IV livello CCNL SIP con decorrenza dall’1.11.1993, ed al livello F, qualifica di specialista, ai sensi del CCNL Aziende di Telecomunicazioni, dall’1.10.1996, e, per l’effetto, ha condannato la società datrice al pagamento delle relative differenze retributive, nonchè al risarcimento dei danni, in favore del R., per il demansionamento dallo stesso subito, nella misura del 50% della retribuzione;

che, con sentenza pubblicata in data 19.1.2016, la Corte di Appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame interposto da Telecom Italia S.p.A., avverso la predetta pronunzia, ha dichiarato il diritto del R. ad essere inquadrato nel livello 5 del CCNL SIP del 30.6.1992 con decorrenza dal 6.11.1993 e, successivamente, nel livello E del CCNL Aziende del Settore Telecomunicazioni del 9.9.1996, ed ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive relative al superiore inquadramento con decorrenza dal 6.11.1998, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate;

che è stato, invece, respinto, l’appello incidentale interposto dal dipendente – inerente alla liquidazione dell’importo del 50% riconosciuto a titolo di risarcimento danni sulla somma di Euro 980,00, anzichè sulla somma di Euro 1.400,00 -, “in considerazione della riforma della sentenza di primo grado in merito al risarcimento danni, con rigetto della relativa domanda presentata dal R.”;

che la Corte di merito, per quanto ancora di interesse in questa sede, ha sottolineato che “l’esistenza e l’entità del danno non sono stati adeguatamente allegati e provati incombendo, comunque, sul lavoratore il relativo onere probatorio anche attraverso il ricorso alle presunzioni (Sez. Unite 24/3/2006, n. 6572). Il lavoratore appellato, infatti, nel ricorso introduttivo del giudizio, si è limitato a sottolineare l’entità dell’avvenuto demansionamento evidenziando che ciò costituiva “di per sè un danno che va valutato in via equitativa, avendo anche riguardo agli influssi negativi che possono compromettere la capacità psico-fisica” o la possibilità di trovare un nuovo impiego presso altre aziende. Tali allegazioni sono, a giudizio del Collegio, generiche ed insufficienti (cfr. Cass. n. 29832/2008; Cass. n. 6572/2006)”; ed altresì che “non risultano dedotti e dimostrati dal lavoratore nè particolari pregiudizi alla salute patiti in seguito al mutamento di mansioni, nè danni all’immagine professionale nell’ambiente lavorativo, nè ripercussioni in ambito familiare o extralavorativo, nè infine determinati e specifici danni economici correlati al mancato avanzamento professionale non tutelabili attraverso la disposta ricostruzione della carriera e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive spettanti”;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.C. articolando due motivi;

che la S.p.A. Telecom Italia ha resistito con controricorso ed ha comunicato memorie;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 c.c., e si specifica che il motivo “riguarda la sola domanda di risarcimento del danno professionale respinta dal Collegio partenopeo sul presupposto di una carente allegazione in fatto che potesse fornire elementi di prova, anche presuntiva, del danno conseguente all’accertata dequalificazione subita dal R.”; a parere di quest’ultimo, la Corte distrettuale sarebbe “incorsa in errore, atteso che il ricorrente ha puntualmente argomentato in ordine alla prova, anche presuntiva, del danno professionale sofferto in conseguenza dell’accertata dequalificazione” ed al riguardo “ha dedotto che la prova risiedesse: nella durata della condotta; nell’evoluzione del settore delle telecomunicazioni che rende ancor più evidente l’obsolescenza della professionalità in caso di dequalificazione; nell’anzianità di servizio certo parametro per valutarne la professionalità acquisita; nella perdita del potere di coordinamento di altro personale; nella gravità”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 c.c. e 2697 c.c., in relazione all’appello incidentale proposto dal dipendente nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, e si osserva che, nel caso in cui la sentenza impugnata fosse cassata, con rinvio o con decisione nel merito, verrà coinvolta anche una parte dell’appello incidentale proposto dal R. e respinto in conseguenza del rigetto della domanda risarcitoria; pertanto, “l’accoglimento del ricorso de quo sul diritto del lavoratore a vedersi risarcito il danno professionale coinvolgerà, riformandola, anche la parte della sentenza che ha respinto la domanda avanzata con appello incidentale sulla corretta determinazione della base di calcolo della retribuzione mensile per il calcolo del risarcimento”;

che il primo motivo non è fondato; ed invero, per quanto attiene al pregiudizio alla professionalità derivato al lavoratore a seguito del demansionamento subito, i giudici di seconda istanza sono pervenuti alla decisione, uniformandosi ai consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte, alla stregua dei quali, in tema di demansionamento e di dequalificazione professionale, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 4264/2017; 5237/2011). Pacificamente, infatti, va distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest’ultimo eventuale, in quanto il danno non è sempre diretta conseguenza della violazione di un dovere. In base ai principi generali dettati dagli artt. 2697 e 1223 c.c., è necessario individuare, quindi, un effetto della violazione incidente su di un determinato bene perchè possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) del danno stesso. Al riguardo, il Giudice delle leggi ha chiarito, già da epoca non recente (v. sent. n. 372/1994), che neppure il danno biologico è presunto, perchè se la prova della lesione costituisce anche la prova dell’esistenza del danno, occorre tuttavia la prova ulteriore dell’esistenza dell’entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall’art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere commisurato. Nello stesso senso, questa Corte ha sottolineato che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo il ricorrente mettere la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall’assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (v., ex multis, Cass. nn. 5590/2016; 691/2012). Grava, quindi, sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza del danno lamentato, la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito, nonchè il relativo nesso causale con l’inadempimento del datore di lavoro (cfr., tra le altre, Cass. nn. 2886/2014; 11527/2013; 14158/2011; 29832/2008);

che, facendo corretta applicazione dei principi enunciati, i giudici di appello hanno motivatamente respinto le pretese del lavoratore, ritenendo correttamente che quest’ultimo, al fine della liquidazione del danno professionale, si fosse limitato a fornire la prova della dequalificazione, ma non avesse fornito adeguati elementi delibatori a sostegno del lamentato pregiudizio professionale che, da quella dequalificazione, era causalmente derivato (v., in particolare, le pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata, in cui si osserva che le allegazioni del R. sono generiche ed insufficienti, poichè “il lavoratore, nel ricorso introduttivo del giudizio si è limitato a sottolineare l’entità dell’avvenuto demansionamento evidenziando che ciò costituiva “di per sè un danno che va valutato in via equitativa, avendo anche riguardo agli influssi negativi che possono compromettere la capacità psico-fisica””);

che il secondo motivo va, conseguentemente, disatteso, in quanto direttamente collegato all’accoglimento del primo mezzo di impugnazione (ed al rigetto dell’appello incidentale interposto dal R. alla sentenza del primo giudice, in ordine all’importo della liquidazione del danno); è ovvio, quindi, che, una volta respinte le censure circa il mancato riconoscimento del danno professionale, non possono prendersi in considerazione le doglianze relative alla determinazione del quantum dello stesso; che per tutte le considerazioni svolte in precedenza, il ricorso va rigettato;

che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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