Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13529 del 30/05/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 13529 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/05/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi. i
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Il Presidente
Dott. Mario Adamo
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Ct. 15299/2011 (Avv. Pucciariello )
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 20)204
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L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
ags.rm@mailcertavvocaturastatolt) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
il signor COLELLA LEANDRO
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 203/39/10 del 15/2/2010 emessa inter partes
dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma
PREMESSO
Che con nota 63458 del 28/8/2012 la Direzione Provinciale di Frosinone
ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 9/10/2012
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC: