Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13528 del 30/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 30/05/2017, (ud. 17/02/2017, dep.30/05/2017),  n. 13528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24092/2014 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO M. SPINAZZOLA giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE ANAS SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui

è difesa per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1190/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 19/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.C. nel 1997 convenne dinanzi al Tribunale di Bari l’ANAS, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale.

A sostegno della domanda dedusse che:

-) il (OMISSIS), mentre percorreva la strada SS (OMISSIS), di proprietà dell’ANAS, era uscito di strada ed aveva patito danni alla persona;

-) lo sbandamento ed il sinistro erano stati provocati da un concorso di cause tutte imputabili all’ANAS: la pericolosità della strada, la scarsa illuminazione, un guard rail inefficiente, la mancanza di segnali di pericolo.

2. Con sentenza 10 aprile 2007 n. 928 il tribunale rigettò la domanda, ritenendo che la causa del sinistro fu unicamente l’eccessiva velocità della vittima.

La Corte d’appello di Bari con sentenza 19 settembre 2013 n. 1190 rigettò il gravame di P.C., ritenendo che:

-) l’asfalto era in buone condizioni perchè così risultava dal rapporto redatto in conseguenza del sinistro;

-) il guard rail aveva assolto pienamente la sua funzione di contenimento;

-) la segnaletica sul posto era esistente, pertinente ed adeguata (segnali di pericolo, delimitatori di curva, limiti di velocità).

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da P.C., con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito l’ANAS.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 2051, 2697 c.c..

Deduce, al riguardo, che erroneamente la Corte d’appello avrebbe escluso la colpa dell’ANAS; che in realtà tale colpa sussisteva, poichè sul luogo si erano verificati altri sinistri, ed era dunque oggettivamente pericoloso; che inoltre la Corte d’appello non aveva compiutamente esaminato le testimonianze e la c.t.u..

1.2. Il motivo è manifestamente inammissibile: sia perchè estraneo alla ratio decidendi (che ha ravvisato la causa del sinistro nella condotta di guida imprudente della vittima), sia perchè sollecita da questa corte una nuova valutazione delle prove.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto insussistente il nesso di causa tra la condotta dell’ANAS ed il sinistro; che l’errore sarebbe consistito nell’avere posto a base del proprio convincimento un rapporto della polizia stradale impreciso; nell’avere privilegiato alcuni testimoni rispetto ad altri; nell’avere omesso di rinnovare una c.t.u. carente.

2.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, perchè lungi dal lamentare l’omesso esame d’un fatto, sollecita in realtà una nuova valutazione delle prove.

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

Poichè la parte vittoriosa è un’amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 5028 del 18/04/2000, Rv. 535811).

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna P.C. alla rifusione in favore di ANAS delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 5.600, oltre I.V.A. e rimborso delle spese prenotate a debito;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.C. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA