Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13533 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 30/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.30/05/2017),  n. 13533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17343/2011 proposto da:

Italsime S.p.a. (c.f. (OMISSIS)), già S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza Adriana n. 8, presso l’avvocato Biasiotti Mogliazza Giovanni

Francesco, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Gambardella Daniela, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.n.p.s., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

Roma, Via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Anziano

Daniela, De Ruvo Gaetano, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2807/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/03/2017 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2807/2010, depositata il 28 giugno 2010, veniva rigettato sia l’appello principale proposto dalla ITALSIME s.p.a., sia quello incidentale proposto dall’INPS avverso la decisione n. 25136/2005, con la quale il Tribunale di Roma aveva parzialmente accolto la domanda della ITALSIME di condanna dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) al risarcimento dei danni conseguenti agli oneri aggiuntivi imprevisti e non prevedibili – in relazione al contratto di appalto stipulato inter partes in data 1 agosto 1983, ed avente ad oggetto la lettura ottica dei dati riportati sui certificati di pensione – a suo dire generati da una serie di inadempienze poste in essere dall’ente appaltante;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la ITALSIME s.p.a. nei confronti dell’INPS, affidato a dieci motivi, ai quali la il resistente ha replicato con controricorso;

la ITALSIME s.p.a. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, la ricorrente denunciando la violazione degli artt. 1325, 1346, 1355, 1655 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – censura l’impugnata sentenza, nella parte in cui avrebbe erroneamente interpretato, sia nella lettera che nel contesto del capitolato speciale, la clausola n. 5 del contratto di appalto stipulato con l’INPS in data 1 agosto 1983, avente ad oggetto la lettura ottica dei dati riportati sui certificati di pensione;

assume la istante che la Corte territoriale avrebbe interpretato detta clausola – in forza della quale “le operazioni di acquisizione manuale delle cedole scartate nella fase di lettura ottica sono a carico della ditta aggiudicataria se il numero degli scarti è inferiore al 2%. Ove invece la percentuale di scarto sia superiore a detto limite per cause non imputabili alla ditta aggiudicataria verrà corrisposto, limitatamente al contingente interessato, un importo aggiuntivo per ciascuna cedola ottica eccedente il 2%” – nel senso di ritenerla applicabile a qualsiasi motivo di scarto, anche laddove questo fosse dipeso dalla “originaria inidoneità delle schede alla lettura con l’elaboratore previsto in appalto” (p. 45 del ricorso);

rileva, altresì, la ricorrente che, poichè la disposta c.t.u. aveva accertato che ben il 47,32% del materiale consegnato per la lavorazione era inidoneo per la lettura ottica, ossia costituiva – nella sostanza – una “non scheda”, dalla lettura data dalla Corte alla clausola succitata conseguirebbe che l’oggetto del contratto e del capitolato speciale di appalto verrebbe ad essere del tutto indeterminabile, poichè la sua determinazione sarebbe rimessa alla volontà di uno dei contraenti (l’INPS), in violazione dell’art. 1346 c.c., ovvero sarebbe soggetto ad una condizione meramente potestativa che renderebbe nullo il contratto, ai sensi dell’art. 1355 c.c.;

ad avviso della esponente, l’INPS sarebbe stato, difatti, legittimato a consegnare alla ITALSIME s.p.a. anche il 100% di schede anomale, che sarebbero state scartate certamente dall’elaboratore, rendendo regola quella – ossia la più onerosa acquisizione manuale delle cedole scartate nella fase di lettura ottica – che per i contraenti avrebbe dovuto essere una mera eventualità marginale;

a parere dell’istante, l’interpretazione della clausola in questione, in violazione del disposto degli artt. 1362 c.c. e segg., contrasterebbe, inoltre: 1) con l’intero contesto del capitolato speciale di appalto, dal quale si evincerebbe che la percentuale di scarti avrebbe dovuto essere del tutto marginale; 2) con la relazione di c.t.u., a tenore della quale sarebbe “verosimile che l’ITALSIME abbia formulato la sua offerta e predisposto le strutture occorrenti sulla base di un progetto che prevedeva l’acquisizione manuale di una modesta quantità di cedole non leggibile otticamente”; 3) con le risultanze della Commissione d’inchiesta, secondo la quale sarebbe mancato “nel processo di gestione dei documenti, destinati alla lettura ottica, una fase di serio controllo sulla qualità del modulo stampato che, prima della spedizione, si sarebbe dovuta accertare per valutare l’aderenza alle caratteristiche richieste dal lettore ottico”;

da tale erronea interpretazione della menzionata clausola n. 5 del contratto di appalto conseguirebbe, pertanto, ad avviso della istante, che erroneamente sarebbe stata disattesa, nei due gradi del giudizio di merito, la domanda della ITALSIME diretta ad ottenere il pagamento dei maggiori oneri sopportati, in conseguenza dell’elevata percentuale di documenti fuori standard consegnatile dall’INPS;

le censure sono infondate;

l’oggetto del contratto si deve, invero, considerare indeterminabile nel solo caso in cui l’individuazione del bene o del servizio non sia desumibile dagli elementi contenuti nell’atto, ma sia rimessa ad una successiva scelta di uno dei contraenti, restando irrilevante, a tal fine, l’eventuale adempimento della controprestazione (Cass. 02/12/2013, n. 26988), laddove, nel caso di specie dall’esame della clausola n. 5 trascritta nel ricorso (p. 48), si evince che le operazioni di acquisizione manuale delle cedole scartate costituivano oggetto del contratto secondo la volontà espressa da entrambe le parti, tanto vero che per tale attività era stato dalle medesime pattuito un compenso aggiuntivo per la ditta appaltatrice, solo nel caso in cui la percentuale degli scarti fosse superiore al 2%, restando, in caso contrario, tale attività totalmente a carico della ditta aggiudicataria;

di più, dalla clausola n. 1 si evince che l’attività di acquisizione manuale “dei dati contenuti sulle cedole ottiche (…) scartate in lettura ottica” costituiva, secondo la volontà delle parti, uno degli oggetti principali dell’appalto, tanto da essere collocata alla lettera b) dell’art. 1 – che definisce l’oggetto del rapporto – subito dopo la lettura ottica dei dati contenuti nelle cedole, contrassegnata dalla lettera a);

per tali ragioni, in presenza di una volontà espressa da entrambe le parti circa la determinazione dell’oggetto del contratto, non è neppure conferente il riferimento – operato dalla ricorrente – alla condizione meramente potestativa ex art. 1355 c.c., atteso che la condizione può definirsi tale solo quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l’assenza di una seria volontà della parte medesima di ritenersi vincolata dal contratto (Cass. 21/05/2007, n. 11774; Cass. 26/08/2014, n. 18239);

per quanto concerne la denunciata violazione dei canoni interpretativi previsti dagli artt. 1362 c.c. e segg., va osservato, poi, che, in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., sempre che il ricorrente faccia esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, e precisi in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 13242/2010; 17168/2012);

nel caso di specie, il giudice di appello ha correttamente fondato l’interpretazione della clausola n. 5 sulla base del tenore letterale (artt. 1362 e 1363 c.c.) che evidenzia – in modo del tutto inequivoco – che le parti avevano inteso porre l’attività di acquisizione materiale dei dati a carico dell’appaltatrice, con riferimento a qualsiasi ipotesi di scarto, anche se derivante da difetto originario delle schede, ed in relazione a qualsiasi percentuale, prevedendosi, peraltro, che se la quantità di schede non utilizzabili per la lettura ottica fosse stata superiore al 2%, all’impresa sarebbe spettato un compenso aggiuntivo, sicchè eventuali oneri ulteriori derivanti dalla quantità delle schede da acquisire manualmente avrebbe dovuto cedere a carico della ditta appaltatrice, come, del resto, previsto anche dall’art. 17 del capitolato speciale, secondo cui “s’intende a carico della ditta ogni altro onere connesso con l’esecuzione del servizio”;

per quanto concerne, poi, le risultanze della c.t.u. e della Commissione d’inchiesta disposta dall’INPS, le stesse sono irrilevanti ai fini della corretta interpretazione del contratto di appalto, atteso che, nei contratti per i quali è prevista la forma scritta, la ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto utilizzando le manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, senza possibilità di attingere ad elementi esterni all’atto negoziale (Cass. 22/06/2006, n. 14444; Cass. 05/02/2004, n. 2216);

con il quarto motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 1467 c.c., ed il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – la ITALSIME s.p.a. si duole del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto che la domanda proposta dalla ricorrente fosse fondata sull’allegazione dell’eccesiva onerosità del contratto, ai sensi dell’art. 1467 c.c..

siffatta pronuncia, ad avviso della istante, sarebbe affetta da extrapetizione ex art. 112 c.p.c., “con conseguente falsa applicazione al caso di specie dell’art. 1467 c.c.” (p. 55), avendo la società proposto in giudizio la domanda di pagamento del corrispettivo dell’appalto, incompatibile con la domanda ex art. 1467 c.c., ed, al contempo, la decisione sarebbe affetta anche dal vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis), atteso che la qualificazione della domanda come diretta ad ottenere il pagamento del prezzo si porrebbe “in logico contrasto” con la statuizione con la quale la Corte di merito avrebbe ritenuto la domanda ex art. 1467 c.c., infondata, pure se la sproporzione del sinallagma fosse stata ritenuta effettivamente sussistente, in quanto la prestazione era stata comunque eseguita (p. 60);

il motivo è inammissibile;

è bensì vero che, in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, e tuttavia è pur sempre necessario che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. Cass. Sez. U. 06/05/2015, 9100; Cass. 23/04/2013, n. 9793);

il giudizio di cassazione è, invero, un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, con la conseguenza che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., essendo, pertanto, inammissibile una critica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili con esattezza ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. 182020/2008; 19959/2014);

nel caso concreto, la ricorrente denuncia, cumulativamente ed in maniera del tutto confusa i vizi di violazione di legge (art. 1467 c.c.), di insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e di extrapetizione, talchè la deduzione del mezzo in maniera del tutto confusa, sotto diversi profili inestricabilmente combinati, non rende possibile una sicura riconducibilità del motivo all’uno o all’altro dei vizi enunciati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, con conseguente inammissibilità della doglianza.

con il quinto e sesto motivo – denunciando la violazione degli artt. 1655 e 2697 c.c. e art. 167 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ITALSIME s.p.a. lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno per ritardato svincolo della fideiussione e per ritardata o mancata consegna delle schede;

la doglianza è inammissibile;

sub specie della violazione di legge e del vizio di motivazione (non menzionato in rubrica, ma richiamato nell’illustrazione delle censure, p. 64) la ricorrente richiede, infatti, una vera e propria rivisitazione delle difese spiegate in prime cure (testi, c.t. di parte), e del materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio di merito (relazione di c.t.u.) – addirittura riproducendo pedissequamente il contenuto di taluna delle deposizioni testimoniali assunte – e già esaminato dal giudice di appello, al fine di pervenire a conclusioni diverse, favorevoli alle tesi difensive sostenute in giudizio, sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti di causa;

si è in presenza, pertanto, di deduzioni del tutto inammissibili in questa sede, non potendo di certo la Corte operare un riesame degli elementi di prova già sottoposti al vaglio del giudice di seconde cure, onde trarne conseguenze favorevoli alle aspettative del ricorrente, trattandosi, com’è evidente, di una richiesta inammissibile in sede di legittimità, anche se proposta sub specie del vizio di motivazione (Cass. Sez. U. 25/10/2013, n. 24148), atteso che il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto incompatibile con il giudizio di legittimità (Cass. 5/8/2016, n. 16526);

con il settimo motivo di ricorso – denunciando la violazione degli artt. 1355, 1352 c.c. e segg. e art. 1655 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia disatteso la domanda, proposta dalla ITALSIME s.p.a., di risarcimento del danno per mancata consegna del quantitativo di 11.000.000 di schede nel corso di un anno, pattuita convenzionalmente, avendone l’INPS consegnate soltanto 10.028.164.

la censura è inammissibile;

l’impugnata sentenza si fonda, sul punto, anzitutto sulla considerazione che, in base all’art. 10 del Capitolato speciale, il numero di documenti aveva un valore puramente indicativo, potendo avere – nel corso del rapporto – “variazioni anche sensibili”; sicchè l’obbligazione assunta, al riguardo, dall’INPS non aveva ad oggetto un numero fisso ed invariabile di documenti, e tuttavia, la Corte territoriale osserva, altresì, “ad abundantiam”, che doveva ritenersi fondato il rilevo del giudice di prime cure circa “la scarsa importanza numerica della documentazione non assegnata e della conseguente decurtazione del corrispettivo (che non raggiunge il quinto del prezzo in caso di consegna degli 11 milioni di documenti)” (p. 11).

ad onta dell’inciso “ad abundantiam”, non si tratta di una mera argomentazione priva di rilievo concreto sulla decisione, bensì di una seconda ratio decidendi della decisione di secondo grado, come tale produttiva di effetti giuridici, idonei a determinare una chiara influenza sul dispositivo della sentenza (Cass. 05/06/2007, n 13068; Cass. 09/04/2009, n. 8676; Cass. 22/10/2014, n 22380), ed invero, dall’accertato non superamento del limite di un quinto nella decurtazione del prezzo, per effetto della diminuzione del materiale da lavorare consegnato dalla stazione appaltante, deriva, ai sensi del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11, che l’impresa appaltatrice era obbligata ad eseguire comunque il contratto alle medesime condizioni in esso stabilite;

tale ultima ratio decidendi, posta a fondamento della decisione di appello, non risulta, tuttavia, in alcun modo impugnata dalla ricorrente, per il che la censura in esame deve essere dichiarata inammissibile, dovendo trovare applicazione il principio secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche. doglianze avverso una di tali “rationes decidendi” (cfr. Cass. Sez. U. 29/03/2013, n. 7931; Cass. 04/03/2016, n. 4293);

con l’ottavo motivo di ricorso – denunciando la violazione degli artt. 1362 c.c. e segg. e art. 1987 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la istante censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per la mancata assegnazione del volume complessivo di lavoro previsto dalle Delib. n. 59 del 1982 e Delib. n. 117 del 1982;

il motivo è inammissibile;

la doglianza, invero, sub specie della violazione di legge e del vizio di motivazione si traduce sostanzialmente nella richiesta di una vera e propria rivisitazione delle difese spiegate in prime cure e del materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio di merito (delibere suindicate, comunicazione n. 304 del 31 gennaio 1986, acquisita ex art. 213 c.p.c., già agli atti del giudizio di primo grado), già esaminati dal giudice di appello, al fine di pervenire a conclusioni diverse, favorevoli alle tesi difensive sostenute in giudizio, sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti di causa;

si è in presenza, per le ragioni suesposte, di deduzioni del tutto inammissibili in questa sede, non potendo la Corte operare un riesame degli elementi di prova già sottoposti al vaglio del giudice di seconde cure, onde trarne conseguenze favorevoli alle aspettative del ricorrente (Cass. Sez. U. 25/10/2013, n. 24148);

con il nono motivo di ricorso – denunciando la violazione degli artt. 2697 e 2497 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la ricorrente, sempre in relazione alla pretesa di risarcimento del danno per la mancata assegnazione del volume complessivo di lavoro previsto dalle Delib. n. 59 del 1982 e Delib. n. 117 del 1982, si duole del fatto che la Corte d’appello abbia disatteso anche la domanda alternativa di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale dell’INPS, ritenendola prescritta per decorso del termine quinquennale ex art. 2947 c.c., con decorrenza dall’anno 1987, essendo stata la prescrizione interrotta soltanto dall’atto di citazione in data 19 gennaio 1998;

osserva, per contro, la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare una serie di atti interruttivi precedenti la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di prime cure;

premesso che si è formato il giudicato sulla natura dell’azione (considerata aquiliana) e sul relativo termine di prescrizione, quasi tutti gli atti interruttivi menzionati dalla ITALSIME s.p.a. sono addirittura precedenti il decorso del termine di prescrizione fissato dalla sentenza impugnata nell’anno 1987 (missive del 3 novembre 1982, dell’11 aprile 1983 del 23 giugno 1983, del 15 febbraio 1984, del 4 febbraio 1986), talchè la loro idoneità a costituire atti interruttivi di una prescrizione, che non aveva ancora cominciato a decorrere, deve essere senz’altro esclusa;

di più, va rilevato che tra il penultimo preteso atto interruttivo (missiva del 4 febbraio 1986) e l’ultimo (diffida del 14 marzo 1994) era già abbondantemente decorso il termine quinquennale di cui all’art. 2947 c.c., sicchè alla data di notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grato (19 gennaio 1998) la prescrizione era già maturata;

con il decimo motivo di ricorso – denunciando la violazione dell’art. 1224 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ITALSIME s.p.a. lamenta che la Corte d’appello abbia respinto la domanda di corresponsione della rivalutazione monetaria e del maggior danno per interessi bancari passivi, costituendo il credito per il pagamento del corrispettivo di un appalto un credito di valuta e non di valore;

a parere dell’istante, in forza del principio enunciato da Cass. Sez. U. 16/07/2008, n. 19499, la Corte avrebbe dovuto, invece, riconoscere alla ITALSIME quanto meno la differenza durante la mora, determinata in via presuntiva, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali;

tanto premesso, è bensì vero che questa Corte ha più volte affermato che, in caso di inadempimento di un’obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, spettante a qualunque creditore ne chieda il risarcimento, senza necessità di inquadrarlo in una apposita categoria – è determinato in via presuntiva nell’eventuale differenza, durante la mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali (Cass. Sez. U. 16/07/2008, n. 19499; Cass. 16/02/2015, 3029; Cass. 26/02/2015, n 3954), e tuttavia, a fronte delta statuizione della Corte territoriale che ha rigettato la domanda per difetto di prova, la ricorrente non ha neppure allegato, come era suo onere, che nel corso della mora, il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi fosse stato superiore – evenienza del tutto eventuale ed ipotetica – al saggio degli interessi legali nello stesso periodo;

il ricorso, per tutte e ragioni suesposte, deve essere rigettato, con condanna della ricorrente soccombente alle spese del presente giudizio.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5 000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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