Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13533 del 01/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 01/07/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 01/07/2016), n.13533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1835-2015 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

SCROFA 47, presso lo studio dell’avvocato LUCIO ANELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLUCA TESSIER, per

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO ACERBONI,

per delega a margine del controricorso;

COMUNE DI VENEZIA, in persona del Commissario Straordinario pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34,

presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO BALLARIN, NICOLETTA

ONGARO ed ANTONIO IANNOTTA, per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3623/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 14/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

uditi gli avvocati Lucio ANELLI, Gianluca TESSIER, Gabriele

PAFUNDI e Natalia PAOLETTI per delega dell’avvocato Nicolò

Paoletti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso (con affermazione del principio di

diritto art. 363 c.p.c.).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora impugnata per cassazione il Consiglio di Stato, parzialmente riformando la prima sentenza, ha annullato il provvedimento con il quale il Comune di Venezia aveva revocato al Gastaldi la concessione di spazio acqueo, quello con il quale aveva rilasciato all’ A. concessione permanente nel medesimo spazio acqueo, nonchè quello con il quale era stata ordinata la rimozione dell’imbarcazione.

In particolare, il GA ha ritenuto – sulla base di consolidata giurisprudenza -: che gli sia consentito di disapplicare, ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo, la norma secondaria di regolamento, qualora essa contrasti in termini di palese contrapposizione con il disposto legislativo primario cui dovrebbe dare esecuzione; che questa operazione ermeneutica può essere compiuta anche d’ufficio dal giudice, senza, dunque, apposita richiesta da parte del ricorrente; che l’art. 4, comma 9 del Regolamento per la circolazione acquea del Comune di Venezia è illegittimo in quanto, lungi dal garantire l’antintrusione, rende il proprietario della finestra al pianoterra, priva di protezione ed affacciata sull’acqua, solo arbitro della concessione d’ormeggio sottostante; che la disposizione stessa contrasta con gli artt. 36 e 37 cod. nav., nonchè con gli artt. 3, 42, 97 Cost. e va, dunque, disapplicata.

Propone ricorso per cassazione l’ A. in un solo motivo.

Rispondono con controricorso il G. ed il Comune di Venezia, il quale ultimo solidarizza con il ricorrente. L’ A. ed il G. hanno depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente censura la sentenza per eccesso di potere giurisdizionale, con violazione e falsa applicazione della L. n. 2245 del 1865, all. E, nonchè del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 34 sostenendo: che il potere di disapplicazione di cui al summenzionato art. 5 è esercitabile nei soli casi in cui venga dedotta in giudizio una situazione giuridica soggettiva qualificabile come diritto soggettivo e non anche in caso di interesse legittimo; che tale potere è attribuito dall’ordinamento al solo GO, mentre il GA ha il generale potere di annullare l’atto amministrativo (artt. 29 e 30 CPA); che il GA può disapplicare l’atto solo in sede di giurisdizione esclusiva; che, nella specie, il G. aveva impugnato il Regolamento in questione limitatamente all’art. 4, comma 11, non anche con riferimento all’art. 4 bis del Regolamento stesso;

che, dunque, il GA ha ecceduto dalla propria giurisdizione laddove ha disapplicato anche quest’ultima disposizione.

Il ricorso è inammissibile.

Come s’è visto, la tesi del ricorrente fonda, in estrema sintesi, sul principio che il potere di disapplicazione è sì riconosciuto al GA, ma solo nei casi di giurisdizione esclusiva e che, in particolare, nella specie non era stata neppure chiesta la disapplicazione di quella disposizione regolamentare che, in concreto, il giudice ha finito per disapplicare.

Così prospettata la questione, occorre innanzitutto rilevare che, nella specie, si discute proprio della giurisdizione esclusiva che è stabilita dall’art. 133 c.p.a., lett. B ossia quella concernente “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici”. Cosicchè il ricorrente, che non dubita del potere di disapplicazione del GA in ipotesi di giurisdizione esclusiva, perde interesse alla sua stessa doglianza.

In secondo luogo, la decisione impugnata è conseguenza dell’attività ermeneutica del GA che, dunque, ha in tal senso rispettato i limiti interni della propria giurisdizione. Infatti, il giudice (pag. 3 della sentenza) ha spiegato che “l’odierno appellante ha impugnato altresì l’art. 4 bis, comma 1, Lett. b), del Regolamento per la circolazione acquea sopra indicato, norma non espressamente indicata nell’originario oggetto, ma del tutto coincidente con quella impugnata e di cui all’art. 4, comma 11, e logicamente oggetto dell’originaria impugnazione”. Si tratta, dunque, di una duplice interpretazione: quella dell’atto introduttivo del giudizio, ritenuto logicamente esteso anche alla disposizione regolamentare non espressamente menzionata; quella delle due disposizioni regolamentari, ritenute tra di loro coincidenti.

Attività, questa, rispettosa dei limiti interni della giurisdizione amministrativa, riguardo alla quale non è ammesso il rimedio in questa sede esperito.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato a rivalere il G. delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del G., che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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