Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13530 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25528-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.I.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 310/2016 della COMM.TRIB.REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 16/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.

Fatto

RITENUTO

CHE:

-la C.T.R. di Campobasso, con sentenza n. 310/1/16, accoglieva l’appello proposto da D.I.M. avverso la sentenza della CTP di Campobasso n. 266/1/10, che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione, emesso dall’Agenzie delle Entrate Dir. Prov. Campobasso, relativo al recupero di imposte di registro, ipotecarie e catastali. Detto recupero era avvenuto sul presupposto che non potessero trovare applicazione i benefici fiscali di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 5, in quanto detti benefici operavano solo nei confronti dei soggetti che ponevano in essere attività di recupero degli immobili, nell’ambito di piani di recupero di iniziativa pubblica o privata, purchè convenzionati L. n. 457 del 1978, ex art. 27 e s.s..

– avverso detta sentenza proponeva ricorso innanzi a questa Corte l’Agenzia delle Entrate eccependo:

– a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare della L. n. 168 del 1982, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

– l’intimata D.I. non si costituiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE

– D.I. Maria, nell’originario ricorso, evidenziava di aver acquistato un immobile ricadente in una “zona di recupero” e di aver attuato in ossequio a quanto stabilito nella delibera del Comune di Campobasso Delib. 25 novembre 1996, n. 113 gli interventi di recupero previsti dalla L. n. 457 del 1978, art. 31, lett. a). Deduceva, pertanto, di aver maturato il diritto ad ottenere i benefici fiscali, così come stabilito dalla normativa sopra richiamata, a prescindere dalla mancata approvazione del piano di recupero che rappresentava una facoltà del Comune e non condizionava il riconoscimento dell’agevolazione. Rilevava ancora che eventuali difficoltà e ritardi burocratici, essendo indipendenti dalla volontà del contribuente, non potevano, di fatto, incidere negativamente sul diritto del medesimo di ottenere il beneficio fiscale.

– La CTP respingeva il ricorso.

– In sede di gravame, la CTR evidenziava che:

a) il Comune di Campobasso, pur avendo individuato, con la citata Delib. n. 113 del 1996, delle zone di recupero si era riservato, poi, di approvare specifici piani di recupero per i quali non era stata, poi, adottata alcuna delibera di approvazione degli stessi;

b) la contribuente aveva il diritto di godere dei benefici avendo posto in essere ogni attività di ristrutturazione finalizzata al recupero dell’immobile da lei acquistato, trattandosi di bene immobile facente parte del patrimonio immobiliare degradato, inserito nell’ambito di zone di recupero e considerato nei piani attuativi, come indicato nella delibera del Comune di Campobasso; ciò in quanto i benefici fiscali trovavano applicazione a prescindere dalla mancata approvazione del piano di recupero da parte dell’Ente, trattandosi di semplice facoltà e non di un obbligo rimesso all’Ente medesimo e non essendo stabilito alcun termine di decadenza entro il quale andava approvato il piano di recupero.

-Con proposto ricorso, l’Ufficio negava la fondatezza dell’interpretazione fornita dalla CTR, sostenendo che per poter usufruire dell’agevolazione dovevano sussistere due presupposti necessari: 1) uno, di carattere oggettivo, costituito dall’inserimento dell’immobile (oggetto dell’atto) in un piano di recupero (dì cui alla L. n. 457 del 1978) di iniziativa pubblica o privata, purchè, in quest’ultimo caso, convenzionato con il Comune; 2) l’altro, di carattere soggettivo, rappresentato dall’essere l’acquirente uno dei soggetti che pongono in essere il recupero. Era, quindi, necessario che dall’atto di compravendita risultasse che l’immobile rientrava in uno dei piani di recupero previsti dalla L. 457 del 1978, art. 27 e s.s. e che il piano fosse compiutamente citato e descritto, indicando altresì gli estremi della sua approvazione e la conferma dell’attuale vigenza.

– Ad avviso di questa Corte il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che, le agevolazioni fiscali, previste dalla L. n. 168 del 1982, art. 5, per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero (di iniziativa pubblica o privata, purchè convenzionati) di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, artt. 27 e s.s., postulano che, al momento della registrazione, sia dichiarata l’esistenza di due requisiti: uno oggettivo costituito dall’inserimento degli immobili nei piani di recupero; l’altro soggettivo, derivante dall’essere l’acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero. L’agevolazione è correlata alla effettiva attuazione del piano di recupero previsto nell’atto di trasferimento del cespite (Cass. n. 18676 del 2015, v. Cass. n. 12515 del 2013, Cass. n. 1253 del 2014). (Cass.n. 19543/17).

Nel caso in esame, difetta il primo requisito, essendo emerso, pacificamente, in giudizio che per l’immobile in questione, pur originariamente inserito nell’ambito di zone con patrimonio immobiliare degradato destinate al recupero, non era stato approvato alcuno specifico piano di recupero edilizio.

Difetta, quindi, nella fattispecie in esame, una condizione fondamentale richiesta dalla norma agevolativa, ossia l’inserimento in specifici piani di recupero.

-Pertanto l’affermazione dei giudici della CTR, che hanno ritenuto di riconoscere i benefici “a prescindere dalla mancata approvazione” del suddetto piano di recupero, non risulta corretta, non essendo sufficiente, ai fini del beneficio fiscale, il fatto che gli immobili da trasferire fossero compresi nelle “zone” di recupero, ossia in particolari aree degradate per le quali si rendessero opportuni interventi rivolti alla conservazione, al risanamento ed alla ricostruzione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.

Il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e con rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Le spese del presente grado di giudizio, previa compensazione delle spese di merito, vanno poste a carico del contribuente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 2 luglio 2020

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