Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13530 del 01/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 01/07/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 01/07/2016), n.13530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 969/2014 proposto da:

ICE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNALIZZAZIONE

DELLE IMPRESE ITALIANE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del

Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.

GIANTURCO 1, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA LENOCI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

MARASCIO, per delega a margine del controricorso;

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI

APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO BRUNETTI,

per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

nonchè da:

L.R., elettivamente domiciliato e difeso come sopra;

– ricorrente successivo –

contro

ICE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNALIZZAZIONE

DELLE IMPRESE ITALIANE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del

Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliati e difesi come sopra;

A.G., elettivamente domiciliato e difeso come sopra;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5194/2013 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 28/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

uditi gli avvocati Anna Maria DE SOCIO per l’Avvocatura Generale

dello Stato, Corrado MORRONE, Vincenzo DE MICHELE per delega

dell’avvocato Maria Cristina Lenoci;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per la declaratoria della

giurisdizione del giudice ordinario, il rigetto del ricorso di

A. e l’accoglimento degli altri.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. Il dott. A.G., con ricorso al TAR del Lazio, espose di aver ricoperto l’incarico di direttore generale dell’ICS sino al 19 giugno 2012 epoca in cui, con nota del dirigente generale delegato alla gestione transitoria dell’Istituto, gli venne comunicata la revoca dell’incarico, assegnato ad altro dirigente, il dott. L.R.. Il ricorrente chiese al TAR: l’annullamento dell’atto di revoca dell’incarico, della proposta e dell’atto di nomina, previa deliberazione del consiglio dei ministri, del dott. L., nonchè della nomina dei nuovi componenti del cda, dei verbali di riunione e di tutti i provvedimenti emessi dal nuovo cda.

2. Il TAR dichiarò l’insussistenza della giurisdizione amministrativa.

3. Il dott. A. propose appello al Consiglio di Stato, che con sentenza pubblicata il 28 ottobre 2013, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò la sussistenza della giurisdizione amministrativa e rimise la causa al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 105 c.p.a..

4. L’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, il Ministro delle sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri hanno proposto ricorso per cassazione contro tale decisione, nei confronti dell’ A., nonchè del L.. Il ricorso è stato notificato ad entrambe le controparti in data 19 dicembre 2013.

5. L’ A. si è costituito con controricorso, notificato il giorno 8 gennaio 2014, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

6. Il L., a sua volta, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 10 c.p.a., e art. 41 c.p.c., notificato il 23 gennaio 2014, chiedendo che le Sezioni unite “stabiliscano preventivamente il giudice munito della giurisdizione nella controversia in parola, che ad avviso del ricorrente deve individuarsi nel giudice ordinario”.

7. Sempre il L. si è costituito con controricorso nel giudizio instaurato dall’ICE, chiedendo che la Corte “previa conversione del ricorso proposto in regolamento preventivo di giurisdizione ed in accoglimento dello stesso, voglia cassare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare che nella controversia la giurisdizione spetta al giudice ordinario”.

8. L’ICE, il Ministro e la presidenza si sono costituiti con controricorso, in relazione al regolamento di giurisdizione, chiedendo che “sia affermata la giurisdizione del giudice ordinario”.

9. L’ A. si è costituito con controricorso in relazione al regolamento, chiedendo che lo stesso “sia dichiarato inammissibile o comunque infondato”.

10. L’ A. ha depositato memoria per l’udienza del 14 aprile 2015, concludendo per il rigetto del ricorso e del regolamento preventivo di giurisdizione.

11. Le Sezioni unite hanno rinviato la decisione in attesa della decisione sulla questione sollevata con ordinanza del 26 marzo 2015, n. 6127.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

12. I ricorsi devono essere riuniti e trattati congiuntamente, previa conversione del ricorso per regolamento di giurisdizione in ricorso ordinario.

13. Il problema concernente l’ammissibilità è stato risolto da Cass., sez. un., 22 dicembre 2015, n. 25774 (“La sentenza, con cui il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice “a quo” ex artt. 353o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall’art. 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate”).

14. Con la sentenza impugnata, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo: –

che la posizione giuridica azionata sia un interesse legittimo e non un diritto soggettivo; – che la materia rientri nell’art. 119, lett. d) c.p.a. che assegna al giudice amministrativo la giurisdizione di legittimità sui “provvedimenti di nomina adottati previa delibera del consiglio dei ministri”, regola estensibile ai provvedimenti di revoca; – che il TAR, dichiarando la giurisdizione ordinaria, avesse “indebitamente equiparato le posizioni dirigenziali generali, o apicali, alle altre che tale connotazione non rivestono”.

15. La soluzione non è condivisibile per i seguenti motivi.

16. Il dott. A. era direttore generale dell’ICE (Istituto per il commercio estero).

17. L’Istituto fu soppresso con D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2011, n. 111, che, contestualmente, trasferì le relative competenze, insieme con risorse umane, finanziarie e strumentali, in parte al Ministero dello sviluppo economico, in altra parte al Ministero degli esteri.

18. Successivamente ampia parte di tali competenze fu trasferita, con D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, ad una Agenzia, di nuova istituzione.

19. Il Ministero dello sviluppo economico, a seguito del decreto legge di luglio 2011, nominò il dirigente delegato alle attività di gestione transitoria, in persona del doti. L..

20. A seguito del D.L. dicembre 2011, con D.P.R. 18 aprile 2012, vennero nominati i componenti del consiglio di amministrazione del nuovo ente e con D.P.R. 18 giugno 2012, il dott. L. venne nominato direttore generale del nuovo ente.

21. Con provvedimento del 19 giugno 2012 venne disposta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con il dott. A. per impossibilità sopravvenuta avendo l’ente ricoperto la posizione di direttore generale con altro dirigente.

22. Come si è visto, il dott. A. agì in giudizio dinanzi al TAR del Lazio chiedendo l’annullamento della revoca dell’incarico di direttore generale dell’ICE e l’annullamento di atti che riguardano il dott. L. e i nuovi componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto, nonchè dei verbali di riunione e di tutti i provvedimenti emessi dal nuovo consiglio di amministrazione.

23. Le regole sul riparto di giurisdizione sono fissate dall’art. 63 del t.u. sul pubblico impiego (D.Lgs. 165 del 2001), che attribuisce al giudice ordinario “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,…incluse le controversie concernenti… il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali…”.

24. La norma prosegue specificando che eventuali atti amministrativi presupposti rilevanti ai fini della decisione, se illegittimi, devono essere disapplicati dallo stesso giudice ordinario che ha giurisdizione sulla controversia.

25.Con riferimento alle controversie riguardanti il rapporto di lavoro di alti dirigenti, le Sezioni unite hanno affermato che la giurisdizione ordinaria va affermata “indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto” e, quel che più conta in questa sede, “indipendentemente dal livello dirigenziale e dalla natura dell’organo che conferisce l’incarico” (Cass., sez. un., 12 giugno 2006, n. 13538).

26. Tale assetto non ha subito modifiche a seguito della riscrittura dell’art. 19 e ss., del t.u. sul pubblico impiego in materia di dirigenza, operato dalla legge 145 del 2002 (si rinvia alle puntuali spiegazioni di Cass., sez. un., 7 luglio 2005, n. 14252).

27. Deve inoltre valutarsi se l’atto impugnato sia un atto di macro organizzazione, perchè in tal caso la giurisdizione è del giudice amministrativo (cfr. Cass., sez. un., 9 febbraio 2009, n. 3052).

Tuttavia, se l’atto di macro-organizzazione costituisce il presupposto del provvedimento adottato nei confronti del dirigente, esso, qualora sia illegittimo deve essere disapplicato dal giudice ordinario che ha giurisdizione sulla controversia (Cass., sez. un., 7 novembre 2008, n. 26799 e 9 febbraio 2009, n. 3054).

28. Nel caso in esame l’oggetto del ricorso rimane tutto interno alla giurisdizione del giudice ordinario: si chiede l’annullamento dell’atto di revoca dell’incarico del ricorrente e l’annullamento dell’atto di nomina del don. L., nonchè dei componenti del consiglio di amministrazione del nuovo ente. Non si impugnano atti di macro-organizzazione e comunque eventuali atti macro-organizzativi a monte potrebbero, se illegittimi, essere disapplicati dal giudice ordinario.

29. Nè può giungersi ad una conclusione diversa sulla base di quanto disposto dalla norma del codice del processo amministrativo richiamata dal Consiglio di Stato per fondare la sua diversa conclusione, e cioè l’art. 119, lett. d).

30. A parte la considerazione che essa fa riferimento solo ai provvedimenti di nomina, deve rilevarsi che si tratta di una norma che non regola la giurisdizione, ma il rito, rientrando nel titolo “Riti abbreviati relativi a speciali controversie” ed occupandosi del rito abbreviato comune a determinate materie, soggette a quel rito se ed in quanto rientranti nella giurisdizione amministrativa, in base alle diverse regole che disciplinano la giurisdizione.

31. Nel caso in esame, come si è detto, tali regole sono dettate dal D.Lgs. 165 del 2001, art. 63, che attribuisce specificamente al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, di cui agli artt. 19 e ss. del medesimo decreto legislativo, senza operare distinzioni, come hanno messo in evidenza le Sezioni unite nelle sentenze prima richiamate.

32. Deve, in conclusione, essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, li accoglie e dichiara la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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