Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13534 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 04/06/2010), n.13534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27878/2008 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PORTOGRUARO 3, presso lo studio dell’avvocato FERRI Roberto, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (Ufficio di Viterbo), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA del 10/07/07, depositata l’01/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito l’Avvocato Ferri Roberto, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. M.S. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Lazio, in controversia concernente avvisi di accertamento rispettivamente per Irpef e Ilor in relazione al 1996, accoglieva parzialmente l’appello del contribuente riducendo il reddito accertato per l’annualità in questione.

2. I motivi 4, 5, 7 e 8 (coi quali si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto) risultano inammissibili per inidonea formulazione del quesito, essendo da evidenziare, per i motivi 4, 7 e 8, che i relativi quesiti non adempiono alla funzione loro propria (che è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla sola lettura di essi, intesi come sintesi logico- giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare) in quanto assolutamente generici, privi di ogni specificità in relazione alla corrispondente “ratio decidendi” della sentenza impugnata e formulati in maniera da impedire di cogliere la rilevanza della risposta al quesito ai fini della decisione del motivo (v. tra le altre Cass. n. 7197 e n. 8463 del 2009).

Anche il quinto motivo (col quale la sentenza impugnata viene censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2907 c.c. nonchè artt. 99 e 112 c.p.c. per avere i giudici d’appello affermato che l’accertamento relativo al possesso dei beni non era stato oggetto di specifica impugnazione benchè esso fosse stato invece impugnato nell’ambito della contestazione della ricostruzione operata dall’Ufficio con riferimento al reddito familiare) deve essere dichiarato inammissibile sia per inidoneità del quesito, che nella specie involge e presuppone risolta una quaestio facti – la sussistenza o meno di specifica impugnazione concernente l’accertamento relativo al possesso dei beni – (v. in proposito S.U. n. 23860 del 2008), sia per difetto di autosufficienza, sia perchè le violazioni di legge denunciate presuppongono, appunto, la sussistenza di un fatto diverso da quello affermato in sentenza, e pertanto la suddetta sentenza avrebbe dovuto essere innanzitutto impugnata, con adeguata e rituale censura, in relazione a tale accertamento in fatto (ad es. per errore revocatorio o per vizio di motivazione).

Anche i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 (coi quali si deduce vizio di motivazione) presentano diversi profili di inammissibilità, dovendo innanzitutto evidenziarsi che essi risultano carenti in relazione al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2, che, nel caso in cui sia dedotto vizio di motivazione, prevede una illustrazione contenente la chiara e concisa indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, essendo appena il caso di aggiungere che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere suddetto deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 8897 del 2008).

In particolare, deve inoltre precisarsi, con riguardo al terzo motivo, che la censura fa sostanzialmente riferimento alle carenze della motivazione in diritto della sentenza impugnata e non all’accertamento dei fatti, con riguardo al sesto motivo, che l’omessa pronuncia su di un motivo di appello va denunciata come violazione dell’art. 112 c.p.c., proponendo il prescritto quesito di diritto, mentre l’omessa risposta ad argomentazioni delle parti non comporta di per sè un vizio di motivazione se non determina l’omessa considerazione di fatti decisivi e/o l’illogicità o contraddittorietà della sentenza, da denunciare in maniera specifica ed autosufficiente.

E’ infine da rilevare che, con riguardo a tutti i motivi (ma in particolare ai motivi 1 e 2), non risultano indicati specificamente, come previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, gli atti e documenti sui quali essi sono fondati (ossia gli atti e documenti dai quali emergerebbero i fatti – anche, eventualmente, processuali-affermati nei suddetti motivi e posti a base delle censure), nè tali atti e documenti risultano depositati unitamente al ricorso (come previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., n. 4), senza che in contrario rilevi la richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito,nè, eventualmente, il deposito di tale fascicolo e del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga), se esso non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c., e se all’atto del deposito viene indicato in modo generico il suddetto fascicolo senza specificare gli atti e documenti in esso contenuti sui quali il ricorso è fondato (v. tra le altre Cass. n. 24940 del 2009 e n. 303 del 2010).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 1.950,00 di cui Euro 1.750,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA