Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13530 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 30/05/2017, (ud. 07/03/2017, dep.30/05/2017),  n. 13530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12809/2011 proposto da:

B.R., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, Via Paolo Emilio n. 7, presso l’avvocato Mistretta Ilaria, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Daddi Danilo,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate Ufficio Iva di Prato, Agenzia delle Entrate

Ufficio del Registro di Prato, + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

18/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/03/2017 dal Cons. Dott. SCALDAFERRI ANDREA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale SALVATO Luigi, che chiede che la Corte accolga

il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Firenze ha respinto il reclamo proposto dal sig. B.R. – dichiarato fallito, quale socio accomandatario della OVIMA s.a.s., dal Tribunale di Prato, che con decreto 19 febbraio 2009 aveva poi disposto la chiusura del fallimento – avverso il decreto con cui il medesimo Tribunale aveva respinto la sua richiesta di esdebitazione ai sensi della L. Fall., art. 142 (come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006). Ha infatti rilevato il difetto del requisito della almeno parziale soddisfazione di tutti i creditori, previsto dall’art. 142, comma 2 cit., essendo rimasti totalmente insoddisfatti i creditori chirografari.

Il sig. B. ha quindi proposto ricorso per cassazione con unico motivo di censura. Nessuno dei creditori intimati indicati in epigrafe ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 142, comma 2, contestando che tale norma di diritto sia da interpretare nel senso che presupposto dell’esdebitazione sia la soddisfazione almeno parziale di tutti i creditori, ben potendosi, invece, riconoscere il beneficio anche ove il fallimento si sia chiuso con la totale insoddisfazione dei creditori chirografari.

Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite, nella pronuncia 24214/2011, hanno così statuito: in tema di esdebitazione, il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi della L. Fall., art. 142, comma 2, che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un’interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il “favor” per l’istituto già formulato dalla legge delegante (L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 6, lett. a), n. 13), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto; una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe invero una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio, pur derogando all’art. 2740 c.c., è già previsto nell’ordinamento concorsuale, all’esito del concordato preventivo (L. Fall., art. 184) e fallimentare (L. Fall., art. 135) e, nel fallimento, opera verso le società con la cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal curatore (L. Fall., art. 118, comma 2).

A tale orientamento, ribadito dalle successive pronunce di questa Sezione (n. 9767/2012; n. 16620/2016), il Collegio intende dare continuità, non ravvisando peraltro nella motivazione del provvedimento impugnato elementi per un mutamento.

Si impone dunque la cassazione del decreto impugnato, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra esposto.

Non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo giudizio, non avendo le parti intimate svolto difese.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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