Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13529 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, (ud. 16/12/2019, dep. 18/05/2021), n.13529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34898/19 proposto da:

-) K.L., elettivamente domiciliato a Brescia, p.za della

Vitoria n. 8, presso l’avvocato Lidia Bianco Speroni, che lo difende

in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia 7.10.2019 n.

1447;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.L., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui AL D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui AL D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese per sfuggire ai ribelli dai quali era stato forzosamente arruolato e costretto a combattere.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento K.L. propose, ai sensi DEL D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Brescia, che la rigettò con ordinanza 26.6.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Brescia con sentenza 7.10.2019.

Quest’ultima ritenne che:

-) a prescindere dal giudizio di inattendibilità del racconto formulato dal Tribunale, in ogni caso lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi per l’assorbente ragione che in (OMISSIS) era in atto un “cessate il fuoco” sin dal 2014, sicchè il pericolo paventato dal ricorrente non era più attuale;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perchè nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 non potesse essere concessa in quanto il richiedente non si trovava in alcuna condizione di vulnerabilità, nè in quel Paese erano perpetrate violazioni sistematiche dei diritti umani.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da K.L. con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso. Ha, tuttavia, depositato un “atto di costituzione”, al solo fine di poter partecipare all’eventuale udienza pubblica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Sostiene che la Corte d’appello, avvalendosi di fonti non aggiornate o non adeguate, ha illegittimamente rigettato la domanda di protezione sussidiaria formulata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), erroneamente ritenendo che nella regione di provenienza dell’odierno ricorrente non fosse in atto una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

1.1. Il motivo è infondato.

Il ricorrente sostiene che la fonte utilizzata dalla Corte d’appello (e cioè il sito web (OMISSIS)) non sarebbe attendibile, e propone per contrastare la valutazione del tribunale altre fonti (un articolo apparso sulla rivista missionaria dei (OMISSIS); un rapporto senza data della Croce Rossa internazionale; una decisione del Tribunale di Firenze).

Tuttavia dalle stesse fonti citate dal ricorrente risulta che nella regione di provenienza di quest’ultimo ((OMISSIS)) “il conflitto si è sensibilmente ridotto e l’azione dell’ala militarizzata (del partito dei ribelli) si è limitata a meri fenomeni di banditismo”.

In pratica, il ricorrente vorrebbe qui sostenere che la Corte d’appello abbia errato nella propria valutazione, sol perchè a gennaio 2018 in (OMISSIS) vi è stato un attentato terroristico che ha provocato 13 morti: ma va da sè che il rischio di attentati terroristici non integra gli estremi della “violenza indiscriminata derivante da conflitto armato” di cui è menzione nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il motivo è dunque inammissibile per difetto di interesse, ex art. 100 c.p.c., in quanto le stesse fonti internazionali invocate dal ricorrente a dimostrazione dell’erroneità della sentenza d’appello finiscono per confermarne, al contrario, la correttezza.

1.2. Non sarà superfluo aggiungere che il primo motivo di ricorso, a partire dalla p. 10, fa ripetutamente riferimento alla decisione “del Tribunale”, il che lo rende inammissibile, ad abundantiam, in quanto non rivolto a censurare la sentenza d’appello.

2. Col secondo motivo il ricorrente impugna la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Nella illustrazione del motivo il ricorrente si limita a formulare alcuni principi generali in tema di protezione umanitaria, a ricordare che ha frequentato alcuni corsi di formazione in Italia e di avere svolto varie attività lavorative.

2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per totale estraneità alla ratio decidendi.

La Corte d’appello ha infatti ritenuto che in (OMISSIS) non sussista una situazione di violazione generalizzata dei diritti umani fondamentali, e che di conseguenza in caso di rimpatrio l’odierno ricorrente non subirebbe alcuna violazione di quei diritti.

Tale statuizione non viene censurata dal ricorso, il quale incorre pertanto nel più evidente dei vizi di inammissibilità: trascurare di confrontarsi con la reale motivazione sottesa dal provvedimento impugnato.

3. L’istanza di liquidazione dell’onorario proposta dall’avv. Lidia Bianco Speroni, quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fatta pervenire a questa Corte a mezzo del servizio postale ed acclusa agli atti, va dichiarata irricevibile.

Stabilisce, infatti, il D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, comma 2 (testo unico delle spese di giustizia) che la liquidazione dell’onorario al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per l’attività svolta nel giudizio di legittimità, sia compiuta dal giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato per effetto della decisione di legittimità: e dunque, nel nostro caso, il Tribunale di Brescia.

4. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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