Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13534 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. II, 20/06/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 20/06/2011), n.13534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. (OMISSIS), C.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI

DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che

li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

G.A. (OMISSIS), quale unico erede di G.

E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA

116, presso lo studio dell’avvocato COLICA ROBERTO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1495/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato MARIO CONTALDI difensore dei ricorrenti che si

riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.E., proprietario di una strada privata posta in comune di Gavi, agiva in negatoria servitutis, innanzi al Tribunale di Alessandria, nei confronti di M.A. e di M. C., che su detta strada pretendevano l’esistenza di un diritto di passaggio pedonale e carraio.

I convenuti resistevano alla domanda, deducendo l’acquisto della servitù, per titolo o per destinazione del padre di famiglia.

Respinta in primo grado, la domanda era, invece, accolta dalla Corte d’appello di Torino, adita da G.A., erede di E..

Ricostruiti i passaggi intermedi da G.E., in precedenza proprietario unico dei fondi pretesi servente e dominante, tino alla situazione in atto, la Corte subalpina osservava, in particolare, che nell’atto (notaio Pacifico, anno 1982) d’acquisto in favore del dante causa degli appellati. G.E. aveva concesso all’acquirente esclusivamente un diritto di parcheggio a carattere personale sulla strada, diritto non trasmissibile mortis causa, nè cedibile a terzi e commisurato temporalmente alla vita dell’acquirente; per contro, in altro e precedente atto di vendita (notaio Torcili, del 1962) lo stesso G.E. nel trasferire a terzi altra porzione immobiliare aveva espressamente costituito in favore della proprietà alienata un diritto di passo su area corrispondente a quella su cui sarebbe stata poi realizzata la strada.

Ciò posto, sebbene il diritto di parcheggio presupponesse ovviamente il transito sulla strada, non era vera, nel caso specifico, la proposizione inversa, atteso che, se fosse stata esistente la servitù di passaggio, non vi sarebbe stata alcuna necessità di prevedere il diritto personale di parcheggio in favore dell’acquirente, poichè quest’ultimo avrebbe potuto utilizzare a tal fine l’annesso sedime, anch’esso ceduto dal G., posto a fianco della proprietà alienata, sedime senz’altro accessibile attraverso la strada rimasta in proprietà del predetto venditore.

Nessuna rilevanza poteva, poi, attribuirsi, alle caratteristiche della strada e al fatto che essa fosse destinata alla servitù di passaggio in favore di altra proprietà, dovendosi provare analoga destinazione anche in favore dell’immobile dei M.- C..

Concludeva, pertanto, la Corte territoriale, che essendovi stata “disposizione relativa alla servitù”, che escludeva la costituzione della stessa a favore degli appellati per destinazione del padre di famiglia, restava assorbito l’esame dei restanti requisiti previsti dall’art. 1062 c.c..

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorrono A. M. e C.M., articolando tre motivi d’impugnazione.

Resiste con controricorso G.A..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione è denunciata la violazione dell’art. 1062 c.c., assumendosi che, pur esatta la distinzione operata dalla Corte d’appello di Torino tra servitù (costituita in favore di altra porzione immobiliare già appartenente a E. G., precedente unico proprietario) e diritto personale (negoziato da quest’ultimo a vantaggio del dante causa dei ricorrenti), il parcheggio è cosa diversa dal passaggio, poichè pur includendolo è indipendente da esso, cui può essere aggiunto o dal quale può essere escluso. Pertanto, il silenzio serbato al riguardo dal venditore precedente, proprietario unico dei due fondi, non può influire sulla costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, non essendovi incompatibilità tra la previsione di un diritto personale di parcheggio e la costituzione ipso ture di una servitù di passaggio.

2. – Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., lamentando che nell’interprelare il titolo di provenienza della proprietà degli odierni ricorrenti (id est, l’atto di vendita in favore del loro dante causa), la Corte territoriale non ha dato peso al fatto che nel suo complesso il contratto non esclude l’imposizione di una servitù di passaggio pedonale e carraio sulla strada di proprietà G., per cui non si può ritenere che tale atto contenga una disposizione contraria al sorgere della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia.

3. – Il terzo motivo censura l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, e cioè sul fatto che il fondo di proprietà dei ricorrenti è parte della strada che al momento dell’atto notaio T., del 1962, atto costitutivo di altra servitù di passaggio a favore di altro immobile, la strada stessa non esisteva ancora. Ciò posto, si sostiene, tale servitù grava attualmente non sull’intero percorso della strada, ma soltanto sul residuo fondo del venditore così come indicato nel medesimo atto (in allora, l’ex mappale 291), di guisa che la servitù non grava su quella pozione di terreno che pur facente parte oggi della strada, non è derivata dal ridetto fondo. Con la conseguenza, si sostiene, che mentre i (condomini) proprietarì del fondo dominante utilizzano senza titolo, ai fini del passaggio, anche una porzione di terreno estranea al locus servitutis ricavabile dal titolo, i ricorrenti per accedere al e recedere dal loro fondo dovrebbero operare una breccia nel muro del loro fabbricato, pur essendo lo stato di fatto (strada e fabbricato) rimasto immutato rispetto a quanto a suo tempo imposto dal G. (con l’atto notaio Pacifico del 1982).

4. – In via preliminare va rilevata l’inammissibilità, siccome eccedente i limiti imposti dall’art. 372 c.p.c., della produzione in fotocopia della rappresentazione grafica dei luoghi, allegata alla memoria di parte controricorrente.

5.- Il ricorso è fondato.

5.1. – In tema di costituzione di servitù per destinazione del padre i famiglia, l’art. 1062 c.c., cpv., dispone che se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s’intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.

La giurisprudenza di questa Corte afferma costantemente in materia che la “disposizione relativa alla servitù” la quale, ai sensi dell’art. 1062 cod. civ., comma 2, impedisce lo stabilirsi della servitù nonostante lo stato di fatto preesistente, non è desumibile da facta concludentia, ma deve rinvenirsi o in una clausola in cui si conviene espressamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che in forza della legge determinerebbe il sorgere della corrispondente servitù, convertendosi in una situazione di diritto, o in una regolamentazione negoziale da cui si desume che le parti abbiano voluto costituire la servitù (che in tal modo nasce in base a titolo e non per destinazione del padre di famiglia) (Cass. nn. 3116/95, 6183/94, 1853/86).

Sul medesimo punto si precisa, altresì, che l’art. 1062 cod. civ., comma 2, nel richiedere l’assenza di una disposizione relativa alla servitù all’atto della separazione dei fondi appartenenti allo stesso proprietario non va inteso nel senso restrittivo che una qualsiasi clausola relativa alla servitù sia sufficiente a rendere inoperante la sua costituzione per destinazione del padre di famiglia, ma nel senso di una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che in forza di legge determina il sorgere della corrispondente servitù, convertendo la situazione di fatto in una situazione di diritto (Cass. nn. 11207/93 e 4829/88).

5.2. – Nello specifico la Corte territoriale ha basato l’esclusione dell’acquisto della servitù su tre elementi, nessuno dei quali, però, in grado di fondare, da solo o in connubio con gli altri, l’accertamento negativo dell’acquisto per destinazione del padre di famiglia della servitù in oggetto.

5.2.1. – Il primo è costituito dalla clausola stessa, inserita nell’atto notaio Pacifico del 1982, posto in essere tra E. G., già proprietario unico dei fondi pretesi servente e dominante, e il dante causa dei M.- C., clausola con la quale era stato attribuito a quest’ultimo, acquirente dell’immobile oggi preteso dominante, il diritto personale di parcheggio sulla strada rimasta in proprietà del venditore, diritto non trasmissibile mortis causa, nè cedibile a terzi e commisurato temporalmente alla vita dell’acquirente stesso.

Tale clausola, per come ricostruita e interpretata dal giudice d’appello nei termini appena detti, non è di per sè incompatibile con la costituzione ex art. 1062 c.c. di una servitù di passaggio sul medesimo sedime stradale. Essa, infatti, attribuisce all’acquirente un diritto che ben può aggiungersi ad una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, attribuendo in favore del solo acquirente un’utilità aggiuntiva, che consiste nel diritto personale di lasciare in sosta un veicolo nella residua proprietà dell’alienante, 11 fatto che il parcheggio implichi il transito da e per la strada, e che, dunque. l’uno e l’altro partecipino della medesima natura personale, e non reale, del diritto che li include ai sensi del prefato titolo derivativo, non autorizza la deduzione che sul medesimo sito non possa concorrere un ulteriore diritto di passaggio altrimenti titolato, in quanto nella logica di una siffatta clausola ciò che è negoziato è pur sempre e soltanto il diritto di parcheggio, il passaggio derivandone di conseguenza.

Tale diritto, per il vantaggio ulteriore che arreca rispetto al solo passo, non può ritenersi incompatibile con la coesistenza di una servitù di passaggio contemporaneamente costituita quale effetto legale, in base alla norma in commento, della scissione del Punica proprietà.

5.2.2. – Il secondo elemento è dato dalla circostanza per cui G.E., in altra e precedente occasione negoziale (atto notaio T., del 1962), nel trasferire a terzi una porzione immobiliare diversa da quella poi pervenuta ai M.- C., aveva espressamente costituito in favore della proprietà venduta un diritto di passo su area corrispondente a quella su cui sarebbe stata poi realizzata la strada costituente il locus della servitù di cui si questiona.

Detta circostanza (ovviamente priva di rilievo ex se, in quanto descrive una clausola inserita in un diverso contratto, non interessante la relazione tra i fondi delle parti oggi in lite) non possiede valore (neppure) sub specie di condotta avente incidenza ermeneutica sul successivo atto notaio Pacifico, per difetto del requisito di comunanza richiesto dall’art. 1362 c.c.. In altri termini, il fatto che (come implicitamente argomenta la Corte subalpina) G.E. ben sapesse la differenza tra servitù e diritto personale di passaggio, non trae la conseguenza che tale consapevolezza si sia trasfusa e convertita in intento negoziale comune all’acquirente e volto ad escludere la costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia.

5.2.3. – Il terzo dato di fatto è costituito da ciò, che ove le parti non avessero voluto escludere la servitù di passo, non vi sarebbe stata alcuna necessità di prevedere un diritto personale di parcheggio in favore dell’acquirente, poichè quest’ultimo avrebbe potuto utilizzare a tal fine l’annesso sedime, anch’esso ceduto dal G., posto a fianco della proprietà alienata e accessibile attraverso la strada rimasta in proprietà del venditore.

Anche tale elemento, tuttavia, non vale ad attribuire alla clausola più volte citata il senso ritenuto dalla Corte territoriale, sia perchè attiene alla motivazione di convenienza dell’atto, puramente interna e soggettiva, e dunque inidonea a rendere l’accordo obiettivamente incompatibile con la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia;

sia in quanto attribuisce carattere concludente ad un fatto, mentre la disposizione relativa alla servitù deve esaurirsi in una clausola.

6. – In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, che nel decidere la controversia si atterrà al seguente principio di diritto: “in tema di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, la “disposizione relativa alla servitù” la quale, ai sensi dell’art. 1062 c.c., comma 2, impedisce lo stabilirsi della servitù nonostante lo stato di fatto preesistente, non è desumibile da facta concludentia, ma deve rinvenirsi o in una clausola in cui si conviene espressamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che in forza della legge determinerebbe il sorgere della corrispondente servitù, convertendosi in una situazione di diritto. o in una regolamentazione negoziale da cui si desuma che le parti abbiano voluto costituire la servitù (che in tal modo nasce in base a titolo e non per destinazione del padre di famiglia). Pertanto, non è oggettivamente incompatibile con l’effetto naturale di costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, la clausola con la quale le parti del contratto che determina la scissione dell’originario dominio unico in due proprietà distinte, l’una in situazione di asservimento rispetto all’altra, prevedano un diritto personale di parcheggio, non trasmissibile mortis causa.

nè cedibile a terzi e commisurato temporalmente alla vita dell’acquirente, da esercitarsi su di una strada rimasta in proprietà del venditore”.

6.1. – Oltre ad esaminare i restanti requisiti prescritti dagli artt. 1061 e 1062 c.c., espressamente rimasti assorbiti nella decisione annullata, il giudice di rinvio provvederà a statuire sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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