Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13533 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2679-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M.N., in proprio e nella qualità di erede di

G.I. e B.G., nella qualità di erede di G.I.,

elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 49, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIANFRANCESCO VECCHIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 118/2012 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 03/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2020 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 118, depositata il 3 dicembre 2012, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure che, su ricorso dei contribuenti, aveva annullato gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per il periodo d’imposta 2004, una plusvalenza conseguita dalla vendita di terreni edificabili (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. b));

– il giudice del gravame ha rilevato che:

– seppur ai fini della determinazione dei corrispettivi della cessione (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68) poteva rilevare, secondo dicta giurisprudenziali, – e quale presunzione semplice che era onere probatorio del contribuente superare, – il valore di mercato dei terreni qual accertato ai fini dell’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 2), nella fattispecie i contribuenti avevano offerto siffatta prova contraria attraverso la produzione in giudizio di “copia autentica del libro giornale della società acquirente”;

– l’accertamento si fondava (solo) sulla presunzione di corrispondenza delle conseguite plusvalenze col valore di mercato accertato ai fini dell’imposta di registro, non avendo l’amministrazione contrastato la prova offerta dai contribuenti “con prove o altri indizi in senso contrario”;

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– resistono con controricorso B.M.N. e B.G..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – l’Agenzia ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, assumendo, in sintesi, che, – in relazione alla presunzione di corrispondenza dei corrispettivi conseguiti dalla cessione dei terreni edificabili al valore di mercato definito ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, – la prova contraria offerta dai contribuenti si risolveva nella mera regolarità formale delle scritture contabili, – dato, questo, ex se inidoneo ad integrare “la controprova a discarico del contribuente”, – risultando, quindi, omesso l’esame del fatto decisivo concernente l’inidoneità di siffatta prova ai fini del superamento della cennata presunzione;

2. – il motivo è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso;

3. – la prova offerta dall’amministrazione, per come rilevato dal giudice del gravame, si è risolta (interamente) nella ridetta presunzione di corrispondenza dei corrispettivi, conseguiti dalla vendita di terreni edificabili, al valore di mercato accertato ai fini dell’imposta di registro, va, quindi, considerato in termini assorbenti che, in corso di causa, è sopravvenuto il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3, ha disposto nei seguenti termini: “Del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 58, 68, 85 e 86 e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5,5-bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.”;

3.1 – detta disposizione, secondo un consolidato principio di diritto espresso dalla Corte, ha efficacia retroattiva, in quanto norma di interpretazione autentica, ed esclude che la plusvalenza, tra le parti in contestazione, possa essere determinata (così come nella fattispecie), sulla (sola) base del valore di mercato accertato ai fini dell’imposta di registro, piuttosto che su “ulteriori indizi, dotati di precisione, gravità e concordanza, che supportino adeguatamente il diverso valore della cessione rispetto a quanto dichiarato dal contribuente.” (cfr. Cass., 8 maggio 2019, n. 12131; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2610; Cass., 18 aprile 2018, n. 9513; Cass., 2 agosto 2017, n. 19227; Cass., 17 maggio 2017, n. 12265; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3590; Cass., 6 giugno 2016, n. 11543; Cass., 15 aprile 2016, n. 7488; Cass., 30 marzo 2016, n. 6135);

– non ha più fondamento di legittimità, pertanto, il previgente indirizzo interpretativo (recepito dallo stesso giudice del gravame) alla cui stregua, ai fini della determinazione della plusvalenza di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68, il valore di mercato dell’immobile, qual accertato ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, assumeva ex se rilevanza quale presunzione iuris tantum di corrispondenza del prezzo conseguito dalla vendita (citato D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 68) con il valore di mercato così accertato, con onere della prova a carico del contribuente quanto al prezzo (inferiore) effettivamente percepito (v., ex plurimis, Cass., 23 luglio 2014, n. 16705; Cass., 10 giugno 2013, n. 14571);

4. – in ragione della definizione del giudizio sulla base dello ius superveniens (che ha inciso sul cennato consolidato principio di diritto), le spese di causa vanno integralmente compensate tra le parti;

– alcunchè va disposto in ordine al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 2 luglio 2020

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