Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13531 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 18/05/2021), n.13531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34931/19 proposto da:

-) O.P., elettivamente domiciliata a Milano, via Fontana

n. 3, presso l’avvocato Giuseppina Marciano, che la difende in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari 17.10.2019 n. 2159;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.P., cittadina (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese a causa del proprio orientamento omosessuale; interrogata dal Tribunale, aggiunse di essere stata rapita 10 anni prima in (OMISSIS) e costretta a prostituirsi.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Rilevò, tra l’altro, che analoga domanda era stata già proposta dall’odierna ricorrente dieci anni prima, ma fondata su diverse circostanze di fatto. Anche quella più remota domanda era stata rigettata.

Avverso tale provvedimento O.P. propose, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Bari, che la rigettò con ordinanza 2.12.2019.

Tale ordinanza, appellata dalla soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Brescia con sentenza 17.10.2019.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perchè il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perchè nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 non potesse essere concessa in quanto la richiedente non aveva allegato specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da O.P. con ricorso fondato su due motivi. Il Ministero dell’Interno non si è difeso. Ha, tuttavia, depositato un “atto di costituzione” al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza pubblica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per avere la Corte d’appello trascurato di accertare la situazione sociale, politica ed economica della (OMISSIS), e la sussistenza in quel Pase di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

1.1. Il motivo è infondato, dal momento che la Corte d’appello ha fondato la propria decisione su un rapporto diffuso dall’EASO nel 2018, e dunque su una fonte attendibile ed aggiornata.

E’ doveroso aggiungere che in ogni caso le diverse fonti citate dalla ricorrente non aggiungono alcunchè di specifico sul punto della esistenza in (OMISSIS) d’una situazione di guerra, e soprattutto che la Corte d’appello ha rilevato che solo nell’atto di appello, per la prima volta, l’odierna ricorrente ha indicato come luogo di nascita una città dell'(OMISSIS).

2. Col secondo motivo la ricorrente impugna il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Sostiene che la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare:

-) la situazione politica, sociale ed economica della (OMISSIS);

-) la copiosa documentazione medica dalla quale risulterebbe la necessità dell’odierna ricorrente di “continui controlli medici”.

2.1. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni.

Da un lato è inammissibile perchè la Corte d’appello ha ritenuto che la ricorrente non avesse “nemmeno prospettato” circostanze tali da compromettere la sua vulnerabilità in caso di rimpatrio: e tale rilievo non viene impugnato.

In secondo luogo è inammissibile perchè i documenti concernenti le condizioni di salute della odierna ricorrente sono stati prodotti – per sua stessa ammissione – soltanto con la comparsa conclusionale depositata in grado di appello, sicchè correttamente la Corte d’appello non ne ha tenuto conto, nè la ricorrente prospetta di avere formulato dinanzi al giudice di appello istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. affinchè le fosse consentita la produzione di quei documenti.

3. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

La circostanza che la ricorrente sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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