Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13526 del 20/05/2019

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 20/05/2019), n.13526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24291/2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

contro

TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati FILOMENA PASSEGGIO, GIANLUCA CIAMPOLINI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A. già EQUITALIA GERIT S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1138/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/10/2012 R.G.N. 1994/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza in data 25 ottobre 2012, la Corte di Appello di Milano, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la decisione di primo grado che, rigettando l’opposizione a ruolo esattoriale, aveva riconosciuto il diritto della s.p.a. Terna – Rete Elettrica Nazionale a versare i contributi di maternità secondo l’aliquota ridotta (0,46 per cento) anzichè secondo quella piena (1,03 per cento) ed ha, invece, escluso il diritto, per i dipendenti iscritti all’I.V.S. – INPDAP, di applicare, in relazione ai contributi CUAF, la medesima aliquota ridotta applicata ai propri dipendenti iscritti all’I.V.S. – INPS, confermando l’applicazione dell’aliquota piena;

2. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale ha opposto difese la s.p.a. Terna – Rete Elettrica Nazionale, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, e ha proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l’INPS, con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. con l’unico motivo del ricorso principale l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, artt. 78 e 79 e assume che, contrariamente a quanto sostenuto dal la Corte territoriale, la riduzione dell’aliquota contributiva allo 0,46 per cento, per il calcolo dei contributi di maternità, prevista dall’art. 79 si applica ai soli dipendenti iscritti all’INPS e non anche a quelli che abbiano conservato l’iscrizione all’INPDAP in seguito ad opzione individuale L. n. 274 del 1991, ex art. 5;

4. il ricorso dell’INPS è infondato in considerazione delle numerose pronunzie di questa Corte che hanno chiarito che il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 78, comma 1, prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2002, la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza della fiscalizzazione degli importi delle indennità di maternità erogate per eventi successivi al 1 luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria, senza alcun riferimento all’aumento dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 23, con la conseguente applicabilità della riduzione contributiva anche sulle retribuzioni dei lavoratori che siano dipendenti da datori di lavoro privati e che, in forza di pregresse disposizioni legislative, abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l’INPDAP (v., tra le altre, Cass. 23 marzo 2017, n. 7512 e i numerosi precedenti ivi richiamati);

5. in particolare, è stato precisato che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 78 (in cui è stato trasfuso la L. n. 488 del 1999, art. 49,commi 1, 4 e 11), introduce la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza della prevista messa a carico del bilancio statale degli importi delle prestazioni relative ai parti, alle adozioni e agli affidamenti intervenuti successivamente al luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria, senza fare, quindi, alcun riferimento all’aumento dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 23;

6. non può, quindi, condividersi l’assunto dell’INPS secondo il quale la suddetta disposizione costituirebbe la disciplina di riferimento;

7. inoltre, sotto il profilo testuale, il D.Lgs. n. 151 del 2001, con l’art. 79 stabilisce espressamente che il contributo “in attuazione della riduzione degli oneri di cui all’art. 78” è “dovuto dai datori di lavoro (…) sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti”;

8. l’inequivoca dizione legislativa “tutti i lavoratori dipendenti” impedisce pertanto di accogliere l’opzione ermeneutica secondo cui la riduzione in parola non dovrebbe applicarsi per i lavoratori (dipendenti da datori di lavoro privati) che, per effetto di pregresse disposizioni legislative, abbiano optato per il mantenimento della propria posizione assicurativa presso l’Inpdap (v. Cass. n. 18455 del 2014);

9. con il primo mezzo del ricorso incidentale, Terna Rete Elettrica Nazionale srl deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 488 del 1999, art. 41,L. n. 335 del 1995, art. 3 comma 23, ed assume che, in quanto appartenente al settore elettrico, l’individuazione dell’aliquota per contributi CUAF da applicare andava effettuata in base alla norma, sopravvenuta alle norme del 1995-1996, costituita dalla cit. L. n. 488, art. 41, che, con disposizione di portata generale per tutto il settore elettrico, ha previsto una riduzione dei contributi CUAF di 3,72 punti percentuali senza distinzione tra iscritti all’IVS-INPS ovvero all’IVS-INPDAP;

10. con il secondo mezzo la parte ricorrente incidentale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 238 della L. n. 662 del 1996, in quanto avrebbe avuto diritto alla c.d. aliquota ridotta dell’1,68 per cento per i contributi CUAF dovuti per quei lavoratori delle aziende municipalizzate privatizzate del settore elettrico, che, ai sensi della L. n. 274 del 1991, art. 5, comma 1, lett. a) e b), avevano optato per mantenere l’iscrizione all’INPDAP, anche in base alle regole di carattere generale non specifiche del settore elettrico;

11. entrambi i motivi sono infondati;

12. le opzioni interpretative patrocinate dalla parte ricorrente incidentale sono state ripetutamente disattese dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha escluso che tali norme, interpretate nel senso della non applicabilità dell’aliquota ridotta per i dipendenti rimasti all’INPDAP, si ponessero in contrasto con superiori principi, costituzionali e comunitari (si rinvia, per l’ampia motivazione sul punto, a Cass. nn. 18455 14098, 13721 del 2014);

13. atteso l’esito del giudizio le spese vanno compensate;

14. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico delle parti, ricorrente principale ed incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi; spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico delle parti, ricorrente principale ed incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2019

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