Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13526 del 18/05/2021
Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 18/05/2021), n.13526
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 34414/19 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliato in Milano, via
Lorenteggio n. 24, presso l’avvocato Tiziana Aresi, e Massimo Carlo
Seregni, che lo difendono in virtù di procura speciale apposta in
margine al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia 1 febbraio 2020
n. 197;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. C.S., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
2. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento C.S. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Brescia, che la rigettò con ordinanza 21.4.2017.
Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Brescia con sentenza 1.2.2019.
3. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da C.S. con ricorso fondato su due motivi.
Il Ministero dell’Interno non si è difeso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso in quanto quest’ultimo è:
a) tardivo ex art. 327 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 1.2.2019 (con conseguente scadenza del termine ex art. 327 c.p.c. il 2.9.2019), mentre il ricorso è stato notificato il 7.11.2019;
b) inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 3, per la totale mancanza dell’esposizione dei fatti di causa.
2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.
L’inammissibilità del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17).
PQM
la Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021