Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13525 del 30/05/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 13525 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
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Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
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20.13..
Data pubblicazione: 30/05/2013
Ct. 44687/11 (Avv. Palasciano)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 23649/11
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
agssm@mailcertavvocaturastatoit) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
Associazione Sportiva Dilettantistica Chimera
ricorrente
in punto
annullamento della sentenza n. 30/21/11
emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Venezia.
PREMESSO
che con nota prot. n. 104665/2012 del 28.8.2012 la Direzione Provinciale
di Verona ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 2 ottobre 2012
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale