Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13527 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso iscritto al n. 15730/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IPA PRECAST s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo, in

persona del legale rapp.te p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza in, 5715/54/14 della Commissione Regionale

Tributaria della Lombardia – sede di Brescia, depositata in data

15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

febbraio 2020 dal Dott. Napolitano Angelo;

Fatto

In data 9/1/2012 l’Ufficio notificò alla IPA PRECAST s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo (d’ora in poi anche “la contribuente” o “la società intimata”) l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) per il pagamento dell’imposta di registro e accessori dovuti in relazione alla richiesta di registrazione del decreto ingiuntivo n. 284/2009, emesso dal Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, in data 7 aprile 2009.

Con il detto provvedimento monitorio il Tribunale aveva ingiunto alla società Ing. C.S. Grandi Lavori s.p.a. (d’ora in poi, anche ” S.”) di pagare immediatamente alla società contribuente la somma di Euro 659.612,73 oltre iva ed oltre interessi legali “da calcolarsi alla data del 31/12/2008 (data della lettera con la quale S. ha comunicato di aver già incassato da Metropolitana Milanese s.p.a. le somme oggetto del presente ricorso) sino al saldo”.

L’ingiunzione era emessa sulla base di una lettera di riconoscimento del debito proveniente dalla S..

Le somme oggetto della domanda monitoria erano dovute in forza di contratto di mandato concluso tra la odierna contribuente, mandante, in qualità di partecipante ad una ATI, e la S., che nella detta ATI aveva assunto la qualità di mandataria.

In particolare la società contribuente, partecipante all’ATI, aveva stipulato un contratto di appalto con un committente pubblico, la società Metropolitana Milanese s.p.a., per la costruzione della linea M2 della Metropolitana di Milano.

Contestualmente alla costituzione dell’ATI, le due imprese mandanti all’interno dell’ATI, tra cui la odierna contribuente, avevano conferito a S. l’impresa mandataria) il potere di incassare e di quietanzare le somme dovute sia in acconto che a saldo dalla committente Metropolitana Milanese.

La S., dunque, aveva assunto l’obbligo, in esecuzione del mandato, di ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla società committente, versate a fronte delle prestazioni eseguite dalla Ipa Precast s.r.l., sicchè il decreto ingiuntivo emesso su richiesta di quest’ultima nei confronti della S. costituiva il frutto di un’actio mandati esercitata dalla mandante nè confronti della mandataria che non le aveva restituito le somme incassate dalla società appaltante per l’esecuzione di lavori effettuati dalla mandante medesima.

Ricevuto il decreto ingiuntivo, l’ufficio liquidò sia l’imposta di registro in misura proporzionale sulla somma di cui era stato ingiunto il pagamento con il decreto ingiuntivo, sia l’imposta proporzionale sull’atto di riconoscimento di debito posto in essere da S. nei confronti della contribuente, richiamato nel decreto ingiuntivo.

L’odierna contribuente impugnò l’avviso di liquidazione dinanzi alla CTP di Bergamo, che, nel contraddittorio con l’ufficio, accolse il ricorso, ritenendo che il principio di alternatività tra iva ed imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 ostasse a che il decreto ingiuntivo fosse tassato in misura proporzionale.

Con riferimento alla lettera di ricognizione di debito richiamata nel decreto ingiuntivo e, prima ancora, nel ricorso teso ad ottenerlo, la CTP non ne riconobbe la natura ricognitiva attribuitale, invece, dall’Ufficio.

Quest’ultimo propose appello dinanzi alla CTR della Lombardia, sezione di Brescia, che lo rigettò, evidenziando, tra l’altro, con riferimento alla ricognizione di debito, che l’Ufficio, nell’avviso di liquidazione impugnato dalla contribuente, si era riferito alla lettera datata 28/11/2008, mentre con l’atto di appello si sarebbe riferito alla lettera datata 31/12/2008, con una inammissibile volontà di sostituire in corso di causa l’atto da tassare.

Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

La società contribuente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1.Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa Parte Prima, art. 8, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a), in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’Ufficio censura la sentenza di appello per aver essa erroneamente riferito il decreto ingiuntivo, sottoposto ad imposta di registro, ad un rapporto avente ad oggetto una prestazione di servizi da parte della odierna contribuente soggetta ad iva, ritenendo conseguentemente tassabile l’atto giudiziario in misura fissa in base al principio di alternatività tra imposta di registro ed iva, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, comma 1, primo periodo, dispone che “per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa”.

Orbene, ai fini dell’imposta or registro in misura fissa del decreto ingiuntivo, non è necessario che questo sia emesso in esito ad un’azione di tutela giurisdizionale spiegata nei confronti della controparte, inadempiente, del rapporto avente ad oggetto la prestazione di servizi soggetta ad iva; è sufficiente che con quel decreto ingiuntivo si tenda ad ottenere dall’ingiunto il pagamento di quanto dovuto (corrispettivo imponibile più iva) in relazione alla prestazione di servizi effettuata dal creditore, soggetta ad iva. La ratio della disposizione citata è chiara, ed è volta ad evitare che il creditore che abbia effettuato una prestazione di servizi o una cessione di beni soggetta ad iva, oltre ad essere obbligato a versare Viva all’erario, debba anche pagare l’imposta di registro in misura proporzionale sull’atto (in questo caso giudiziario) relativo a quella prestazione di servizi o a quella cessione di beni.

Nella fattispecie che ci occupa, è vero che la contribuente ha agito contro la S. per l’inadempimento verificatosi nell’ambito di un rapporto di mandato intercorrente tra essa (mandante) e la S. medesima (mandataria inadempiente), ma è pur vero che quest’ultima era obbligata a riversare alla mandante la stessa somma (corrispettivo imponibile più iva) ricevuta dalla stazione appaltante per i lavori effettuati dalla contribuente e da questa direttamente “fatturati” alla committente.

Orbene, l’azione monitoria intrapresa era funzionale alla tutela di un diritto ad una somma di denaro avente titolo in una prestazione di servizi effettuata dalla creditrice, somma di cui una parte la creditrice avrebbe dovuto versarla all’erario a titolo di iva.

Ne consegue che, essendo il decreto ingiuntivo comunque relativo al pagamento del corrispettivo, oltre iva, di una prestazione di servizi effettuata dalla contribuente, obbligata al pagamento dell’iva in favore dell’erario, non può pretendersi l’imposta di registro in misura proporzionale.

La fattispecie è analoga a quella che si verifica nel caso in cui il creditore ottenga l’emissione nei confronti del solo fideiussore di un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo, oltre l’iva, di una prestazione di servizi effettuata nei confronti di un debitore principale: anche qui il creditore agirebbe contro il fideiussore nell’ambito di un rapporto di garanzia, ma ciò non esclude che il decreto ingiuntivo sarebbe relativo ad una prestazione di servizi soggetta ad iva, con la conseguenza che l’atto giudiziario sarebbe tassabile in misura fissa e non proporzionale, ai sensi del D.P.R. n., n. 131 del 1986, art. 40, comma 1, primo periodo (Cass., n. 9390/2007).

3. Con il secondo motivo, rubricato “Illegittimità della sentenza della CTR per violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22 e del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata, Tariffa Parte Prima, art. 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’Ufficio si duole che a causa di un mero errore materiale, contenuto nell’avviso di liquidazione, all’atto di ricognizione ci debito enunciato nel decreto ingiuntivo e posto a base di quest’ultimo era stata attribuita la data del 28 novembre 2008; anzichè quella del 31 dicembre 2008.

Tale errore, tuttavia, non avrebbe escluso la facile individuazione dell’atto ricognitivo ripreso a tassazione ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, cioè della lettera con la quale la mandataria Salirli aveva riconosciuto di dover riversare alla contribuente mandante la somma ricevuta dalla stazione appaltante.

3.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.

La commissione di un errore materiale nell’indicazione dell’atto con cui la S. aveva riconosciuto il debito nei confronti della odierna contribuente non osta alla facile individuazione di esso, posto a base del ricorso monitorio ed “enunciato” nel pedissequo decreto ingiuntivo.

Ne consegue l’applicabilità del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, comma 1.

Tuttavia, analogamente a quanto si è osservato con riferimento al primo motivo di ricorso, l’atto di ricognizione di debito posto in essere dalla S. ed “enunciato” nei decreto ingiuntivo si riferisce pur sempre ad un’obbligazione di pagamento di somme che trova la sua radice causale in una prestazione di servizi, eseguita dalla odierna contribuente, soggetta ad iva.

Si deve applicare, dunque, l’imposta nella misura fissa stabilita dalla Tariffa Parte Seconda, art. 1, lett. b), vigente ratione temporis (Euro 168), non quella proporzionale prevista nella della Tariffa Parte Seconda, art. 1, lett. a) che richiama la Tariffa Parte Prima, art. 3.

4. In conclusione, il ricorso è fondato per quanto di ragione, solo in relazione ai secondo motivo.

Considerata la parziale soccombenza dell’Agenzia ricorrente, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo nei limiti di cui in motivazione.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al solo motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara soggetto all’imposta di registro in misura fissa l’atto di ricognizione del debito posto in essere da S. nei confronti della odierna contribuente, enunciato nel decreto ingiuntivo.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 2 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA