Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13526 del 01/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 01/07/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 01/07/2016), n.13526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16814-2010 proposto da:

C.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI GOZZADINI 30, presso lo studio

dell’avvocato ALBERTO PROSPERINI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta

delega in atti;

– resistente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, REGIONE LAZIO, COMUNE DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5246/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/06/2009 R.G.N. 2074/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN del delega verbale Avvocato

GIUSEPPINA GIANNICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 5246 del 2008, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, retrodatava la decorrenza dell’indennità di accompagnamento spettante a C. R., riconosciuta dal Tribunale a far data dal 1 ottobre 2004, alla data del 1 marzo 2002. Accoglieva anche il motivo d’appello relativo alla quantificazione delle spese legali, rilevando che il primo giudice, nella quota parte posta a carico dell’Inps, non si era attenuto alle tariffe forensi che, pur non più vincolanti, costituiscono comunque un parametro per la decisione giudiziaria.

Condannava quindi l’Inps a rifondere all’appellante le spese anche del primo grado di giudizio, che liquidava in complessivi Euro 1.430,00 di cui 780,00 per onorari, oltre alle spese del giudizio di secondo grado.

Per la cassazione della sentenza C.R. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, illustrato anche con memoria ex art. 378 c.p.c.; l’Inps si è costituito con mandato in calce alla copia notificata del ricorso, mentre il Ministero dell’economia e delle finanze, il Comune di Roma e la Regione Lazio sono rimasti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, C.R. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della tariffa approvata con D.M. n. 127 del 2004, del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 64 conv.

dalla L. n. 36 del 1934.

La ricorrente sostiene che la Corte d’appello, nel riliquidare le spese di primo grado, ha riconosciuto un importo pur sempre inferiore a quello richiesto, che era in linea con l’attività svolta nel procedimento relative indicazioni tabellari. Formula il conteggio di quanto richiesto a tale titolo, con indicazione specifica delle attività compiute, che riporta un totale finale di Euro 1.098,00, coerente con il conteggio allegato all’atto d’appello.

Nella memoria ex art. 378 c.p.c., preso atto della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 10454 del 21.5.2015, che ha stabilito che il valore delle cause d’invalidità civile si determina secondo le disposizioni dell’art. 13 c.p.c., comma 1 – e quindi in base all’importo della prestazione dovuta per due anni, sicchè nel caso doveva applicarsi lo scaglione tariffario per le cause di valore compreso tra Euro 5.200,00 ed Euro 25.900,00 – ripropone un nuovo conteggio che determina un totale di Euro 909,00.

2. Il ricorso è fondato.

La liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, ma è possibile denunziare in sede di legittimità le liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass. n. 18086 del 07/08/2009, n. 14542 del 04/07/2011). Nel caso, nel ricorso viene specificata la liquidazione che avrebbe dovuto essere effettuata e che era stata richiesta al giudice d’appello in applicazione delle tariffe previste dal D.M. n. 124 del 2004 all’epoca vigente (considerato che la sentenza del Tribunale è del 7.11.2005), liquidazione che determina, secondo i conteggi contenuti nella memoria ex art. 378 c.p.c., coerenti con il criterio dettato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10454 del 21.5.2015 (cui si è conformata, da ultimo, Cass. n. 18962 del 24/9/2015), un importo a titolo di diritti di Euro 909,00, superiore a quello di Euro 650,00 liquidato dalla Corte di merito.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con la riforma della sentenza gravata nel senso patrocinato dalla parte ricorrente e quindi con la condanna dell’Inps al pagamento in favore della ricorrente della differenza tra la somma già liquidata e quella qui rideterminata, oltre spese generali, con attribuzione in favore del difensore.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e, considerati il valore della controversia e l’attività processuale svolta, vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, con distrazione in favore del difensore per la dichiarata anticipazione. La notifica del ricorso alle altre parti a titolo di mera litis denuntiatio determina la compensazione della spese nei loro confronti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ridetermina i diritti di avvocato per il giudizio di primo grado in complessivi Euro 909,00, oltre spese generali, e condanna l’Inps alla relativa corresponsione, in luogo del minor importo liquidato dalla Corte d’appello, con distrazione in favore dell’avv. Prosperini per la dichiarata anticipazione.

Condanna l’Inps al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 400,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 50,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Prosperini per la dichiarata anticipazione.

Compensa le spese nei confronti delle altre parti intimate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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