Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13536 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29365/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Centrale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ BOPRO ESTABLISHMENT;

– intimata –

avverso la sentenza n. 50/2007 della COMMISSSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAGLIARI del 25/10/07, depositata il 27/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La sentenza impugnata ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio, confermando l’avviso di liquidazione ai fini REGISTRO nella parte riguardante le imposte liquidate e le sanzioni, mentre ha dichiarato nulla la parte relativa alla liquidazione degli interessi per la generica esposizione di essi e l’imprecisa, fuorviante ed errata esposizione di un tasso (125%) senza indicazione dei presupposti di fatto che avrebbero consentito al contribuente il ricalcolo e la verifica dell’importo.

Rispetto a tale congrua e corretta motivazione, sotto il profilo logico e giuridico, il ricorso si rivela manifestamente infondato:

– quanto al primo motivo, la decisione è in armonia con il consolidato orientamento della Corte secondo cui l’obbligo per la p.a. dell’indicazione nell’avviso di accertamento dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an e il quantum debeatur;

detti elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (Cass. n. 15842/06; nonchè Cass. n. 14485/03, ove si precisa che allorchè la norma preveda l’accertamento con avviso motivato, nel quale sono indicati l’imposta, nonchè le sanzioni, gli interessi liquidati ed il termine per il pagamento, tali indicazioni non esauriscono le prescrizioni relative alla motivazione dell’avviso di accertamento, dovendosi, tale obbligo ritenere soddisfatto solo quando il contribuente sia stato posto in condizione di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, consistenti non solo nelle ragioni giuridiche, ma anche nei presupposti di fatto posti a base della pretesa impositiva, avanzata nei suoi confronti);

il secondo motivo – che denuncia un vizio motivazionale – è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., non contenendo la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, ovvero delle ragioni per le quali l’insufficienza della motivazione rende la sentenza inidonea a giustificare la decisione, in quanto manca in essi una parte specificamente e riassuntivamente destinata a detto fine (in tal senso, v. Cass. 16002/07; S.U. 20603/07; 4961/08; 8897/08; 4556/09);

– il terzo motivo è inammissibile per genericità e violazione del criterio di autosufficienza: la stesa formulazione del quesito dimostra che viene imputato alla C.T.R. di non aver proceduto alla liquidazione sostitutiva (violando il carattere di impugnazione- merito del giudizio tributario, senza tenere conto che la questione che è alla base del rigetto dei precedenti motivi è proprio quella della mancanza e/o insufficienza degli elementi di fatto per la liquidazione della componente interessi”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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