Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13532 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 30/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.30/05/2017),  n. 13532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25691/2012 proposto da:

M.L.M., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

Roma, Via Filippo Corridoni n. 4, presso l’avvocato Spangaro

Lorenzo, rappresentata e difesa dall’avvocato Porqueddu Vanessa,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Sennori, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, presso l’avvocato Izzo

Raffaele, rappresentato e difeso dagli avvocati Palermo Lorenzo,

Soro Anna, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 570/2011 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 19/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/03/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione staccata di Sassari in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Sennori, ha determinato il risarcimento del danno subito da M.L.M. a titolo di occupazione acquisita di un’area di sua proprietà inclusa in zona C/2, ed irreversibilmente destinata a scuola e strada. Per quanto ancora rileva, la Corte ha determinato il valore del suolo tenuto conto dell’indice di edificabilità territoriale, alla data dell’irreversibile trasformazione riferita ai due manufatti, del metodo analitico ricostruttivo riferito al costo base di costruzione degli immobili urbani ad uso abitazione nel Meridione d’Italia di cui alla L. n. 392 del 1978, corrispondente alla media delle due consulenze acquisite e dedotto il costo delle opere di urbanizzazione; ha inoltre quantificato il danno da spossessamento in ragione degli interessi legali sulle somme devalutate alla data dell’immissione in possesso.

Per la cassazione della sentenza, che ha compensato le spese del grado, ricorre la danneggiata con sette motivi, ai quali il Comune di Sennori replica con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, si deduce il vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale tenuto conto dell’indice fondiario, che trova piena applicazione in luogo di quello territoriale, quando, ed il caso ricorreva nella specie, le aree sono già compiutamente urbanizzate, e per non aver, inoltre, considerato che, in base alla Delib. Consiglio Comunale n. 15 del 1972, l’indice fondiario era stato elevato da 1,60 a 3,00 mc/mq., come si desumeva dalla necessità di procedere a lottizzazione in ipotesi di superamento di tale volumetria.

2. Col secondo motivo, si lamenta l’omesso esame di un’istanza di misurazione delle aree irreversibilmente trasformate.

3. Col terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione del Prot. Add. 1 alla CEDU, dell’art. 6 del Trattato dell’UE, oltre che “motivazione incoerente in relazione al contenuto sostanziale del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis” e vizio di motivazione. La sentenza ha ritenuto sussistente il giudicato circa la data dell’irreversibile trasformazione, quando il danno era stato richiesto da essa ricorrente in riferimento alla data dell’occupazione. Poichè l’istituto dell’occupazione appropriativa è illegittimo, secondo la giurisprudenza della CEDU, essendo necessario un atto dell’Amministrazione per far venire meno l’occupazione senza titolo, le aree, in conclusione, avrebbero dovuto esser valutate al momento dell’occupazione.

4. Con il quarto motivo, deducendo la violazione della L. n. 392 del 1978, artt. 12 e 14 e vizio di motivazione, la M. censura la statuizione con la quale la Corte ha ritenuto di preferire il metodo di stima a valore di trasformazione riferito a normativa inconferente e senza alcuna confutazione delle considerazioni, svolte dal proprio CTP, in ordine all’indice fondiario, al tempo di riferimento della stima, alla necessità di misurazione dell’area ed alla peculiarità del terreno, insistente su uno strato di calcare, sito in zona salubre e panoramica. Non era, poi, necessario computare in detrazione gli oneri di urbanizzazione, che andavano realizzati dall’amministrazione.

5. Col quinto mezzo, si denuncia il vizio di motivazione in cui è incorsa la sentenza, laddove ha determinato il danno da mancato godimento del fondo in relazione agli interessi al tasso legale, avendo, piuttosto, dovuto applicarsi i rendimenti dei BOT o dei depositi bancari, secondo i precetti di cui alla sentenza della Cassazione n. 1712 del 1995.

6. Col sesto motivo, la ricorrente deduce, nuovamente, il vizio di motivazione in ordine al rigetto implicito della domanda incidentale di restituzione del suolo, tenuto conto dei principi affermati dalla giurisprudenza della CEDU e del Consiglio di Stato sull’ammissibilità della tutela reale e non solo risarcitoria apprestata ai privati.

7. Il terzo ed il sesto motivo vanno esaminati congiuntamente e con priorità per le questioni che sollevano. Gli stessi vanno rigettati per le seguenti considerazioni. 8. L’istituto dell’occupazione appropriativa è stato riconsiderato dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 735 del 2015, lo hanno ritenuto non conforme con il principio enunciato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui l’espropriazione deve sempre avvenire in “buona e debita forma”, e, pertanto, superando il pregresso indirizzo conservativo dell’istituto, lo hanno ritenuto un illecito a carattere permanente. Resta, dunque, esclusa, per tale via, l’acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, e va riconosciuto al proprietario – rimasto tale nonostante la manipolazione, illecita, del bene da parte dell’amministrazione – la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell’ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato dell’immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione ecc.), oltre al consueto risarcimento del danno, ancorato ai parametri dell’art. 2043 c.c.. Trattandosi di un’ipotesi d’illecito permanente, lo stesso viene a cessare, solo, per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell’occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.

8. Proprio tale richiesta è stata avanzata dalla ricorrente in seno alla citazione introduttiva del giudizio notificata il 3-4/4/1984 (cfr. punto b conclusioni, riportate a pag. 5 del ricorso) con la quale ha chiesto la condanna al risarcimento del danno. E’ bensì vero poi che la ricorrente afferma di aver proposto in via subordinata e/o alternativa la domanda restitutoria, ma in parte qua il ricorso non solo è inammissibilmente censurato sotto il profilo motivazionale (attenendo la questione alla qualificazione giuridica dei fatti esposti a sostegno della domanda alternativa), ma è generico, in quanto la domanda reipersecutoria è riportata quale punto b) della comparsa conclusionale del 15.3.2005 (pag. 8 primo periodo ed 11 terzo periodo del ricorso), mentre non vengono trascritte le conclusioni formulate il 15.10.2001, che l’anzidetta difesa doveva limitarsi ad illustrare. 9. Il riferimento all’asserita necessità di un provvedimento di acquisizione sanante del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis, è erroneo. Questa Corte ha, già, chiarito che la relativa emanazione (qui non intervenuta) determina l’improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte, lasciando salva la formazione del giudicato non solo sul diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche sulla illiceità del comportamento della P.A. e sul conseguente diritto del primo al risarcimento del danno (cfr. Cass. 31/5/2016 n. 11258).

10. Il primo, il secondo ed il quarto motivo, da valutarsi congiuntamente, sono in parte infondati ed in parte inammissibili, alla stregua dei seguenti principi:

a) la determinazione del valore del fondo per le aree edificabili può essere effettuata tanto con metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il prezzo di mercato dell’immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto con metodo analitico-ricostruttivo, fondato sull’accertamento del costo di trasformazione del fondo, non potendosi stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione, e restando pertanto rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività (Cass. 31/03/2016 n. 6243);

b) l’adozione del metodo analitico-ricostruttivo comporta che l’accertamento dei volumi realizzabili sull’area non possa basarsi sull’indice fondiario di edificabilità, utilizzabile soltanto per definire il volume massimo consentito su di un’area, bensì su quello che individua la densità territoriale della zona (Cass. n. 18254/2004; n. 16710/2003; Cons. St. 4, 443/1998; cfr. anche: Cass. n. 1043/2007; n. 19501/2005);

c) la valutazione mediante il predetto metodo deve tener conto, tra gli altri costi (es. spese tecniche e generali, oneri di acquisizione delle aree, utile d’impresa in rapporto alla redditività dei capitali investiti e ad un tasso d’attualizzazione per il tempo occorrente a realizzare le costruzioni), anche, delle spese di urbanizzazione relative alle opere che, poste in essere dall’amministrazione, assicurano l’immediata utilizzazione edificatoria dell’area, detti oneri sono stabiliti dalla normativa urbanistica, e la loro incidenza sul prezzo degli immobili in regime di libero mercato non necessita di dimostrazione, dovendo il giudice di merito tenerne conto anche d’ufficio (Cass. 14187 del 2016; 9891/2007; 21011/2006; 11477/2006; 7518/2001);

d) la valutazione dei beni, oggetto della tutela per equivalente, va effettuata al momento dell’irreversibile trasformazione del fondo, in cui l’illecito è da considerare consumato e non al momento dello spossessamento, giacchè, pur nella illiceità della condotta consistente nella manipolazione della proprietà altrui, è solo al momento in cui il bene assume una diversa consistenza, tale da poter essere definito come diversa res, che gli effetti della condotta assumono consistenza definitiva, cui soltanto può commisurarsi la connotazione del danno da risarcire (Cass. n. 13585 del 2006; n. 11041 del 2015);

e) la circostanza secondo cui dovrebbe trovare nella specie piena applicazione l’indice fondiario per essere l’area da valutare collocata in comprensorio già totalmente urbanizzato, non trova riscontro dai dati fattuali ed è smentita dalla circostanza della previsione in seno al piano regolatore generale di uno strumento attuativo (l’indice di fabbricabilità avrebbe potuto essere elevato a 3 mc/mq. a seguito di lottizzazione) nè la previsione della realizzazione della strada e di una scuola elementare si pone in contrasto logico con tale assunto, tenuto conto che, a norma della L. 29 settembre 1964, n. 847, art. 4, tali manufatti costituiscono, rispettivamente, opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

f) la censura relativa all’estensione di suolo occupato dai detti manufatti è inammissibile, tenuto conto che la valutazione è stata effettuata in riferimento ad una misurazione effettiva (computati mq. 157 in più rispetto a quelli indicati negli atti della procedura espropriativa) e che non viene prospettata alcuna maggiore estensione, ma solo un dubbio che non si sorregge logicamente neppure col trascorre degli anni (21 dalla misurazione della prima consulenza del Tribunale), tenuto conto dell’entità delle opere realizzate;

g) il profilo di censura relativo al riferimento alla L. n. 392 del 1978, art. 14, è infondato, tenuto conto che il costo base di costruzione è stato preso in considerazione, non ai fini suoi propri, ma quale dato oggettivo ritenuto attendibile per la valutazione degli ipotetici edifici da realizzare sul suolo occupato, e che il relativo valore ha trovato riscontro, perchè corrispondente alla media delle consulenze acquisite in primo grado ed in appello, e tanto basta a rendere sul punto la motivazione sufficiente, restando implicitamente disattese, perchè incompatibili, le diverse valutazioni espresse dalla danneggiata o dal suo consulente di parte.

11. Il quinto motivo è infondato: la Corte territoriale ha liquidato gli interessi dovuti sul valore, correttamente, accertato al momento della trasformazione, e li ha fatti decorrere dal momento dello spossessamento; la pretesa del relativo computo in base al rendimento dei BOT e dei depositi a risparmio non tiene conto che il danno da ritardo per il mancato godimento della somma di denaro equivalente al bene perduto può ben essere liquidato col criterio degli interessi (non necessariamente al tasso legale), salva la prova del maggior danno, qui neppure allegato, a carico del creditore.

12. Il motivo relativo alle spese del giudizio è inammissibile, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito di disporne la compensazione tra le parti, senza che, per le controversie quale quella in esame, iniziate prima del marzo 2006 (L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) e comma 4) sia tenuto a darne ragione con una espressa motivazione.

13. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente e si liquidano in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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