Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1353 del 20/01/2011
Cassazione civile sez. I, 20/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1353
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 16334 – 2006 proposto da:
M.P.G. (cf (OMISSIS)) elettivamente
domiciliato m ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il Cav. GARDIN
LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato COSTANTINI VITTORIO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CREDITO EMILIANO S.P.A. già SANGIOVANN SPR (c.f. (OMISSIS))
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE
CLODIO 12, presso l’avvocato MARZO GIULIO CESARE, rappresentata e
difesa dall’avvocato VAGLIO MASSA STAMPACCHIA GIUSEPPE, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 178/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 31/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso
con condanna alle spese.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo del 18.08.1988, notificato il 22.08.1988, il Presidente del Tribunale di Lecce intimava a M.P. G. di pagare all’ingiungente Banca Tamborino Sangiovanni S.p.A., la somma di L. 111.768.304, oltre agli interessi al tasso del 18%, decorrenti dal 1.10.1987.
Con sentenza del 13.05.2003, il Tribunale di Lecce, decidendo sull’opposizione proposta dal M. il 5.10.1988, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto e condannava l’opponente a pagare all’opposta la minore somma di Euro 5.413,73, oltre agli interessi al saggio legale, con decorrenza dal 30.09.1987.
Con sentenza del 1.02 – 31.03.2005, la Corte di appello di Lecce, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dalla Banca Tamborino Sangiovanni S.p.A., disponeva che gli interessi legali sulla somma di Euro 5.413,73, già riconosciuti dal primo giudice come dovuti dal M. alla Credito Emiliano S.p.A (già Banca Tamborino Sangiovanni S.p.A.), fossero computati a decorrere dal 22.08.1988, al maggiore saggio convenzionale del 18%.
La Corte territoriale premesso che il credito azionato in via monitoria si fondava sul contratto per notar Ciardo, stipulato il 22.091975, in base al quale la Banca Tamborino Sangiovanni aveva concesso al M. “un fido di L. 12.000.000 da utilizzarsi mediante apertura di credito in conto corrente, valido sino al 22.09.1980, al tasso bancario praticato dalla banca nei vari periodi”, osservava e riteneva per quanto ancora rileva:
che dovevano essere confermate sia la nullità della clausola contrattuale con cui il tasso degli interessi era stato correlato al tasso bancario praticato dalla banca nei vari periodi, sia l’esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi sia la quantificazione del credito nella somma di Euro 5.413,73, stabilita dal primo giudice – che, invece, era fondato il motivo di gravame inerente alla applicazione del tasso legale anche per gli interessi moratori, i quali dovevano essere corrisposti dal M., al convenuto tasso del 18%, con decorrenza dal 22.08.1988, data di notificazione del decreto ingiuntivo opposto – che doveva essere applicato il predetto tasso convenzionale degli interessi moratori, anche se eventualmente eccedente il cd. tasso soglia, attesa l’interpretazione autentica resa dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, della L. n. 108 del 1996, in tema di interessi usurari.
Avverso questa sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 16.05.2006 ed affidato ad un unico motivo.
La Credito Emiliano S.p.A., ha resistito con controricorso notificato il 22.06.2006 e depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso il M. denunzia:
1. “Falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1282 e 1284 c.c., nonchè D.L. n. 394 del 2000, in relazione all’art. 44 c.p., e art. 1815 c.c., L. n. 108 del 1996, e art. 1220 c.c.). Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (interessi a carico del M.)”.
Si duole della sua condanna al pagamento degli interessi moratori al saggio del 18%, sostenendo che non è dato sapere se mora vi sia stata, in ipotesi affermativa che non vi è stata prova di tale ipotetica mora nè che essa corrisponda al debito da rimborso del mutuo piuttosto che ad altre causali desumibili dalla variegata movimentazione del conto corrente, rappresentata da un complesso coacervo di partite a debito e a credito, che comunque per la richiesta di risarcimento in questione, peraltro prescritta, la banca avrebbe dovuto promuovere altro giudizio, che l’infondatezza del motivo e della pretesa emergeva dalla CTU e dal contegno tenuto dalla banca mentre d’altro canto alcun rilievo poteva essere attribuito alla mancata offerta da parte sua di una sia pure informale purgazione della mora.
Il motivo non ha pregio, risolvendosi la relativa illustrazione in inammissibili generiche o nuove o non pertinenti critiche rispetto al decisum sfavorevole al ricorrente, ineccepibilmente ricondotto dai giudici di merito alla ulteriore pattuizione sulla misura degli interessi moratori, la cui esistenza è rimasta incontestata, ed al disposto dell’art. 1224 c.c., commi 1 e 2, in tema di danni da ritardo nel pagamento di obbligazioni pecuniarie, quale quella di Euro 5.413,73, di cui il M. si è accertato essere rimasto debitore.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del soccombente M. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il M. a rimborsare alla Credito Emiliano S.p.A., le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011