Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13536 del 01/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 01/07/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 01/07/2016), n.13536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21369-2011 proposto da:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA O.

LAZZARINI 19, presso lo studio dell’avvocato UGO SGUEGLIA, che la

rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10735/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

uditi gli avvocati Isabella CORSINI per l’Avvocatura Generale dello

Stato ed Ugo SGUEGLIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo

del ricorso, rigetto del resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.M.V. – assunta con contratto a termine presso il consolato generale d’Italia a Colonia per l’aggiornamento dei dati e la rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero, poi prorogato – assumendo la illegittimità della proroga, chiedeva al giudice del lavoro di Roma il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Tribunale di Roma, rigettato il ricorso ex art. 700, respingeva anche la domanda nel merito.

La Corte d’appello di Roma, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano formulata dalla difesa erariale sul rilievo della esistenza nel contratto di assunzione di una deroga della giurisdizione a favore del “foro locale”, accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo la illegittimità dell’apposizione del termine e condannando l’amministrazione al risarcimento dei danni nella misura di quindici mensilità.

Il Ministero degli affari esteri ricorre sulla base di tre motivi;

Resiste con controricorso l’intimata, la quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso e comunque l’infondatezza dello stesso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il Ministero degli esteri contesta la sussistenza della giurisdizione italiana in forza della clausola di deroga apposta al contratto sottoscritto dalla parte.

Con il secondo e il terzo censura le statuizioni relative alla illegittimità della proroga e alle conseguenze risarcitorie.

Il primo motivo è infondato.

Queste Sezioni Unite hanno già chiarito che in tema di controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari di prima categoria italiani, il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 152, nel testo sostituito del D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103, art. 1 applicabile “ratione temporis”, autorizza le suddette articolazioni amministrative ad assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio e previa autorizzazione dell’amministrazione centrale, con conseguente insorgenza del rapporto contrattuale con il Ministero degli esteri e non con i suoi organi.

Ne deriva che sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta nei confronti del Ministero degli esteri convenuto, ai sensi degli artt. 18, 19 e 60.1 del regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, la cui applicabilità è fatta salva dal citato D.P.R. n. 18 del 1967, art. 154, commi 1 e 2, senza che, a mente dell’art. 21 del menzionato regolamento, possa essere riconosciuta efficacia alla clausola di deroga della competenza giurisdizionale pattuita nel contratto, sia perchè anteriore al sorgere della controversia, sia perchè determinante l’effetto non di consentire ma d’imporre al lavoratore di rivolgersi a un giudice diverso da quello previsto dal regolamento stesso. (Cass. 29093/11; Cass. 5872/12).

Il secondo motivo, con cui si contesta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto l’illegittimità delle proroghe del contratto di lavoro a tempo determinato è inammissibile.

In primo luogo,lo stesso tende in realtà a proporre una diversa interpretazione della documentazione processuale in tal modo investendo il merito della controversia.

In secondo luogo, laddove lo stesso lamenta il mancato esame della documentazione prodotta ed in particolare dei decreti di rinnovo del contratto di lavoro, non risulta osservante del dettato dell’art. 366 c.p.c., n. 6 nè dell’art. 369 c.p.c., n. 4.

Come è noto, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, la nuova previsione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. (Cass. 20535/09; Cass. sez. un 7161/10).

Nel caso di specie, il Ministero ricorrente, che si limita a riportare solo l’intestazione dei decreti in questione, non dice dove i detti documenti siano rinvenibili tra gli atti della fase di merito nè risulta avere prodotto i detti documenti ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

A tutto ciò deve comunque aggiungersi che, quand’anche le censure sotto tale profilo dedotte fossero state correttamente proposte, le stesse sarebbero comunque inammissibili prospettando un vizio revocatorio soggetto a ricorso ex art. 395 c.p.c..

In terzo luogo, laddove l’Amministrazione ricorrente propone la censura sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 la prospetta sotto il profilo della contraddittoria motivazione non più consentito dal nuovo testo della norma citata.

Essendo, infatti, il ricorso proposto avverso un decreto depositato il 9.10.12 alla fattispecie risulta applicabile ratione temporis l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art 54, comma 1 convertito con L. n. 134 del 2012, che prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Con il terzo motivo si censura l’avvenuto riconoscimento del risarcimento del danno sia sotto il profilo della ultra petizione perchè non sarebbe stata proposta alcuna domanda sotto tale profilo e sia perchè essa presupporrebbe la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato.

Il motivo è infondato.

Quanto alla prima censura, la domanda di risarcimento del danno risulta proposta nelle conclusioni dell’appellante F. riportate nella sentenza impugnata.

Quanto alla seconda, queste Sezioni Unite hanno chiarito che nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, (Cass. sez. Un. 4911/16; Cass. sez. Un. 4912/16; Cass. sez. un. 4913/16).

Si osserva da ultimo che nessuna censura specifica è stata dedotta circa i criteri di determinazione dell’ammontare del danno in particolare sotto il profilo del numero di mensilità da prendere a base del calcolo, onde su tale punto nessuna decisione deve essere adottata.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente liquidate in Euro 5000,00 oltre Euro 200,00 per spese ed oltre spese fofettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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