Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13531 del 30/05/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 13531 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma, f515i3
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL .
………..

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Data pubblicazione: 30/05/2013

v

Ct. 6023/2011
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. ‘

31542011

L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del

dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
Sig. Buzzone Biagio
ricorrente
in punto
annullamento della sentenza n. 2543/14/2009 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Centrale sez. di Napoli
PREMESSO
Che con nota 4.9.2012 prot. N. 96615 la Direzione Provinciale di Caserta
ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione
della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che
richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte
le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 16 gennaio 2013

Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

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