Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13529 del 02/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13529
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27327-2014 proposto da:
CASA ACCOGLIENZA F.LLI A. E L.G.R., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MONTE DI CRETA 85, presso lo studio
dell’avvocato, ANTONIO PORFILIO, rappresentato difeso dall’avvocato
EMIDIO GUASTADISEGNI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI VASTO;
– intimato –
avverso sentenza n. 371/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di
PESCARA, depositata il 31/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/02/2020 oa1 Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– la CASA DI ACCOGLIENZA F.lli A. e L.G.R., ricorrente avverso la sentenza n. 371/07/14 della CTR di L’Aquila, sez. staccata di Pescara, ha dichiarato, a seguito di definizione bonaria intercorsa con il Comune di Vasto, di rinunciare al ricorso proposto in data 14.11.2014 ed ha prodotto la notifica di tale rinunzia alla controparte, Comune di Vasto;
– in ragione di tale rinuncia al ricorso, la CASA DI ACCOGLIENZA F.lli A. e L.G.R. ha richiesto di non provvedere sulle spese non essendosi costituito il Comune di Vasto;
– va, pertanto, dichiarata la declaratoria di estinzione del giudizio, con esclusione dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018);
– nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 2 luglio 2020