Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13531 del 01/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 01/07/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 01/07/2016), n.13531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25517-2013 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio da:

TRIBUNALE DI CATANIA, con ordinanza depositata il 26/10/2013 – r.g.

n. 5481/2013 nella causa tra:

T.A.;

– ricorrente non costituitasi in questa fase –

contro

M.I.U.R. – ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI CATANIA, S.M.;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

FIMIANI Pasquale, il quale chiede alla Corte Suprema di Cassazione

l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo, con le

pronunce consequenziali.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso al Tribunale amministrativo per la Regione Sicilia –

sezione distaccata di Catania, T.A. convenne in giudizio l’Accademia di Belle Arti di (OMISSIS), chiedendo l’annullamento della graduatoria definitiva di merito per docenti con contratto di diritto privato per l’anno accademico 2012/2013 relativamente all’insegnamento “Tecnica della carta”, che la vedeva collocata in seconda posizione dopo S.M., per l’unica docenza disponibile.

La ricorrente esponeva che l’Accademia aveva indetto una “procedura comparativa pubblica per titoli per la costituzione di graduatorie di destinatari di contratti di diritto provato per l’insegnamento” al fine di individuare esperti da assumere ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7. Precisava di aver impugnato la graduatoria in quanto la commissione le aveva riconosciuto l’idoneità assegnandole 33 punti, mentre aveva riconosciuto 42 punti alla concorrente S., cui era stato poi assegnato l’incarico, con una valutazione di cui la ricorrente assumeva l’illegittimità sotto molteplici profili.

Il TAR dichiarò il proprio difetto di giurisdizione con sentenza del 27 marzo 2013, ritenendo che la procedura di selezione indetta dall’amministrazione per il conferimento di un incarico di collaborazione a tempo determinato fosse di natura privatistica e non potesse riscontrarsi la figura del concorso pubblico.

La controversia fu riassunta dinanzi al Tribunale di (OMISSIS), il quale con ordinanza del 26 ottobre 2013 ha rimesso la questione alle Sezioni unite, ritenendo al contrario che si fosse in presenza di un pubblico concorso e che la giurisdizione fosse del giudice amministrativo.

Deve premettersi che, come ha messo in evidenza il PG nelle sue osservazioni, si è in presenza di una modalità di assunzione che deve ritenersi pubblica e concorsuale, per la natura dell’ente che l’ha indetta (Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca scientifica – Alta formazione artistica e musicale – Accademia di belle arti di (OMISSIS)) e per le modalità della procedura.

La peculiarità che può porre un dubbio in ordine alla giurisdizione è costituita dal fatto che il concorso è volto alla formazione di graduatorie finalizzate alla stipulazione di contratti di insegnamento ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 6.

Tale norma del tu. sul pubblico impiego prevede che “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”, in presenza di una serie di requisiti specificati ai punti da a) a d) della medesima disposizione.

Quindi, si è in presenza di un concorso pubblico volto non all’assunzione di lavoratori subordinati, ma al conferimento di incarichi per soddisfare le medesime esigenze delle pubbliche amministrazioni quando alle stesse non si possa far fronte con i dipendenti in servizio. L’art. 63 del medesimo testo unico, al comma 4, prevede che, a fronte della regola per cui la giurisdizione in materia di controversie di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è del giudice ordinario, “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

Una lettura sistematica del testo unico del pubblico impiego induce a interpretare estensivamente il concetto di assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 63, comma 4, ritenendo che sussista la giurisdizione, tanto in presenza di una controversia relativa ad una procedura concorsuale volta all’assunzione di lavoratori subordinati, quanto in presenza di una controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, tu., assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della pubblica amministrazione.

Tale opzione ermeneutica, equiparando l’assunzione di lavoratori subordinati e quella di lavoratori parasubordinati cui vengono attribuiti incarichi volti a realizzare identiche finalità, è più coerente con il sistema concepito dal legislatore per fare fronte, con personale assunto con tipologie contrattuali diverse ma tutte comunque di natura privatistica, alle medesime esigenze.

Ragioni di ordine sistematico e teleologico impongono quindi di interpretare estensivamente il concetto di assunzione formulato dalla norma che disciplina la giurisdizione, prevedendo la giurisdizione amministrativa quando la controversia riguardi una procedura concorsuale indetta da un’amministrazione pubblica quale che sia il tipo di contratto di lavoro da stipulare all’esito del concorso.

D’altro canto, su di un piano ancora più generale, la contestazione mossa dalla ricorrente all’operato dell’amministrazione pubblica investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, e quindi quella che viene fatta valere è una posizione giuridica qualificabile come interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo (cfr., con riferimento ad una situazione del tutto analoga, Cass., sez. un., 6 maggio 2013, n. 10404).

Per tali ragioni, nel caso in esame, la giurisdizione è del giudice amministrativo, dinanzi al quale vanno rimesse le parti. Nulla sulle spese.

PQM

La Corte dichiara che la giurisdizione è del giudice amministrativo e rimette le parti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Regione Sicilia, sezione distaccata di (OMISSIS).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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