Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13533 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 04/06/2010), n.13533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

B.D.;

– intimata –

avverso la decisione n. 125/27/07 della Commissione tributaria

regionale di Roma, emessa il 18 ottobre 2007, depositata il 23

ottobre 2007, R.G. 774/07;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 2010 Generale

Dott. IANNELLI Domenico;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 febbraio 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 18 gennaio 2010 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso delle ritenute Irpef indebitamente detratte alla contribuente, nel periodo 17.8.1995 – 31.12.2002, sulle prestazioni periodiche erogate dal CONI a titolo di fondo integrativo ricompreso nella disciplina del D.Lgs. n. 124 del 1993, per la parte eccedente l’87.50% del totale corrisposto che sarebbe dovuta rimanere esente in base alla disciplina della L. n. 335 del 1995. L’ufficio si costituiva in giudizio e contestava la domanda eccependo in particolare la decadenza del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, per le ritenute effettuate prima del 20 novembre 1999;

2. La C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione. Entrambi i giudici hanno ritenuto inapplicabile l’art. 38 dato che la domanda di rimborso si fonda sull’inesistenza dell’obbligazione tributaria e come tale deve essere soggetta al termine ordinario di prescrizione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e la falsa applicazione dell’art. 2946 c.c.. Non svolge difese la contribuente;

Ritiene che:

1. il ricorso sia manifestamente fondato perchè conforme all’orientamento consolidato della giurisprudenza sul carattere generale della previsione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 (cfr. fra le molte Cass. 11987/2006) che pertanto doveva trovare applicazione anche nella presente controversia;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per del ricorso.

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo limitatamente alla domanda di rimborso delle ritenute operate sino al 2 dicembre 1999;

sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese dell’intero giudizio di cassazione in considerazione dell’esito dei diversi gradi in cui si è svolto.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, limitatamente alla domanda di rimborso delle ritenute operate sino al 2 dicembre 1999. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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