Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13535 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 30/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.30/05/2017),  n. 13535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17899/2011 proposto da:

Austrian Airlines A.g. – Linee Aeree Austriache, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Barberini n. 9, presso l’avvocato Bettoni Manfredi, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Finanziaria San Tommaso S.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza San Lorenzo

in Lucina n. 4, presso l’avvocato Agnoli Caterina, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1681/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La corte,

Rilevato che:

Il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente la domanda di revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 2, del Fallimento (OMISSIS) e dichiarava l’inefficacia del pagamento della somma di Euro 1940,76, effettuato il 18/2/1998 in favore di Austrian Airlines – Linee Aeree Austriache AG, per il tramite di IATA, alla società successivamente fallita, e relativo ai proventi da quest’ultima incassato per la vendita dei biglietti.

Con sentenza del 5/5-8/6/2010, la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello principale di Austrian, e in accoglimento dell’appello incidentale del Fallimento, ha dichiarato l’inefficacia dei pagamenti di Lire 19.215.380 e di Lire 6.666.140, effettuati rispettivamente il 16/19 dicembre 1997 ed il 19/1/1998, condannando la Austrian alla corresponsione di detti importi a favore del Fallimento, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ed ha condannato l’appellante principale alle spese dei due gradi del giudizio.

Per quanto ancora specificamente rileva, la Corte ambrosiana ha ritenuto che la clausola 7.2 del contratto del 15/12/1993 tra IATA, in rappresentanza di Austrian, e (OMISSIS) non andava intesa nel senso che i proventi della vendita dei biglietti effettuata da (OMISSIS) fossero di proprietà del vettore e solo fiduciariamente detenuti dall’agenzia per conto e nell’interesse del vettore, atteso che il termine property sta ad indicare non solo il diritto di proprietà, ma anche tutti i diritti e le aspettative patrimoniali inclusi i diritti di credito, come confermato nella successiva integrazione del 23/6/1994, per cui le somme incassate dall’agenzia andavano a confondersi con le altre somme.

Ricorre avverso detta pronuncia Austrian sulla base di un solo motivo.

Si difende con controricorso Finanziaria San Tomaso s.r.l. quale assuntore del concordato fallimentare, che prevedeva anche la cessione delle azioni revocatorie promosse dal Fallimento, eccependo in limine l’inammissibilità del ricorso perchè notificato al Fallimento, successivamente alla trasmissione al Registro delle imprese il 9/6/2011 del decreto di omologazione L. Fall., ex artt. 129 e 17.

Considerato che:

Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, anche in relazione all’art. 1372 c.c., sostenendo la carenza del presupposto oggettivo della revocatoria fallimentare; deduce che nel contratto tra IATA e l’agenzia, denominato Passenger Sales Agency Agreement, secondo la traduzione della stessa (OMISSIS) in primo grado, come provato oltre che dalla definizione nel Black’s Law Dictionary, la clausola contrattuale sub 7.2., ove si stabilisce che le somme riscosse “are the property of the Carrier and must be held by the Agent in trust for the Carrier or on behalf of the carrier”, sta a significare che tutti gli ammontari incassati dall’Agente sono di proprietà del vettore, trattenuti in affidamento o per conto del vettore, fino alla contabilizzazione, ed a questi versate; sostiene che non può condividersi il richiamo al documento fatto sottoscrivere da IATA vari anni dopo (23/6/94) per chiarire il significato di property, mentre detto documento assolveva al mero scopo pratico di precostituirsi un riconoscimento di debito da poter azionare nel monitorio.

La ricorrente evidenzia altresì di avere fatto valere la mancata maturazione di interessi su dette somme, perchè appunto proprie, e le condanne penali per appropriazione indebita a seguito della mancata trasmissione da parte degli Agenti al vettore, a mezzo di IATA, delle somme riscosse.

Superata agevolmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso perchè rivolto nei confronti del Fallimento pur dopo la pubblicità L. Fall., ex artt. 129 e 17 data al concordato fallimentare omologato, atteso che il giudizio prosegue legittimamente nei confronti del curatore, e che l’assuntore Finanziaria San Tommaso può intervenire ex art. 111 c.p.c., ma non come parte necessaria, secondo i principi esposti nelle pronunce del 31/8/2015, n. 17339 e del 28/12/20111, n. 29385, deve concludersi comunque per l’inammissibilità del ricorso sotto altro profilo.

La ricorrente ha articolato il motivo sub specie del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, per la violazione della L. Fall., art. 67, comma 2 e art. 1372 c.c., sostanzialmente addebitando alla Corte d’appello di avere male interpretato, anzi tradotto il termine property, che in via prioritaria e principale è proprio significativo della diretta signoria, e sostenendo l’irrilevanza dell’integrazione del 23/6/1994, nella quale IATA ha dichiarato di “riconoscere quali debiti dell’Agenzia nei confronti dei Vettori” le somme incassate per la vendita dei biglietti.

Ora, deve rilevarsi che la Corte del merito è pervenuta all’interpretazione che qui si contesta partendo dall’accezione inglese del termine adottato(che neanche la ricorrente sembra escludere), tenendo altresì conto dell’integrazione del 1994, che chiaramente deponeva per la sussistenza del rapporto debitorio dell’Agenzia col Vettore, e dell’insinuazione al passivo di IATA, per conto dei vettori, per i crediti derivanti dal contratto di cui si discute, escludendo lo specifico accordo diretto ad escludere la confusione del danaro incassato dall’Agente con il patrimonio di questi.

A fronte di detta interpretazione, condotta secondo la legge ed i criteri applicabili (al contratto è pacifica l’applicazione della legge italiana), la ricorrente si è limitata ad opporre l’interpretazione “principale” del termine property ed a sminuire la valenza dell’integrazione del 1994 e del comportamento della parte, sostanzialmente dolendosi dell’interpretazione della Corte d’appello del disposto contrattuale, senza rispettare i criteri della denuncia dei vizi relazionati al contratto, e ribaditi tra le ultime nella pronuncia di questa Corte del 10/2/2015, n. 2465, secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.

Va osservato infine che è corretto il principio, tra le ultime ribadito nella pronuncia di questa Corte del 31/3/2011, n. 7510, secondo cui la diretta imputazione al rappresentato degli effetti dell’atto posto in essere in suo nome dal rappresentante non comporta, nel caso di riscossione di somme da parte del mandatario (nella specie, con rappresentanza), l’acquisto automatico delle stesse da parte del mandante in ragione della fungibilità del danaro, che fa di regola identificare nel detentore materiale di esso il dominus delle somme consegnate; peraltro, la legittimazione del rappresentante a ricevere dal terzo debitore il pagamento, con efficacia liberatoria nei confronti del rappresentato, non esclude che i rapporti interni con quest’ultimo siano disciplinati dalle regole del mandato, quale contratto ad effetti obbligatori, da cui deriva l’obbligo del mandatario di rimettere al mandante, previo rendiconto, le somme riscosse.

Sul principio, si è altresì espressa la recentissima sentenza del 24/2/2016, n. 3629, in un caso analogo a quello di cui è causa.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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