Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13527 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/06/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE BENEDETTO CROCE, N. 97, presso lo studio dell’avv.

LALLINI Gianluigi che lo rappresenta e difende giusta procura

speciale ad litem a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 26.5.08, depositata il 09/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA

SAMBITO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 maggio 2011, dal Relatore Cons. Dr. Maria Giovanna Sambito;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 57/35/08, depositata il 9 giugno 2008, con la quale è stato riconosciuto a G.B., medico di base convenzionato con il S.s.n., il diritto al rimborso dell’IRAP, versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001. In particolare, il giudice a quo, ha affermato che la presenza di un collaboratore part-time, con le funzioni di segretaria e l’utilizzo di beni strumentali (computer, stampanti ed arredi vari) non facevano venir meno il fatto che l’attività professionale era svolta “senza un’autonoma organizzazione”. Il contribuente resiste con controricorso.

2. Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP e chiede a questa Corte se nell’ipotesi “di contribuente esercente la professione di medico di base che si avvalga in modo non occasionale di un dipendente a part- time che presti la sua opera come segretaria, sussista il requisito dell’autonoma organizzazione, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c)”.

3. Il ricorso appare manifestamente fondato. Le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SU n. 12108 del 2009) hanno affermato il principio, secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. La sentenza impugnata ha accertato tale requisito: il fatto che il rapporto di lavoro con la segretaria non sia a tempo pieno non equivale, di certo, all’occasionalità del lavoro stesso.

La circostanza, inoltre, che i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale debbano munirsi, per accedere alla convenzione e mantenerla, di uno studio dotato di caratteristiche ed attrezzature specifiche, non li esenta dall’imposta – come invece affermato dal contribuente – in costanza, beninteso, dell’altro presupposto sopra enunciato (cfr. Cass. n. 10240/2010 secondo cui, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione non è integrato dalla mera disponibilità dello studio).

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.” che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, sicchè, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa va decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., col rigetto dell’istanza di rimborso proposta dal contribuente;

ritenuto che si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità, qui applicata, si è consolidata in epoca successiva all’emissione della sentenza d’appello.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso, cassa e decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente, spese compensate.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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