Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13532 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. II, 20/06/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 20/06/2011), n.13532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.A. (OMISSIS), I.F.

(OMISSIS), I.T.M. (OMISSIS),

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE CARSO N 34, presso lo studio dell’avvocato CIAURRO

ANTONIO, rappresentati e difesi dagli avvocati DONVITO VITO TOMMASO,

TUCCI FRANCESCANTOMIO;

– ricorrenti –

contro

B.C. (OMISSIS), costituitosi nelle more del

processo con procura speciale notarile Rep. 311 del 30.09.2008 per

Dott.ssa G.M. notaio in (OMISSIS) rappresentato e difeso

dall’avvocato PASANISI ALFREDO ed elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA E.Q. VISCONTI 90, presso lo studio dell’avvocato SAMPERI

FRANCESCO;

– resistente –

e contro

D.M.;

– intimato –

sul ricorso 25115-2005 proposto da:

D.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato MARTINELLI

ANTONIO A, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLUCCI GIUSEPPE,

BLASI FRANCESCO PAOLO;

– controricorrente e ric. Incidentale –

contro

B.G., I.F., I.T.M.,

I.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CARSO

34, presso lo studio dell’avvocato CIAURRO ANTONIO, rappresentati e

difesi dagli avvocati TUCCI FRANCESCANTONIO, DONVITO VITO TOMMASO;

– controricorrenti al c/r e ric. Incidentale –

e contro

B.C. (OMISSIS), costituitosi nelle more del

processo con procura speciale notarile Rep. n. 311 del 30.09.2008 per

Dott.ssa G.M. notaio in (OMISSIS) rappresentato e difeso

dall’avvocato PASANISI ALFREDO ed elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA E. Q. VISCONTI 90, presso lo studio dell’avvocato SAMPERI

FRANCESCO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 143/2005 della C. App. Lecce SEZ. DIST. CORTE

D’APPELLO di TARANTO, depositata il 06/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato VITO TOMMASO DONVITO difensore dei ricorrenti che ha

chiesto si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per accoglimento del primo

motivo assorbiti gli altri motivi del ricorso principale; rigetto del

i ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G., I.F., T. e A. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale B.C. ingiungeva loro il pagamento delle competenze professionali maturate per la redazione di due progetti, uno, per la costruzione di un edificio per civile abitazione, ed uno di divisione dell’immobile da erigersi su un suolo di proprietà di I. L., loro comune dante causa. Eccepivano la nullità delle copie notificate del decreto ingiuntivo prive di autentica del cancelliere, la prescrizione presuntiva del diritto al compenso, comunque, pagato, quanto meno, rispetto al primo progetto, ed in ogni caso l’eccessività delle somme richieste siccome liquidate dalla parcella vistata dal Consiglio dell’ordine di appartenenza. Chiedevano ed ottenevano di chiamare in garanzia l’ing. D.M. il quale si era impegnato con loro a pagare le spettanze professionali dell’ing. B..

Si costituiva in giudizio D.M. il quale faceva proprie le ragioni e le eccezioni esposte dagli opponenti, precisando, tuttavia, che, ove mai queste fossero state disattese ed, invece, fossero state accolte le istanze del B., egli sarebbe stato tenuto a garantirli soltanto nei limiti dell’impegno, verso di essi, assunto con la scrittura del 14 marzo 1988.

Si costituiva B.C. che chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 18 settembre 1999, revocava il decreto ingiuntivo opposto, accoglieva parzialmente l’opposizione, dichiarando in ogni caso il diritto di rivalsa degli opponenti nei confronti del D. per le somme esborsate. Proponevano separato appello D.M. e gli eredi I.. Gli stessi eredi I. si costituivano nel giudizio di appello promosso dal D. e dichiaravano di aderire ai motivi dallo stesso dedotti relativamente ai rapporti intercorsi tra essi e l’ing. B..

Si costituiva B.C. il quale eccepiva l’inammissibilità nei propri confronti dell’appello proposto dal D., nonchè l’inammissibilità e l’infondatezza di quello proposto dagli eredi I.. B.C. proponeva appello incidentale affinchè nella condanna pronunciata in primo grado venisse ricompresa I.F. e fosse riconosciuto al B. competere il contributo INPS nonchè la svalutazione monetaria e gli interessi sulle somme via via rivalutate anno per anno.

La Corte di Appello di Lecce (sezione distaccata di Taranto) con sentenza n. 143/2005 rigettava i gravami principali e, in accoglimento di quello incidentale, dichiarava che I.F. doveva intendersi ricompresa nella condanna: di cui al punto 3 della gravata sentenza e che al B. competeva il contributo INPS nonchè la svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi sulle somme via via rivalutate anno per anno. La Corte di Appello di Lecce è giunta alla decisione di cui si è detto essenzialmente per le seguenti ragioni: a) Ha ritenuto infondata l’eccezione in ordine all’inesistenza delle copie notificate del decreto dato che si è, comunque, sviluppato un regolare contraddittorio, b) ha ritenuto infondata l’eccezione relativa alla carenza di procura in capo al difensore per la chiamata in giudizio di D.M., c) Ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione presuntiva perchè la stessa non e compatibile con la contestazione dell’ammontare del debito richiesto,, atteso che tale contestazione lascia intendere che l’obbligazione non è stata estinta, d). Il rigetto dei motivi dell’appello proposto dagli eredi I. comportava anche il rigetto di quelli di cui all’atto di appello promosso da D. nella misura in cui investono i medesimi capi della pronuncia gravata, e) Accoglieva l’appello incidentale proposto da B.C., f) Riconosceva, al B., i contributi INPS, in quanto dovuti per legge, e la svalutazione monetaria unitamente agli interessi sulle somme anno per anno rivalutate.

Per la cassazione di questa sentenza ricorrono con atti distinti e separati: a) gli eredi di I. per tre motivi consegnati ad un atto di ricorso notificato il 27 luglio 2005. Non risultano costituiti B.C. anche se lo stesso deposita procura con la quale nomina sua procuratore speciale l’avv. Pasaniti Alfredo b) D.M. per due motivi consegnati ad un atto di ricorso notificato il 28 settembre 2005. Resistono gli eredi I. con atto di controricorso notificato il 3 novembre 2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Preliminarmente, va osservato che entrambi i ricorsi (quello recante il n. 22094/05 del R.G. e quello recante il n. 25155/05 del R.G.) devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso principale B.G., I.F., I.T.M., I.A., lamentano come da rubrica – Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 1, con riferimento alla domanda di danno da svalutazione monetaria.

Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo i ricorrenti, per aver accolto in grado di appello la domanda del B. in ordine alla svalutazione monetaria e al pagamento del contributo INPS nonostante tale domanda fosse stata proposta per la prima volta in sede di appello.

2.1.= La censura è fondata ed essa va accolta perchè la Corte territoriale ha accolto una domanda nuova, proposta, cioè, per la prima volta in sede di appello, nonostante il divieto di cui all’art. 345 c.p.c., comma 1.

2.2.= Va ribadito, anche in questa sede, che l’inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova in appello, e, correlativamente, dell’obbligo del giudice di secondo grado di non esaminare nel merito tale domanda, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., è rilevabile in sede di legittimità anche d’ufficio, in quanto attinente alla garanzia del doppio grado di giurisdizione. La Corte di Cassazione, indipendentemente dalla richiesta delle parti, ha il potere-dovere di rilevare l’inammissibilità dell’appello sul quale ha pronunciato la sentenza impugnata, in violazione dell’indicato obbligo, e, conseguentemente, di annullarla senza rinvio, in caso di accoglimento, come nell’ipotesi in esame, di quella domanda nuova.

3.= Con il secondo motivo, gli stessi ricorrenti, di cui sopra, lamentano – come da rubrica – Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia su un capo della domanda con riferimento all’art. 112 c.p.c.. Specificano i ricorrenti che il giudice del gravame pur avendo disposto a favore del B. la rivalutazione della somma allo stesso dovuta non si è pronunciato sul diritto di rivalsa dei ricorrenti nei confronti di D. anche per le maggiori somme in favore del B. dovute, appunto, in ragione dell’accordata rivalutazione.

3.1. Questo secondo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo.

3.2.= Come gli stessi ricorrenti affermano, con il proprio atto di ricorso, – questo motivo ha ragion d’essere solo in caso di mancato accoglimento del primo. Considerato però che il primo motivo va accolto il presente motivo rimane assorbito o privato della sua ragion d’essere e pertanto il suo esame può essere disatteso.

4.= Con il terzo motivo i ricorrenti di cui sopra lamentano – come da rubrica – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omissione ex art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, in riferimento all’art. 1224 cod. civ., comma 2. Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo i ricorrenti, per aver riconosciuto al B. il diritto alla svalutazione monetaria, poichè, non essendo questa una conseguenza automatica dell’inadempimento dell’obbligazione principale, l’interessalo avrebbe dovuto dimostrare il pregiudizio patrimoniale (risentito a causa del ritardato pagamento del credito), di cui chiedeva di essere ristorato con la svalutazione monetaria.

4.1.= Anche questo terzo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo.

4.2.= Tuttavia, è giusto il caso di osservare che, è affermazione ricorrente in dottrina e nella giurisprudenza, anche di questa Corte, quella secondo cui il credito del professionista per il compenso spettantegli in ragione dell’attività svolta nell’esecuzione di un contratto d’opera “ex” artt. 2230 e ss. cod. civ. è di valuta, e non si trasforma in credito di valore neppure per effetto dell’inadempimento del cliente. Pertanto, esso da luogo, in caso di mora, alla corresponsione degli interessi, nella misura legale, indipendentemente da ogni prova di danno, mentre, ai fini del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria a norma dell’art. 1224 cod. civ., comma 2, incombe sul professionista l’onere di dedurre e poi provare che il pagamento tempestivo da parte del cliente gli avrebbe consentito, mediante l’opportuno impiego della somma, di evitare o limitare gli effetti della sopravvenuta inflazione (confronta in tal senso le sentenze di questa Corte: n. 22273 del 02/11/2010 n. 11031 del 15/07/2003 e sent. N. 1063 del 19/01/2005).

5.= Con il primo motivo del ricorso iscritto nel RG. al n. 25155.

D.M. lamenta – come da rubrica – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 83 c.p.c.) ed insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla difesa del chiamato. Avrebbe errato la Corte di Appello di Lecce, secondo il ricorrente, per aver ritenuto che la procura alle liti conferisca al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedono l’ambito della lite originaria e nell’aver ritenuto, di conseguenza, che la chiamata del terzo in causa, nel caso di specie non ampliava la materia del contendere dato che unica era la fattispecie all’attenzione del giudice. Epperò, secondo il ricorrente, considerato che i convenuti chiamavano in causa il D. per essere da costui manlevati nel rispetto degli obblighi assunti in una scrittura privata intercorsa tra il D. e gli stessi convenuti, la chiamala era fondata su un titolo del tutto diverso da quello dedotto in giudizio e come tale restava condizionata al conferimento di apposita procura.

5.1.= La censura non è fondata e non può essere accolta, perchè l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo del 6 maggio 1988, laddove afferma che “in subordine e nella deprecata ipotesi di rigetto dell’opposizione condannare l’ing. D.M. a rimborsare quanto gli eredi I. dovessero eventualmente essere condannati a pagare all’ing. B.” conferiva al legale il potere esplicito di chiamare in causa il terzo, nel nostro caso, il D..

5.2.= Va osservato, che la chiamata in causa di un terzo a titolo di garanzia impropria è nulla se effettuata da procuratore sfornito di apposita procura alle liti. Non è, tuttavia, necessaria una nuova procura, in calce o a margine della citazione in chiamata, se dall’atto contenente la procura originaria risulti la chiara espressione di volontà della parte di autorizzare il difensore alla chiamata in garanzia impropria, come quando, essendo manifestata tale volontà nella comparsa di risposta, a margine o in calce della quale sia apposta la procura, deve considerarsi implicitamente conferita al difensore la procura per chiamare il terzo in giudizio (sent. n. 20825 del 2009).

5.3.= Sicchè sia il primo giudice che il giudice del gravame hanno correttamente interpretato il mandato che gli eredi I. avevano conferito al proprio legale e correttamente hanno ritenuto che quell’atto conferiva al legale una piena legittimazione a chiamare in causa il D. a titolo di garanzia impropria.

6.= Con il secondo motivo del ricorso iscritto nel RG al n. 25155, D.M. lamenta – come da rubrica – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 106 c.p.c.) ed insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Secondo il ricorrente, l’assunto della Corte di Appello di Lecce che il D. in quanto chiamato in garanzia avrebbe assunto la veste di interventore adesivo dipendente, non poteva proporre impugnazione in ordine al rapporto principale, consuma un’evidente e inammissibile violazione del diritto di difesa come affermato e garantito dall’art. 24 Cost..

6.1.= La censura non è fondala e non può essere accolla, perchè la Corte territoriale ha correttamente identificato la posizione del ricorrente nella fase del giudizio di merito ed ha adeguatamente indicato le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento di quella decisione. Nell’ipotesi di specie, in verità, la causa generatrice della responsabilità oggetto del giudizio non era ascrivibile unicamente al D.. Piuttosto il D., chiamato in causa in i garanzia impropria, ha assunto, e non poteva che assumere, la veste di un intereventore adesivo dipendente.

Tuttavia ammesso pure che il D. avesse una propria autonomia, indipendente dalla posizione degli eredi I., è anche vero che la Corte territoriale ha rigettalo i motivi di appello proposti dal D. in quanto gli stessi erano identici a quelli proposti dagli eredi I., che,esaminati,erano stati rigettati.

6.2.= Va qui osservato che il chiamato in garanzia impropria il quale, oltrechè resistere alla domanda del chiamante, contesti anche l’esistenza dell’obbligazione di quest’ultimo verso l’attore, assume la posizione di interventore adesivo dipendente, con la conseguenza che se la domanda principale viene accolta, rimane soccombente, insieme all’adiuvato, nei confronti dell’attore, verso il quale è tenuto al pagamento in solido delle spese processuali (sent. n. 577 del 1987).

In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso iscritto al n. 22094/05 del R.G., dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo dello stesso ricorso. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata e,decidendo nel merito,va dichiarato che nulla è dovuto a B. per svalutazione monetaria. Va rigettato il ricorso iscritto al n. 25155/05 del RG.. Le spese giudiziali vanno compensare per la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso iscritto al n. 22094/05 del R.G.: dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo dello stesso ricorso.

Rigetta il ricorso iscritto al n. 25155/05 del RG. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e/decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovuto al B. per svalutazione monetaria.

Compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA