Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13527 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 18/05/2021), n.13527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34479/19 proposto da:

-) A.A., elettivamente domiciliato a Roma, piazza

Cavour, presso la Cancelleria della III Sezione Civile della Corte

di cassazione, difeso dall’avvocato Massimo Gilardoni, in virtù di

procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia 23.7.2019 n.

1181;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.A., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese per timore di essere arrestato a causa delle proprie tendenze omosessuali.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento A.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Brescia, che la rigettò con ordinanza 11.7.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Brescia con sentenza 23.7.2019.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perchè il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perchè nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 non potesse essere concessa in quanto il richiedente non si trovava in alcuna condizione di vulnerabilità.

3. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da A.A. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso contiene due censure.

Una prima censura investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il suo racconto.

Senza prospettare alcuna violazione di legge, il ricorrente si limita a sostenere che “le discrepanze emerse nel corso del colloquio avanti la commissione non sono tali da inficiare il racconto”.

1.1. Con una seconda censura il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non si è “soffermata sul periodo di permanenza in Libia nel corso del quale fu arrestato e detenuto in carcere”.

1.1. La prima censura è inammissibile.

Questa Corte ha già stabilito che “la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (…), dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 01)

Nel caso di specie, invece, il ricorrente si limita a contrapporre il proprio giudizio a quello compiuto dalla Corte d’appello.

1.2. La seconda censura è, nello stesso tempo, inammissibile ed infondata.

Innanzitutto è inammissibile in quanto il ricorrente non si cura di precisare a quale fine e con riferimento a quale domanda essa viene proposta (asilo, protezione sussidiaria, protezione umanitaria).

In secondo luogo è inammissibile perchè la questione che ne forma oggetto non risulta prospettata in appello.

In terzo luogo, la censura sarebbe comunque infondata, perchè le vicende trascorse nel paese di transito non rilevano di per sè, ma solo quando siano state di durata ed intensità tali da comportare strascichi psicologici di per sè idonee a rendere il richiedente “vulnerabile”.

E tale circostanza non risulta non solo provata, ma mai nemmeno dedotta in giudizio.

2. Col secondo motivo il ricorrente impugna la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. or Nella illustrazione del motivo, dopo una ampia premessa dedicata all’enunciazione di principi astratti, il ricorrente conclude affermando che “il Tribunale di Brescia” (sic) non avrebbe esaminato il percorso di inserimento compiuto dal richiedente in Italia, nè la “incolmabile sproporzione tra la condizione di provenienza e quella conseguita nel paese ospitante”.

2.1. Il motivo è nello stesso tempo inammissibile ed infondato.

Innanzitutto è inammissibile perchè il ricorrente investe con la censura in esame non la sentenza d’appello, ma quella di primo grado.

In secondo luogo è inammissibile in quanto il ricorrente non indica quale sarebbe la “situazione conseguita nel paese ospitante”, quando sia stata provata e con quali mezzi.

In ogni caso il motivo sarebbe infondato in quanto, avendo la corte di merito – con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede ritenuto che nel paese di provenienza il richiedente non correrebbe il rischio di gravi violazioni dei diritti umani, diventa del tutto irrilevante la situazione lavorativa raggiunta dal richiedente stesso nel nostro paese.

3. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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