Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13527 del 01/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 01/07/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 01/07/2016), n.13527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29427-2010 proposto da:

M.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato SOLDANO

SANSONE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNA

AMANTEA, DANTE STABILE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N.144,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI LA PECCERELLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELA FABBI,

giusta delega in atti;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587,

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, GIUSEPPINA GIANNICO,

ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 782/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 02/09/2010 R.G.N. 495/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega verbale GIANNICO

GIUSEPPINA;

udito l’Avvocato OTTOLINI TERESA per delega Avvocato FABBI

RAFFAELA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 782 del 2010, la Corte d’appello di Salerno confermava la sentenza della Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato l’improponibilità del ricorso presentato da M. M. al fine di ottenere l’accertamento del diritto ai benefici previdenziali previsti dall’art. 13 comma otto della L. n. 257 del 1992, per avere lavorato per oltre 10 anni con esposizione ad amianto nel periodo dal 1964 al 1985, alle dipendenze della Marzotto sud s.

p.a.

La Corte confermava la valutazione del Tribunale, secondo la quale il diritto del M. era estinto per l’intervenuta decadenza prevista dal D.L. del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 5 conv.

con modif. in L. n. 326 del 2003, avendo egli presentato la domanda all’Inail il 3 novembre 2006, in violazione del termine ultimo del 15 giugno 2005 stabilito dal decreto interministeriale del 27 ottobre 2004. Aggiungeva che sussisteva assoluta carenza di prova dell’avvenuta esposizione al rischio.

Per la cassazione della sentenza Mario M. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui hanno resistito con controricorso l’Inail e l’Inps.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come primo motivo il ricorrente deduce l’errata applicazione della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132 e sostiene che la nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 1 sarebbe inapplicabile nei suoi confronti, avendo egli già maturato il diritto a pensione alla data del 2 ottobre 2003.

2. Come secondo motivo, epigrafato come “proponibilità e procedibilità del ricorso”, sostiene che la sua azione giudiziaria aveva ad oggetto non il riconoscimento del diritto alla prestazione pensionistica, bensì alla riliquidazione della prestazione, sicchè non occorreva la presentazione di una domanda amministrativa, non trovando quindi applicazione l’art. 443 c.p.c.. Riferisce, in merito all’assoluta carenza di prova dell’esposizione al rischio amianto ritenuta dalla Corte territoriale, di avere richiesto l’acquisizione della c.t.u. disposta in procedimenti paralleli celebrati innanzi al Tribunale di Salerno, in cui l’ausiliare aveva ricostruito il processo produttivo e rilevato che l’impianto industriale era stato realizzato con un utilizzo massivo di amianto, presente anche nei macchinari dotati di sistemi di frizione e di impianti frenanti con alta percentuale di amianto, che rilasciavano polveri nell’ambiente.

Aggiunge di avere anche richiesto disporsi in via subordinata c.t.u.

al fine di accertare, sulla scorta della documentazione da acquisire presso la competente sede dell’Inail, la prova dell’esposizione ad amianto con valore di rischio superiori a quelli consentiti dal D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31.

3. Come riferito nello storico di lite, la Corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda sulla base di due distinte e concorrenti argomentazioni: ha ritenuto in primo luogo la maturazione della decadenza prevista dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 5 conv. con modif. in L. n. 326 del 2003; ha ritenuto inoltre la carenza della prova dell’avvenuta esposizione a rischio, argomentando che le richieste istruttorie formulate, per prova testimoniale e consulenza tecnica, erano in parte inammissibili, in quanto finalizzate (le prime) a conseguire giudizi, e l’ammissione di consulenza tecnica contrastata dall’impossibilità di ricostruire l’esatta ubicazione della postazione lavorativa del ricorrente, considerati i vastissimi interni del cessato opificio ove egli aveva lavorato.

3.1. Tale seconda ratio decidendi non è stata utilmente smentita dalla parte ricorrente, risultando il motivo che la attinge inammissibile.

Occorre qui in primo luogo rilevare che la formulazione dei motivi impone di escludere che possa ritenersi soddisfatta la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4. Questa norma, secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, stabilisce che i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali, poichè il giudizio di cassazione è a critica vincolata, sicchè la tassatività e specificità dei motivi di ricorso esige la formulazione del vizio in modo che esso possa rientrare nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (per tutte, Cass., n. 17183 del 2003, n. 10420 del 2005, Cass. n. 15882 del 2007). Non è quindi consentita l’esposizione diretta e cumulativa delle critiche che si muovono alla sentenza, quando la sua formulazione non permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato, così rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (v. Cass. n. 19443 del 23/09/2011, n. 15242 del 12/09/2012, n. 9793 del 23/04/2013, S.U. Sez. U, n. 9100 del 06/05/2015).

Nel caso in esame, la censura avente ad oggetto l'”asserita carenza di prova dell’esposizione al rischio amianto” si limita a riproporretk ragioni che secondo il ricorrente sosterrebbero il proprio diritto, senza specificare quale sia il vaglio che viene demandato a questa Corte di legittimità.

3.2. Inoltre, il fatto costitutivo del diritto al conseguimento dei benefici di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, non si identifica con la mera durata ultradecennale dello svolgimento dell’attività lavorativa in un luogo nel quale è presente amianto, essendo necessaria anche la prova dell’esposizione qualificata, che può ritenersi raggiunta solo in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione in misura superiore alle soglie previste dalla legge (Cass. n. 25050 del 11/12/2015); ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, il giudice di merito deve quindi accertare, nel rispetto dei criteri di ripartizione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., se colui che ha proposto la domanda, oltre ad aver provato la specifica lavorazione praticata, abbia anche dimostrato che nell’ambiente nel quale la svolgeva era presente una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite (Cass. n. 588 del 15/01/2016).

La censura che viene mossa avverso la motivazione della Corte territoriale, che ha ritenuto tale onere non assolto, si limita a riprodurre le argomentazioni secondo le quali egli “ha lavorato dal 1.7.1984 al 16.11.1985 alle dipendenze della Marzotto sud s.p.a.

con sede in Salerno”, “esposto per tutto il suddetto periodo all’inalazione di fibre di amianto”, ed a riferire di avere richiesto l’acquisizione della c.t.u. espletata in procedimento parallelo e l’ammissione delle prove. Non riproduce tuttavia le capitolazioni istruttorie, nè specifica in quale sede processuale ed in che modo sia stata richiesta l’acquisizione della c.t.u. espletata in altro procedimento, della quale non riproduce il contenuto, in violazione dei principi di specificità che risultano dalle puntuali e definitive disposizioni contenute negli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

4. Tanto basta per determinare il rigetto del ricorso, restando assorbite le ulteriori argomentazioni, che attengono alla parallela e concorrente ratio decidendi adottata dalla Corte territoriale per rigettare la domanda.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e, considerati il valore della controversia e l’attività processuale svolta, vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate per ciascuna delle parti controricorrenti in Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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