Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13526 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/06/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18726/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, scala A interno 4, presso lo studio

dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CORRADO MAUCERI, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di GENOVA del 5.3.08, depositata il 12/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA

SAMBITO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 maggio 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 81/08/08, depositata il 12 giugno 2008, con la quale è stata confermata la sentenza di annullamento degli avvisi di accertamento relativi ad IRAP ed IVA anni 1998 e 1999, con la seguente motivazione: “la Commissione preso in esame l’appello dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Sanremo, mediante il quale viene richiesta la completa riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, di cui in epigrafe, viste e valutate le controdeduzioni di parte unitamente a tutta la documentazione presente in atti ascoltate altresì le parti in pubblica udienza, si rileva che nessuna argomentazione sostanzialmente diversa da quanto eccepito dinanzi ai Primi Giudici emerge dagli atti d’impugnazione e da quanto proferito in pubblica udienza, pertanto si stabilisce unanimemente che l’appello non può essere accolto. La Commissione Tributaria Provinciale ha esaminato in toto tutte le eccezioni esposte nel ricorso introduttivo fornendo ampia ed esauriente motivazione. Questo Collegio, riesaminati gli atti e la documentazione prodotta, osserva che l’iter logico adottato dai Primi giudici merita piena conferma perchè fondato su elementi di legittimità e di merito ed appare pertanto pienamente condivisibile”. L’intimato resiste con controricorso.

2. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente, tenuto conto che l’esposizione dei fatti, in esso contenuta da piena contezza, contrariamente a quanto dedotto con l’eccezione in esame, del “thema decidendum” della controversia, appare manifestamente fondato il primo, assorbente, motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per l’assenza di motivazione. I giudici d’appello hanno concluso per l’infondatezza della pretesa dell’Ufficio, adducendo a ragione la sommatoria di formule di stile, sopra testualmente riportate, che, come sottolineato dalla ricorrente, si prestano, tanto sono generiche, ad esser riferite a qualsiasi controversia e che si traducono, dunque, nella carenza della motivazione, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre, appunto, allorchè la sentenza manca delle argomentazioni atte a palesare le ragioni della decisione, in violazione del principio costituzionale di cui all’art. 111 Cosi, in virtù del quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati (Cass. n. 13990/2003, n. 12114/2004). Nè appare sufficiente il mero recepimento della decisione di prime cure, tenuto conto dell’indirizzo di questa Corte (Cass. n. 15483/2008), secondo cui la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima, quando – a differenza che nel caso in esame – il giudice d’appello, nel far proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto.

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, sicchè il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per un rinnovato giudizio e per la liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Liguria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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