Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13528 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/06/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.I.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 115/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 14.5.08, depositata il 05/06/2008; udita la

relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2011

dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 maggio 2011, dal Relatore Cons. Dr. Maria Giovanna Sambito;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La CTR del Lazio, con sentenza n. 115/28/08, depositata il 5 giugno 2008, ha confermato la sentenza della CTP di Roma con la quale era stato accolto il ricorso di C.I.R. avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dell’IRAP, rilevando, tra l’altro, che l’eccezione d’inammissibilità dell’istanza relativa agli anni 2000, 2001, per avere la contribuente aderito al condono ex Lege n. 289 del 2002, era tardiva, non essendo stata formulata “nel ricorso introduttivo”.

2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, la contribuente non ha presentato difese.

3. Con l’unico motivo del ricorso, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, sottoponendo alla Corte il seguente quesito: “Dica la Corte -diversamente dalla declaratoria d’inammissibilità del giudice a quo della questione, in quanto ritenuta nuova D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57 – se la deduzione con la quale l’agenzia delle entrate eccepisca, in via preliminare, la preclusione del diritto al rimborso dell’Irap per gli anni 2001 e 2002, in quanto il contribuente per quelle annualità ha aderito al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 7, sia ammissibile, ancorchè formulata per la prima volta in sede di appello, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo”.

Il motivo appare manifestamente fondato, in quanto la questione dell’adesione al condono non costituisce eccezione preclusa in appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2. Questa Corte ha precisato che, in tema di condono fiscale, ex Lege n. 289 del 2002, l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta (anche, dell’IRAP), con la conseguenza che “l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra” (Cass. n. 25239 del 2007).

In particolare, in relazione al profilo della tardività dell’eccezione processuale riguardante l’adesione del contribuente al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 7, la Corte ha osservato che “le questioni relative all’applicazione del condono, pur non risolvendosi interamente nei problemi processuali, partecipano anche di tale natura e sono, perciò, rilevabili d’ufficio, senza che occorra una specifica proposizione ad opera della parte interessata a farle valere” (Cass. n. 25239 del 2007 in motivazione). Tale operare officioso concerne sia le liti relative all’accertamento dell’obbligazione tributaria, sia le liti relative ad istanze di rimborso, e in entrambi i tipi di giudizi l’operare officioso si connette ai riflessi di ordine pubblico nascenti dall’elisione della pretesa impositiva, realizzata in virtù dell’adesione al condono (Cass. n. 17142/2008).

4. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, sicchè, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa va decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., col rigetto dell’istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni 2000 e 2001 e 2002, in quanto, per quelle annualità, la contribuente ha aderito al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 7;

ritenuto che si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità, qui applicata, si è consolidata nelle more del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente volto al rimborso dell’IRAP negli anni 2000 e 2001. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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