Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13528 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto ai n. 25681/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IPA PRECAST s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo, in

persona del legale rapp.te p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2995/64/15 della Commissione Regionale

Tributaria della Lombardia – sede di Brescia, depositata in data

3/7/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

febbraio 2020 dal dott. Napolitano Angelo;

Fatto

In data 16/5/2012 l’Ufficio notificò, alla IPA PRECAST s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo (d’ora in poi anche “la contribuente” o “la società intimata”) l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) per il pagamento dell’imposta di registro e accessori dovuti in relazione alla richiesta di registrazione del decreto ingiuntivo n. 5775/2010, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 21 dicembre 2010.

Con il detto provvedimento monitorio il Tribunale aveva ingiunto al Consorzio Stabile T&T, quale capogruppo e mandatario di una ATI costituita tra esso, la odierna contribuente e la società Fersalento s.r.l. al fine dell’aggiudicazione ed esecuzione dei lavori appaltati da Italfer S.p.A. per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., il pagamento in favore della società intimata dell’importo di Euro 1.214.699,15, oltre ad interessi e spese.

Nel ricorso per decreto ingiuntivo la ragione della pretesa era stata ricondotta al mancato trasferimento alla società intimata, allora ricorrente in via monitoria, da parte del Consorzio stabile, di somme, costituenti corrispettivo di opere eseguite in relazione all’appalto, incassate da quest’ultimo in virtù di un rapporto di mandato a ricevere dalla stazione appaltante i pagamenti effettuati a fronte dell’approvazione degli stati di avanzamento lavori, salvo l’obbligo di riversare alle società mandanti, all’interno dell’ATI, le quote di corrispettivo loro spettarti.

Per quel che in questa sede ancora rileva, l’Ufficio liquidò l’imposta di registro sul decreto ingiuntivo in misura proporzionale al 3/0 a carico del Consorzio mandatario.

La contribuente propose ricorso alla CTP di Bergamo, dolendosi che l’Ufficio aveva applicato l’imposta di registro in misura proporzionale anzichè fissa, come sarebbe stato doveroso in base al principio di alternatvità tra imposta di registro ed iva, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40.

Ne contraddittorio con l’Ufficio, la CTP respinse il ricorso.

Su appello della contribuente, la CTR riformò la sentenza di prime cure ed accolse il ricorso di primo grado.

Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo.

La società contribuente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1.Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 5 e 40, del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa Parte Prima, art. 8, lett. b), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’Avvocatura erariale si duole che erroneamente la CTR ha ritenuto che la somma portata nel decreto ingiuntivo è oggetto di un’operazione soggetta ad iva. Ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1, si considerano operazioni imponibili a fini iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di qualsiasi soggetto nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni.

Nella fattispecie che ci occupa, sono imponibili ai fini iva le operazioni poste in essere nell’ambito del rapporto di appalto intercorrente tra l’ATI e la società appaltante, ma diverso sarebbe il regime giuridico dei rapporti intercorrenti tra i singoli soggetti costituenti l’ATI.

La CTR, pur muovendo dalla premessa, corretta, che la fonte dell’obbligazione per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo risiedesse non nel contratto di appalto, ma nel contratto di mandato che legava la odierna contribuente, mandante, e il Consorzio stabile, mandatario, ne avrebbe fatto discendere una interpretazione errata, ossia che anche l’obbligazione ex mandato rientrasse nel campo di applicazione dell’iva, con il corollario dell’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa.

La non condivisibilità dell’affermazione fatta dalla CTR, circa l’assoggettabilità ad iva della prestazione tra mandatario e mandante, starebbe nella circostanza che nessuna prestazione di servizi o cessione di beni l’odierna contribuente aveva effettuato a favore del Consorzio stabile mandatario dell’ATI.

L’obbligo in capo al Consorzio di riversare in favore della contribuente le somme ricevute dalla stazione appaltante troverebbe la sua fonte in un rapporto diverso da quello (di appalto) nell’ambito del quale sono state rese le prestazioni di servizi assoggettate ad iva.

2. Il motivo è infondato.

Il dispositivo della sentenza impugnata, infatti, è conforme al diritto, anche se questa Corte, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., u.c., deve correggerne la motivazione.

2.1. Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, comma 1, primo periodo, dispone che “per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta su valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa”.

Orbene, ai fini dell’imposta di registro in misura fissa del decreto ingiuntivo, non è necessario che questo sia emesso in esito ad un’azione di tutela giurisdizionale spiegata nei confronti della controparte, inadempiente, del rapporto avente ad oggetto la prestazione di servizi soggetta ad iva; è sufficiente che con quel decreto ingiuntivo si tenda ad ottenere dall’ingiunto il pagamento di quanto dovuto (corrispettivo imponibile più iva) in relazione alla prestazione di servizi effettuata dal creditore, soggetta ad iva.

La ratio della disposizione citata è chiara, ed è volta ad evitare che il creditore che abbia effettuato una prestazione di servizi o una cessione di beni soggetta ad iva, o tre ad essere obbligato a versare l’iva all’erario, debba anche pagare l’imposta di registro in misura proporzionale sull’atto (in questo caso giudiziario) relativo a quella prestazione di servizi o a quella cessione di beni.

Nella fattispecie che ci occupa, è vero che la contribuente ha agito contro il Consorzio stabile per l’adempimento verificatosi nell’ambito di un rapporto di mandato intercorrente tra essa (mandante) e il Consorzio medesimo (mandatario inadempiente), ma è pur vero che quest’ultimo era obbligato a riversare alla mandante la stessa somma (corrispettivo imponibile più iva) ricevuta dalla stazione appaltante ber i lavori effettuati dalla contribuente e da questa direttamente “fatturati” alla committente. Orbene, l’azione monitoria intrapresa era funzionale alla tutela di un diritto ad una somma di denaro avente titolo in una prestazione di servizi effettuata dalla creditrice, somma di cui una parte la creditrice avrebbe dovuto versarla all’erario a titolo di iva.

Ne consegue che, essendo il decreto ingiuntivo comunque relativo al pagamento del corrispettivo, oltre iva, di una prestazione di servizi effettuata dalla contribuente: obbligata al pagamento dell’iva in favore dell’erario, non può pretendersi l’imposta di registro in misura proporzionale.

La fattispecie è analoga a quella che si verifica nel caso in cui il creditore ottenga l’emissione nei confronti del solo fideiussore di un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo, oltre l’iva, di una prestazione di servizi effettuata nei confronti di un debitore principale: anche qui il creditore agirebbe contro il fideiussore nell’ambito di un rapporto di garanzia, ma ciò non esclude che il decreto ingiuntivo sarebbe relativo ad una prestazione di servizi soggetta ad iva, con la conseguenza che l’atto giudiziario sarebbe tassabile in misura fissa e non proporzionale, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, comma 1, primo periodo (Cass., n. 9390/2007).

3. In conclusione, il ricorso è infondato.

Non avendo la contribuente svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 2 luglio 2020

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