Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13529 del 01/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 01/07/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 01/07/2016), n.13529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 965-2014 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO DE

MICHELE, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., società con socio unico, in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende,

per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1246/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

uditi gli avvocati Sergio GALLEANO e Franco Raimondo BOCCIA per

delega orale dell’avvocato Arturo Maresca;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Bologna F. R. espose di essere stata assunta da Poste italiane spa con la qualifica “E” operatore junior e mansioni riconducibili all’area operativa, con contratti a tempo determinato dal 19 giugno 2006 al 15 settembre 2006; dal 2 novembre 2006 al 31 gennaio 2007; dal 2 aprile 2007 al 31 maggio 2007; dal 17 settembre 2007 al 31 ottobre 2007 e dal 1 febbraio 2008 al 31 marzo 2008.

L’assunzione, per tutti i contratti, avvenne “ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis come modificato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266”.

La ricorrente chiese che venisse dichiarata l’illegittimità della apposizione del termine per contrarietà della normativa nazionale di cui D.Lgs. n. 368 del 2001 alla normativa europea dell’accordo quadro recepito nella direttiva dell’Unione europea 1999/70.

Il Tribunale di Bologna rigettò il ricorso e la decisione fu confermata dalla Corte d’appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 16 ottobre 2016.

Contro tale decisione la ricorrente propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, con il primo denunziando violazione delle clausole 4 e 8.1 della direttiva europea 1999/70, con il secondo denunziando violazione della clausola n. 5 della medesima direttiva.

La ricorrente conclude nel senso che “a decorrere dal secondo contratto, non poteva che trovare applicazione la normativa ordinaria di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 con la conseguente nullità del termine apposto in violazione di tale norma e la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato” (ricorso, pag. 25).

Poste italiane spa si è difesa con controricorso.

La Sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria, in sequenza con quanto disposto per la causa F. c. Poste italiane spa (r.g. 17638/2011), ha rimesso la controversia al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alla Sezioni unite. Il Primo Presidente ha disposto che la Corte pronunci a Sezioni unite.

Le parti hanno depositato memorie per l’udienza. Nella sua memoria la difesa della ricorrente ha prospettato una serie di possibili contrasti tra la disciplina italiana da applicare al caso in esame e la disciplina europea dettata dalla direttiva che ha recepito l’accordo quadro.

La causa è stata discussa dagli avvocati delle parti e dal PG, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve sottolinearsi che il ricorso contiene una pluralità di contraddizioni, perchè nella intestazione si afferma che la ricorrente è F.R., mentre nella esposizione del fatto si indica come ricorrente D.C.N.. Inoltre, nella intestazione si chiede la cassazione di una sentenza della Corte d’appello di Firenze, mentre nel corso della esposizione si afferma che la sentenza da cassare è quella della Corte d’appello di Bologna, che viene prodotta in allegato al ricorso.

Si tratta di evidenti errori di scrittura che non rendono inammissibile il ricorso, in quanto appare evidente, dalla lettura complessiva dell’atto, della sentenza allegata e del controricorso, che la vicenda di cui si discute riguarda la signora F. e la decisione adottata dalla Corte d’appello di Bologna con la sentenza prodotta unitamente al ricorso.

Ciò premesso, deve osservarsi che la controversia in esame ripropone, anche se solo in parte, i temi oggetto della controversia F. c. Poste italiane spa (ricorso per cassazione n. r.g.

17638/2011), decisa da Cass., sez. un., 31 maggio 2016, n. 11374.

I fatti delle due controversie sono del tutto analoghi, perchè si è in presenza di una reiterazione di contratti a termine, stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, con medesime mansioni e qualifica.

Nel caso in esame si tratta di cinque contratti: dal 19 giugno 2006 al 15 settembre 2006; dal 2 novembre 2006 al 31 gennaio 2007; dal 2 aprile 2007 al 31 maggio 2007; dal 17 settembre 2007 al 31 ottobre 2007 e dal 1 febbraio 2008 al 31 marzo 2008. Quindi, il periodo complessivo di lavoro è stato di poco meno di 13 mesi, in un arco di tempo che va dal giugno 2006 al marzo 2008, con intervalli tra un contratto e l’altro sempre superiori ai 60 giorni, tranne che tra il primo ed il secondo in cui l’intervallo fu di 48 giorni.

Il ricorso per cassazione ripropone solo alcuni dei motivi di cui al ricorso 17638/2001, mentre le memorie delle due controversie, tanto quelle depositate dinanzi alla Sezione lavoro quanto quelle finali depositate dinanzi alle Sezioni unite, sono sovrapponibili e si concludono con le medesime prospettazioni di questioni di pregiudizialità.

La sovrapponibilità dei temi in discussione e la correlativa identità delle ragioni della decisione, impongono, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., di motivare la decisione in modo succinto, mediante rinvio a quanto esposto in Cass., sez. un., 31 maggio 2016, n. 11374.

Sulla base di tali ragioni, che qui debbono essere integralmente richiamate, il ricorso deve essere rigettato, considerando, in particolare che la sequenza di contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti prima ricostruita, considerata la durata di ciascun contratto, la durata degli intervalli tra un contratto e l’altro e la durata complessiva del rapporto, è rispettosa della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001 come integrata dalla L. n. 247 del 2007; non è ipotizzabile una forma di frode alla legge ai sensi dell’art. 1344 c.c. (cfr., sentenza cit., punti 62-63), e la normativa dettata dal legislatore italiano in materia è conforme alla direttiva europea (cfr., sentenza cit., punti 64-81).

La spese del giudizio di legittimità devono essere compensate, considerata la problematicità della materia attestata dalla rimessione alle Sezioni unite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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