Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13530 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. II, 20/06/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 20/06/2011), n.13530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DAVIDE CAMPARI MILANO s.p.a. (già Campari Crodo s.p.a.) (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Largo della Gancia n. 5, presso lo

studio dell’Avvocato Gualtiero Reuca, dal quale è rappresentata e

difesa, unitamente all’Avvocato Guerrerio Livio, per procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, via Cavour n. 211/12, presso lo studio

dell’Avvocato Ricci Emanuele, dal quale è rappresentato e difeso per

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

Nonchè sul ricorso iscritto al R.G. n. 17174 del 2005, proposto da:

A.A. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, via Cavour n. 211/12, presso lo studio

dell’Avvocato Ricci Emanuele, dal quale è rappresentato e difeso per

procura speciale a margine del controricorso;

– ricorrente incidentale –

contro

DAVIDE CAMPARI MILANO s.p.a. (già Campari Crodo s.p.a.) (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Largo della Gancia n. 5, presso lo

studio dell’Avvocato Gualtiero Reuca, dal quale è rappresentata e

difesa, unitamente all’Avvocato Guerrerio Livio, per procura speciale

in calce al ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2241 del 2004,

depositata il 27 luglio 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano;

uditi gli avvocati Guerrerio Livio e Ricci Emanuele;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha chiesto il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Campari s.p.a. e la Campari Crodo s.p.a. convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Milano, l’ex agente A.A., chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 402.029.837, oltre rivalutazione e interessi, quale differenza tra l’importo da lui dovuto per incassi percepiti e non trasmessi alla preponente e quello a lui spettante per indennità di fine rapporto.

Il convenuto si costituiva ed eccepiva l’incompetenza per materia e per territorio dell’adito Tribunale, deducendo la competenza del Tribunale del lavoro di Viterbo, contestando l’entità del proprio debito e chiedendo la condanna delle società attrici al pagamento, rispettivamente, di L. 950.000.000 e di L. 194.437.502, oltre interessi e spese, per premi di rendimento e per indennità di risoluzione rapporto, di clientela e di preavviso.

Con sentenza depositata il 26 luglio 2001, il Tribunale di Milano disponeva la separazione della causa promossa dalla Campari Crodo s.p.a. da quella promossa dalla Campari s.p.a., disponendo per la riassunzione di quest’ultima dinnanzi al Tribunale del lavoro di Viterbo e, operata la compensazione tra i rispettivi crediti e debiti, condannava il convenuto a pagare alla Campari Crodo la somma di L. 200.367.070, oltre interessi, e alla rifusione di 4/5 delle spese giudiziali, compensando le residue.

Avverso questa sentenza hanno proposto appello la Campari s.p.a. e la Campari Crodo s.p.a., chiedendo la dichiarazione della competenza del foro adito anche per la causa promossa da Campari s.p.a. e la condanna dell’ A. al pagamento di una maggior somma;

l’ A., a sua volta, ha proposto appello incidentale chiedendo la condanna di Campari Crodo s.p.a. al pagamento della somma di L. 193.618.188.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 27 luglio 2004, ha innanzitutto ritenuto l’appello di Campari s.p.a.

inammissibile, atteso che il rimedio proponibile era unicamente il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., e comunque infondato.

L’intervenuta cessione del credito a Campari (ora Campari Italia) s.p.a. da parte di Campari Crodo, ha osservato la Corte d’appello, giustificava la partecipazione della cessionaria al giudizio di appello.

La Corte ha quindi rilevato che il Tribunale era pervenuto alla determinazione della somma dovuta dall’ A. a Campari Crodo s.p.a. assumendo un debito dell’agente di L. 559.715.498 e un credito del medesimo agente per L. 359.348.628 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.. Ha rilevato altresì che le appellanti principali contestavano l’applicazione dell’art. 1751 c.c., mentre l’ A. aveva chiesto la compensazione con ulteriori suoi crediti.

Con riferimento alla questione della applicabilità, ai fini della determinazione della indennità di cessazione del rapporto, dell’art. 1751 c.c. ovvero dell’art. 17 del contratto, che richiamava le norme dell’AEC 30 ottobre 1992, sulla base delle quali era stata determinata l’indennità dovuta all’ A., la Corte d’appello ha disatteso le censure delle appellanti, le quali avevano dedotto che l’agente era decaduto da ogni indennità diversa da quella contrattuale; che il Tribunale non aveva verificato la sussistenza delle condizioni per l’applicabilità dell’art. 1751 c.c.; che la determinazione dell’indennità nella misura massima non era motivata.

La Corte ha innanzitutto premesso di aderire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 1751, il quale fa riferimento al criterio dell’equità non solo per determinare quando l’indennità deve essere erogata ma anche per la determinazione della indennità stessa, deve ritenersi prevalente sulla contrattazione collettiva tutte le volte in cui l’applicazione del criterio legale conduca a un trattamento in concreto più favorevole all’agente, restando irrilevante la valutazione ex ante della maggior convenienza della regolamentazione pattizia rispetto a quella legale. Nel caso di specie, ha quindi osservato la Corte d’appello, la regolamentazione pattizia era senz’altro pregiudizievole rispetto a quella legale, la cui applicazione conduceva ad un trattamento in concreto assai più favorevole per l’agente.

Con riferimento al primo profilo di censura, concernente l’asserita decadenza dell’agente dall’indennità legale, la Corte, dopo aver rilevato che l’art. 1751 c.c., comma 5, non prevede l’impiego di formule sacramentali, essendo solo onere dell’agente quello di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti, ha ritenuto che, nel caso di specie, dalla documentazione in atti (lettere allegati 11, 14, 15, 16 e 18 inviate dall’ex agente nell’anno successivo alla conclusione del rapporto, ed aventi ad oggetto la richiesta della documentazione relativa ai premi di rendimento, ai recuperi effettuati e ai crediti non incassati) emergesse in modo inequivoco la volontà dell’agente di ottenere la corresponsione di quanto spettantegli in relazione al pregresso rapporto di agenzia.

Quanto alla seconda censura – insussistenza delle condizioni per l’applicabilità dell’art. 1751 c.c. -, la Corte d’appello ne ha rilevato la novità e quindi la inammissibilità ai sensi dell’art. 345 c.p.c.. In ogni caso, ha osservato la Corte, la stessa era infondata, atteso che il diritto all’indennità ex art. 1751 spetta all’agente quando permangono per il preponente sostanziali vantaggi derivanti dall’attività di promozione degli affari compiuta dall’agente e l’attribuzione dell’indennità risponda ad equità.

Nella specie, risultavano, da un lato, il cospicuo volume d’affari acquisiti dall’agente e la consequenziale e innegabile permanenza per la preponente di vantaggi; dall’altro, la ricorrenza di motivi di equità, atteso che l’ A. fu indotto alla risoluzione del contratto con la GGMA s.p.a., poi incorporata da Campari Crodo s.p.a., da valutazioni inerenti alla stipulazione del nuovo contratto del 1 luglio 1995 con altra società del gruppo, contratto poi subito risolto dalla preponente.

Tali ultime circostanze, poi, valevano, ad avviso della Corte, a disattendere anche la terza censura, essendo evidente la rispondenza ad equità dell’applicazione della indennità di cessazione del rapporto nella misura massima prevista. Del resto, il Tribunale ha ritenuto, e la circostanza non è stata censurata dalle appellanti, che la somma indicata a titolo di indennità non era stata contestata nel quantum dalla Campari Crodo s.p.a..

La Corte ha invece ritenuto parzialmente fondato il rilievo delle appellanti concernente la mancata detrazione dalla indennità dovuta delle somme relative ai rapporti intercorsi tra l’ A. e le società SIPAN e GGMA. In particolare, la Corte ha ritenuto che mentre l’indennità GGMA dovesse essere detratta, atteso che GGMA era stata incorporata nella Campari Crodo s.p.a., non dovesse invece essere detratta quella relativa a SIPAN, non avendo le appellanti provato nè dedotto la pertinenza del relativo rapporto a quello dedotto in giudizio. Da qui, la conseguenza che il credito dell’agente ammontava a L. 326.517.740 e che il suo debito nei confronti della Campari Crodo ammontava a L. 233.198.028, pari ad Euro 120.436,73, anzichè a L. 200.366.870, come statuito dal Tribunale.

Prendendo in esame l’appello incidentale, la Corte d’appello, dopo avere disatteso l’eccezione di inammissibilità dello stesso per tardività, ha rigettato la domanda concernente l’indennità di preavviso, richiesta dall’ A. sul presupposto che il suo consenso alla rinuncia al preavviso sarebbe stato ottenuto da Campari Crodo s.p.a. con dolo. La Corte ha infatti rilevato che nessuna domanda in tal senso era stata proposta dall’ A. in primo grado, sicchè la clausola contrattuale doveva ritenersi pienamente efficace e valida. In ogni caso, la Corte ha escluso che nella condotta della preponente fosse ravvisabile una condotta integrante gli estremi del dolo; nè ciò poteva desumersi dai capitoli di prova articolati sul punto.

Con riferimento alla domanda dell’ A. di rimborso quote del premio di rendimento, la Corte ha rilevato che la somma richiesta dall’appellante incidentale a tale titolo era già stata computata a suo credito nell’estratto conto esaminato dal Tribunale; in ogni caso, ha soggiunto la Corte, ogni questione sul punto era stata definita con la transazione intervenuta tra le parti il 30 giugno 1995.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Davide Campari s.p.a. (già Campari Crodo s.p.a.) sulla base di quattro motivi; ha resistito, con controricorso, A.A., il quale ha proposto altresì ricorso incidentale affidato a cinque motivi. La Davide Campari s.p.a. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente essere disposta la riunione dei ricorsi in quanto rivolti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

2. Il ricorso principale è affidato a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo del ricorso principale, la Davide Campari s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., comma 5, anche in relazione all’art. 17 della direttiva 853/86, nonchè vizio della motivazione sulla rilevanza e il contenuto dei documenti esaminati dalla Corte.

La censura si riferisce alla statuizione con la quale la Corte d’appello ha disatteso l’eccezione di decadenza dell’ A. dal diritto ad ottenere la corresponsione della indennità di cessazione del rapporto sulla base del criterio legale in luogo di quella determinata secondo la disposizione contrattuale. La ricorrente rileva che la Corte d’appello ha attribuito rilevanza, a tale fine, ai documenti nn. 11, 14, 15, 16 e 18 prodotti dalla difesa A. e sostiene che nessuno di tali documenti – dei quali viene trascritto in ricorso il contenuto – consentiva di ritenere che l’agente avesse formulato la domanda di corresponsione dell’indennità ai sensi dell’art. 1751 c.c., ovvero una richiesta, ancorchè generica, di tutela dei propri diritti o dei propri crediti idonea a contenere quella in contestazione. Del resto, osserva la ricorrente, lo stesso A., nella comparsa di costituzione in appello, aveva affermato che la richiesta della indennità ex art. 1751 c.c., con la sua quantificazione, sarebbe stata contenuta in una missiva inviata al difensore della preponente il 18 novembre 1996 (documento n. 18), e cioè oltre un anno dalla cessazione del rapporto, avvenuta il 30 giugno 1995. Anzi, il conteggio della indennità era stato prodotto dall’ A. solo in sede di costituzione nel giudizio di primo grado.

La Corte d’appello sarebbe quindi incorsa in vizio di violazione di legge circa l’interpretazione dell’art. 1751 c.c., il quale prescrive che l’agente commerciale ha l’onere di notificare al preponente, entro un anno dall’estinzione del contratto, l’intenzione di far valere i propri diritti. Infatti, la norma si riferisce all’indennità di cui al paragrafo 2 o alla riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3, sicchè la volontà di far valere il diritto all’indennità, ancorchè non soggetta a formule sacramentali, deve tuttavia essere esplicitata, laddove, nel caso di specie, l’agente ha svolto nelle richiamate comunicazioni contestazioni e richieste su voci specifiche e determinate, diverse dall’indennità di cessazione del rapporto.

L’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui l’agente, con le richiamate comunicazioni, ha manifestato chiaramente la sua volontà di ottenere la corresponsione di tutto quanto a lui spettante in relazione al pregresso rapporto di agenzia, contrasterebbe quindi con le menzionate lettere, in nessuna delle quali si fa esplicito riferimento alla indennità o comunque a tutti i diritti derivanti dal rapporto.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., comma 6. La Corte d’appello ha fatto applicazione del principio affermato da una isolata sentenza della Corte di cassazione (n. 11189 del 2002), che ha ritenuto operante il criterio della valutazione in concreto ai fini della derogabilità o no della normativa legale da parte di quella convenzionale, laddove il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità era nel senso della necessità di una valutazione ex ante dei criteri di liquidazione. La Davide Campari s.p.a. ricorda poi che, con ordinanza n. 20410 del 2004, la Corte di cassazione ha sollevato una questione pregiudiziale comunitaria circa la interpretazione dell’art. 1751 c.c. alla luce di una corretta applicazione della direttiva, onde valutarne la legittimità e i limiti di derogabilità anche nell’ambito di diversi criteri di riconoscimento dell’indennità.

2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., comma 1, in riferimento all’art. 345 c.p.c., nonchè vizio di erronea e contraddittoria motivazione circa il requisito del persistente beneficio a favore del preponente previsto dal citato art. 1751 c.c., ovvero omessa motivazione circa la perdita di provvigioni in relazione al contratto successivo al 1 luglio 1995.

Escluso che l’eccezione di insussistenza dei presupposti ai quali l’art. 1751 condiziona il diritto all’indennità di cessazione e la misura della stessa costituisca un’eccezione in senso stretto (di qui la erroneità della ritenuta violazione dell’art. 345 c.p.c.), la ricorrente osserva essere pacifico che l’ A. nel nuovo contratto del 1 luglio 1995 con Campari s.p.a. mantenne sia la zona d’agenzia, sia i prodotti, sia la clientela e che nella esecuzione di quel contratto il fatturato fu modesto, più che dimezzato rispetto al precedente. Difetterebbe, quindi, la sussistenza del requisito dei persistenti vantaggi per il preponente; così come difetterebbe il requisito della perdita delle provvigioni di rilevanza tale da giustificare il ricorso al criterio dell’equità. Al più, un problema di perdita di provvigioni si sarebbe potuto porre nel rapporto con Campari s.p.a., diverso da quello con Campari Crodo s.p.a., nel quale è subentrata la Davide Campari s.p.a..

2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione sul criterio di liquidazione dell’indennità ex art. 1751 cod. civ..

Ricordato che l’art. 17 della direttiva, di cui l’art. 1751 costituisce attuazione, prevede che l’agente commerciale ha diritto a una indennità se e nella misura in cui abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, e che il pagamento sia equo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, dal momento che invoca la direttiva comunitaria e tuttavia prescinde dai criteri dalla stessa indicati. In subordine, la ricorrente eccepisce la illegittimità costituzionale dell’art. 1751 cod. civ., per difformità dall’art. 17 della direttiva 86/653/CE. 3. Il ricorso incidentale è affidato a cinque motivi.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente incidentale denuncia violazione dell’art. 360, n. 5, per avere la Corte d’appello addotto una motivazione assolutamente contrastante con circostanze processuali accertate e oggetto di contestazione tra le parti nei loro scritti. La censura si riferisce al fatto che la Corte d’appello ha respinto la domanda di pagamento della indennità sostitutiva del preavviso spettante ad esso ricorrente alla cessazione del rapporto con Crodo s.p.a., affermando che l’impugnazione della rinuncia al preavviso stesso, per averla la Campari Crodo ottenuta con dolo, non sarebbe stata proposta nel giudizio di primo grado.

In proposito, l’ A. ricorda che nella memoria di costituzione in primo grado aveva domandato il pagamento di detta indennità osservando che la stessa “era stata esclusa per volontà concorde delle parti, a seguito della promessa fatta al sig. A. che nello stipulando contratto con la Campari s.p.a.

sarebbe stata prevista la possibilità per lui di assumere altri mandati agenziali, purchè non in concorrenza con i prodotti commerciali della Campari medesima”. E poichè tale promessa non era stata mantenuta, avendo Campari s.p.a. concesso la suddetta facoltà solo con una lettera inviata non più di dieci giorni prima della risoluzione del contratto, ben poteva sostenersi che “caduto il presupposto della rinuncia al preavviso deve ritenersi caducata anche la relativa clausola insita negli accordi finali tra Campari Crodo s.p.a. e il sig. A., con la conseguente reviviscenza del diritto dell’agente all’indennità di preavviso”. La domanda riconvenzionale, coerentemente con tale impostazione, comprendeva poi anche la somma dovuta a titolo di indennità di preavviso, determinata nella misura di L. 270.451.464. Il ricorrente incidentale rileva quindi che la formulazione definitiva delle conclusioni rassegnate nel primo grado rendeva inequivocabile che la domanda per l’indennità di preavviso, motivata dalla invalidità della rinuncia ad essa determinata dal comportamento ingannevole del vecchio e del nuovo preponente in ordine alla libertà contrattuale con i terzi non concorrenti, poi non mantenuta, fu ritualmente proposta nel primo atto difensivo. La sentenza impugnata sarebbe pertanto viziata per avere escluso che la domanda relativa all’indennità di preavviso, previo annullamento della scrittura privata di rinuncia alla medesima per dolo determinante, non sia stata proposta.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente incidentale denuncia violazione dell’art. 1439 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato apoditticamente – e senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sul punto – che i presupposti per il riconoscimento di un dolo determinante “non sono ravvisabili nelle circostanze addotte dall’appellato… che adduce mere promesse in ordine ad un successivo contratto con altra persona giuridica, donde l’infondatezza dell’assunto dell’appellato e la irrilevanza delle prove orali inerenti”. Tale affermazione, sostiene il ricorrente, sarebbe frutto di una errata interpretazione in astratto della portata dell’art. 1439 cod. civ., giacchè il dolo deve ritenersi sussistente tutte le volte che i raggiri di cui parla la norma inducano il soggetto passivo a credere in una falsa rappresentazione di una realtà, presente o futura che sia, che gli venga fatta apparire come favorevole e che sia suscettibile di scaturire dall’atto che gli si vuole far porre in essere.

3.3. Con il terzo motivo, l’ A. denuncia il vizio di motivazione contraddittoria e sostanzialmente omessa in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale che egli aveva articolato al fine di dimostrare la sussistenza del dolo determinante delle Società Campari in ordine alla sua rinuncia alla indennità di preavviso da parte di Campari Crodo s.p.a..

3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente incidentale denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c. e art. 1966 c.c., comma 2, nonchè erronea interpretazione dell’art. 8, commi 3 e 6, dell’Accordo economico collettivo 16 novembre 1988 per gli agenti di commercio del settore industriale e cooperativo. Il ricorrente incidentale premette che la Campari Crodo s.p.a. aveva imposto ai propri agenti, per patto contrattuale esplicito, che parte del premio di rendimento contrattualmente riconosciuto non venisse calcolato e corrisposto relativamente alle quote di esso afferenti i crediti in sofferenza, e cioè ancora non realizzati presso il cliente insolvente, fino alla esazione dei crediti suddetti. In tal modo, risultava posta a carico dell’agente una quota di partecipazione alla perdita aziendale per il mancato realizzo del prezzo degli affari procurati dall’agente. Il tutto doveva ritenersi contrastante con quanto disposto dall’AEC, che prevedeva la normale inderogabilità della misura della dello star del credere e l’obbligo dell’azienda di restituire le trattenute una volta conseguito il prezzo degli affari conclusi dall’agente. Orbene, sostiene il ricorrente incidentale, la sua richiesta di ottenere il saldo delle somme a lui trattenute – illegittimamente perchè in contrasto con le norme dell’accordo collettivo – sul premio di rendimento e relative ad affari che egli aveva motivo di presumere fossero andati a buon fine, era stata sostanzialmente elusa dalla Corte d’appello, la quale ha ritenuto che egli non poteva effettuare doglianze perchè ogni questione relativa era stata definita transattivamente dalle parti con scrittura del 30 giugno 1995. In tal modo, peraltro, la Corte ha preso in esame una eccezione di transazione solo tardivamente formulata in sede di conclusioni dalla Campari Crodo s.p.a. e ha comunque omesso di considerare che detta transazione era nulla perchè in contrasto con l’art. 1966 c.c., comma 2, avendo ad oggetto un diritto sottratto alla disponibilità delle parti, potendo queste modificare il regime dello star del credere solo alle condizioni stabilite dall’AEC, e cioè solo per affari determinati.

3.5. Con il quinto motivo, l’ A. lamenta il vizio di contraddittoria, erronea e sostanzialmente omessa motivazione sulla mancata ammissione della CTU contabile e dell’ordine di esibizione documentale diretta a dimostrare il buon fine degli affari della società preponente sui quali gli era stata invece continuativamente trattenuta la quota di premio di rendimento inizialmente sottrattagli. La censura si riferisce in particolare al fatto che la Corte d’appello ha ritenuto le richieste esplorative, omettendo di considerare che l’esplorazione documentale atteneva a rapporti giuridici certi, a corrispettivi risultanti da fatture prodotte e doveva essere accertato solo il dato dell’avvenuto soddisfacimento dei crediti della preponente; circostanza, quest’ultima, che non poteva essere appurata per altra via che attraverso l’ordine di esibizione.

4. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

L’art. 1751 c.c., ritenuto applicabile nel caso di specie dalla Corte d’appello, dispone al, comma 1, che “all’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità” qualora ricorrano le condizioni dal medesimo comma stabilite; al comma 5, prevede che “l’agente decade dal diritto all’indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti”.

La Corte d’appello di Milano ha ritenuto che, nella specie, l’agente avesse fatto tempestiva richiesta di far valere il proprio diritto alla indennità di cessazione del rapporto, e ha desunto tale iniziativa da alcuni documenti dal medesimo agente prodotti in giudizio (documenti nn. 11, 14, 15, 16, 18).

La ricorrente, riportando il testo dei documenti indicati dalla Corte d’appello come significativi al fine di ritenere provata la tempestività della domanda fatta dall’agente alla preponente, ha contestato tale valutazione, osservando che i citati documenti si riferivano a specifiche richieste dell’agente, ma non alla indennità di cui all’art. 1751 c.c..

Il Collegio ritiene che la censura mossa dalla ricorrente sul punto sia fondata.

Dal tenore dei menzionati documenti, invero, emerge con chiarezza che le richieste dell’ A. erano specifiche e non si riferivano alla indennità di cessazione del rapporto.

Il documento n. 11, in data 12 dicembre 1995, avente ad oggetto “rendiconto crediti da recuperare e premi di rendimento non incassati”, consiste nella trasmissione dall’ A. alla preponente di un rendiconto dei premi rendimento non liquidati e relativi crediti da riscuotere inviati per il recupero all’ufficio contenzioso, nonchè nella richiesta di avere un resoconto dei recuperi effettuati dalla preponente e la documentazione relativa ai crediti non incassati e dalla preponente portati in perdita.

Il documento n. 14, in data 8 giugno 1996, ha ad oggetto “rendiconto premi rendimento non incassati – crediti da recuperare – scrittura privata del 30/06/1995” e contiene sia un sollecito alla trasmissione della documentazione relativa ai premi di rendimento non liquidati per un ammontare di L. 537.036.210, maturati dal 1982 al 1993, sia un riferimento alla scrittura del 30 giugno 1995, in relazione alla quale l’ A. precisa di avere sottoscritto la rinuncia al residuo preavviso in quanto contestualmente era stato firmato un nuovo contratto con la Campari s.p.a. a tempo indeterminato e con l’autorizzazione ad accettare altri mandati non in concorrenza. In tale comunicazione, l’ A. afferma di ritenere nulla la scrittura del 30 giugno 1995.

Il documento n. 15, in data 18 novembre 1996, fa riferimento ad una precedente lettera del 4 novembre con la quale era stato chiesto all’ A. conto di una somma pari a L. 397.000.377, che l’ A. ritiene non dovuta non essendo stato detratto il preavviso che gli era dovuto per essergli stata estorta la relativa rinuncia con l’inganno. Nel medesimo documento, l’ A. torna sulla questione dei premi rendimento maturati dal 1981 al 1993, che non gli erano stati liquidati e in relazione ai quali non gli era mai stata comunicata la giustificazione tante volte richiesta.

Il documento n. 16 costituisce l’estratto A. – Campari s.p.a., allegato alla comparsa di costituzione; il documento n. 18 contiene il conteggio relativo alle indennità ex art. 1751 cod. civ., allegato alla comparsa di costituzione dinnanzi al Tribunale ovvero, come sostenuto dall’ A. nella comparsa di costituzione e risposta in appello, inviato con lettera del 18 novembre 1996.

Orbene, dai documenti indicati dalla Corte d’appello e ritenuti idonei a ritenere tempestivamente formulata la richiesta di indennità di cessazione del rapporto, emerge che oggetto specifico di tempestiva richiesta sono stati solo i premi rendimento e l’indennità di preavviso, mentre i riferimenti alla indennità di cui all’art. 1751 c.c. sono contenuti in documenti che recano una data successiva al 30 giugno 1996, e cioè successivi di oltre un anno alla data di cessazione del rapporto, che deve essere collocata al 30 giugno 1995. Del resto, la stessa Corte d’appello rileva che le richieste dell’ A. erano riferite ai premi di rendimento, ai recuperi effettuati e ai crediti non incassati e ha ritenuto che tali richieste fossero significative della volontà del medesimo A. di ottenere “la corresponsione di tutto quanto spettantegli in relazione al pregresso rapporto di agenzia”.

Una simile valutazione appare non adeguatamente motivata con riferimento sia alla lettera, prima riportata, dell’art. 1751 c.c., comma 5, sia al contenuto dei documenti e alla portata delle pretese formulate dall’agente.

Se è vero, infatti, che l’art. 1751 c.c. non prescrive che la richiesta della indennità di cessazione del rapporto sia sorretta da formule sacramentali, è tuttavia rispondente alla lettera della legge che una richiesta in qualche modo riferibile alla detta indennità sia formulata. Nel caso di specie, le richieste formulate dall’agente alla preponente avevano un oggetto specifico, autonomo, diverso da quello della indennità di cessazione del rapporto, e non richiesto in aggiunta a tutti gli altri diritti derivanti dal rapporto. La esclusione della eccepita decadenza per effetto delle richiamate comunicazioni, non appare, quindi, sorretta da motivazione sufficiente; del resto, la necessità di una specificazione di tale richiesta deve essere stata presente all’agente, dal momento che, peraltro tardivamente, ha indirizzato alla preponente una richiesta di indennità ex art. 1751 c.c..

In sostanza, ferma la libertà di forme della richiesta della indennità di cessazione del rapporto da parte dell’agente, deve affermarsi che, allorquando la richiesta non sia formulata genericamente, nel senso indicato “di far valere i propri diritti”, ma abbia ad oggetto voci specifiche e diverse dall’indennità ex art. 1751, il richiedente è tenuto quanto meno a specificare che le diverse richieste sono finalizzate alla determinazione della indennità di cessazione del rapporto, rimanendo altrimenti escluso ogni possibile collegamento tra la richiesta avente un oggetto specifico e diverso e l’indennità ex art. 1751 c.c., comma 1.

Il primo motivo del ricorso principale è quindi fondato e va accolto, con assorbimento degli altri motivi del ricorso principale, concernenti la spettanza o no della indennità e i criteri di calcolo della stessa.

5. E’ invece infondato il ricorso incidentale.

5.1. Con riferimento ai primi tre motivi, concernenti la domanda di corresponsione della indennità di preavviso, richiesta dall’ A. sul presupposto che il suo consenso alla rinuncia al preavviso sarebbe stato ottenuto da Campari Crodo s.p.a. con dolo, occorre rilevare che la Corte ha ritenuto che nessuna domanda in tal senso fosse stata proposta dall’ A. in primo grado, sicchè la clausola contrattuale doveva ritenersi pienamente efficace e valida. In ogni caso, la Corte ha escluso che nella condotta della preponente integrasse gli estremi del dolo; nè ciò poteva desumersi dai capitoli di prova articolati sul punto.

Il ricorrente sostiene la erroneità di entrambe le affermazioni contenute nella sentenza impugnata. Le censure rivolte alla prima ratio decidendi, peraltro, non appaiono meritevoli di accoglimento.

All’evidenza, nel rilevare la mancanza della domanda, la Corte d’appello di Milano ha fatto riferimento non alla domanda di pagamento della indennità di preavviso, che invece risultava chiaramente proposta, ma alla domanda di annullamento della rinuncia alla detta indennità.

L’assunto del ricorrente incidentale che una simile domanda dovesse sostanzialmente ritenersi implicita in quella di pagamento della indennità di preavviso non può essere condivisa. Dal testo della scrittura privata del 30 giugno 1995, riportato nel controricorso al ricorso incidentale, emerge infatti che l’accordo raggiunto tra le parti aveva un contenuto generale, volto cioè a regolare tutte le pendenze, e che tra le condizioni dell’accordo intercorso tra le parti vi era anche quella della reciproca rinuncia al residuo preavviso. In tale contesto, deve ritenersi che correttamente la Corte d’appello abbia ritenuto che la possibilità di esaminare la domanda di pagamento del preavviso richiedesse la necessaria proposizione di una domanda di annullamento della scrittura del 30 giugno 1995, essendo ovviamente necessario procedere alla valutazione integrata delle varie clausole e alla possibilità di pervenire al parziale annullamento della scrittura limitatamente alla clausola relativa al preavviso. L’impugnazione della scrittura, inoltre, tanto più era necessaria in via diretta e non come richiesta implicita ai fini della condanna al pagamento della indennità di preavviso, in quanto la Corte d’appello ha espressamente qualificato la scrittura del 30 giugno 1995 come transazione.

Il rigetto del motivo di ricorso incidentale con riferimento alla prima ratio decidendi rende inammissibili le restanti censure concernenti la seconda ratio della sentenza impugnata, e cioè quella relativa alla esclusione nel caso di specie del dolo. Opera, infatti, il principio secondo cui “in tema di ricorso per Cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto la loro eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre all’annullamento della decisione stessa” (Cass. n. 20454 del 2005; Cass. n. 4922 del 2003).

5.2. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

La Corte d’appello ha rigettato la domanda volta al pagamento della somma di L. 123.533.794 “per rimborso quote premio di rendimento” osservando che “il saldo premio di rendimento per L. 123.553.794 è stato computato a credito dell’ A. nell’estratto conto della Campari Crodo”, come già esattamente rilevato dal Tribunale in sentenza e come si evince dal relativo prospetto riepilogativo, sicchè il “credito in esame già è stato compensato con il debito originariamente maggiore dell’agente”. La Corte ha altresì osservato che “ogni questione relativa è stata definita transattivamente dalle parti con la scrittura 30/6/95 e non può, pertanto, più essere proposta dal sig. A.”.

Orbene, le censure del ricorrente incidentale si appuntano sulla seconda ratio decidendi, e cioè quella della intervenuta transazione, della quale la Corte d’appello non avrebbe dovuto tenere conto, perchè la relativa eccezione era stata proposta tardivamente, e che comunque non sarebbe stata valida, avendo ad oggetto, per la parte considerata, una modificazione del regime dello star del credere. Nessuna censura, viceversa, risulta svolta sul punto, già affermato dal Tribunale e ribadito dalla Corte d’appello, che la somma oggetto della domanda dalla documentazione in atti risultava già iscritta a credito dell’ A..

Trova quindi applicazione il principio per cui “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. n. 24540 del 2009; Cass. n. 19200 del 2004).

Nè il ricorrente incidentale ha dedotto di avere denunciato alla Corte d’appello l’erronea interpretazione della domanda relativa ai premi di rendimento da parte del Tribunale, sicchè deve ritenersi che la domanda sulla quale il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, si sono pronunciati sia l’unica effettivamente svolta dall’ A. con riferimento ai premi di rendimento.

5.3. La inammissibilità del quarto motivo del ricorso incidentale comporta la inammissibilità anche del quinto motivo, atteso che lo stesso è volto a censurare la sentenza impugnata per la mancata ammissione della consulenza tecnica contabile in ordine alla quantificazione dei premi di rendimento e per la mancata adozione dell’ordine di esibizione della documentazione necessaria; lamenta cioè il mancato accoglimento di istanze istruttorie finalizzate a sostenere la domanda relativa al pagamento del premio di rendimento, il cui importo risulta accertato per effetto della statuizione della sentenza di appello, che, sul punto, non è stata idoneamente censurata.

6. In conclusione, il primo motivo del ricorso principale va accolto, con assorbimento degli altri; il ricorso incidentale va rigettato nel suo complesso; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame, a una diversa sezione della Corte d’appello di Milano, alla quale è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri; rigetta il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, diversa sezione.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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